CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 17065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4227-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 248/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 37/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] premiINAIL R.G.N.4227/2019 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.11.2018, la Corte d'appello di Trieste, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. volta alla restituzione delle eccedenze sui premi pagati all’INAIL nel periodo 2007-2014, che essa aveva liquidato sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai propri dipendenti invece che alla stregua di quella convenzionale; che i giudici territoriali hanno premesso che l’oggetto della controversia non riguardava il possesso da parte della Compagnia dei requisiti per poter accedere al più vantaggioso sistema di calcolo del premio basato sulla retribuzione convenzionale, ma unicamente il suo diritto di recuperare i premi pagati in passato in misura superiore al dovuto, e – dopo aver dato atto che la Compagnia aveva affermato di aver pagato gli importi dovuti in eccedenza sul presupposto che l’INAIL non aveva dato risposta alcuna all’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui essa aveva richiesto di fruire del regime più vantaggioso –hanno ritenuto, sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, dovendo il datore di lavoro procedere all’autoliquidazione del premio dovuto e prevedendo l’art. 44, T.U. n. 1124/1965, che il recupero di quanto pagato in più possa avvenire solo in sede di regolazione del premio e solo per l’anno cui la regolazione si riferisce, nessun diritto avesse essa a ripetere quanto pagato inpiù negli anni in questione, non potendo riportarsi l’indebito ad un errore dell’INAIL o comunque ad essa non imputabile; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INAIL ha resistito con controricorso, anch’esso poi illustrato con memoria;che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, nell’illustrarenel ricorso per cassazione i fatti di causa, la ricorrente ha premesso che, a seguito dell’istanza presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’INAIL aveva in realtà emesso in data 25.1.2008 un certificato di variazione con cui, oltre a non accogliere la richiesta di applicazione della tariffa basata sulla retribuzione convenzionale, le aveva imposto di continuare a parametrare i premi dovuti sulle retribuzioni effettive; che, sulla scorta di tale premessa in fatto, la Compagnia ricorrente, negli otto motivi di censura, ha variamente lamentato che, non sussistendo alcuna sua autonoma possibilità di autoliquidare il premio in difformità da quanto richiestole dall’INAIL con la citata nota di variazione, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe negato il suo diritto al rimborso delle eccedenze sui premi versati nel periodo 2007-2014 e comunque il suo diritto ad aver applicato il più favorevole regime di liquidazione dei premi; che questa Corte ha da tempo chiarito che, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (così tra le più recenti Cass. nn. 32804 del 2019 e 16239 del 2023);che, tanto premesso, è agevole rilevare che l’adozione da parte dell’INAIL del certificato di variazione del 25.1.2008, asseritamente recante risposta all’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicazione concernente l’obbligo di continuare a parametrare i premi dovuti sulle retribuzioni effettive, è circostanza di fatto di cui la sentenza nulla dice, muovendo piuttosto i giudici dall’antitetico presupposto che alla richiesta del 20.12.2007 l’Istituto non avrebbe mai risposto, né si dice quando e in che modo tale circostanza sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito; che non rileva in contrario che detto certificato di variazione risulterebbe prodotto subdocumento 8 del fascicolo di primo grado (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione), essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, non potendo la produzione documentale equivalere di per sé all’allegazione del fatto di cui il documento è supportonarrativo, non si dà per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione di documenti relativi a fatti che non siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione (così da ult. Cass. nn. 13625 del 2019, 9646 del 2022 e 1084 del 2023); che, pertanto, il primo, il secondo e il sesto motivo del ricorso per cassazione sono da reputarsi inammissibili, siccome espressamente fondati sulla mancata considerazione di tale circostanza; che, con riguardo al terzo, al quarto e al quinto motivo, va preliminarmente rilevato che i giudici territoriali, nel circoscrivere l’oggetto del giudizio alla richiesta di restituzione dei premi versati in eccedenza nel periodo 2007-2014, hanno richiamatoa sostegno del rigetto della domanda il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui eventuali errori compiuti dal datore di lavoro nella denuncia dei lavori o di modificazione del rischio ex art. 12, commi 1° e 3°, T.U. n.1124/1965, possono bensì essere rettificati mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui all’art. 12 cit., recante la prova dell'asserita discordanza, ma senza alcuna possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. (cfr. Cass. nn. 1072 e 2360 del 1987, 3058 e 4983 del 1990, 10248 del 1995, 12908 del 2002, 5409 del 2006 e 26963 del 2013, i cui dictasono stati da ult. ribaditi da Cass. n. 37539 del 2022); che, a sostegno di tale conclusione, si è rilevato che le denunce in questione costituiscono dichiarazioni di scienza che hanno lo scopo di comunicare all'INAIL gli elementi di fatto necessari per la determinazione del premio e implicano l’assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, fermo restando che alla liquidazione del premio procede lo stesso datore di lavoro, sulla scorta degli elementi di fatto dichiarati e salvo il successivo potere di controllo dell'Istituto assicuratore; che, non esprimendo le censure in esame alcuna motivata critica a tale consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, essi vanno dichiarati inammissibili ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c.; che il settimo e l’ottavo motivo sono infine inammissibili per difetto d’interesse, avendo i giudici territoriali dato atto che l’INAIL non ha nemmeno contestato che la Compagnia potesse e possa autoliquidare i premi parametrandoli alle retribuzioni convenzionali (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) e dovendo dunque darsi continuità al principio di diritto secondo cui il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, non essendo ammissibili questioni d'interpretazioni di norme se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (così, tra le più recenti, Cass. n. 2057 del 2019); che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 14.200,00, di cui € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulterio