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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 31408/2022

Testo disponibile della fonte

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. - ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 31973-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]è.it; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in Roma, Via C Fea 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1361/2020 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Su domanda di Casa di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi solo Casa di cura) veniva pronunciato un lodo arbitrale avente a oggetto il credito rivendicato dalla Casa di cura nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza (d’ora in poi solo Azienda sanitaria) in forzadel contratto intercorso con quest’ultima e stipulato in data 6 maggio 2008.

2. In esito all’espletamento della procedura arbitrale veniva depositato in data 30 agosto 2010 il lodo con il quale l’Azienda sanitaria era condannata al pagamento in favore della Casa di cura della somma di euro 2.557.766,99.

3. L’Azienda sanitaria impugnava il suindicato lodo avanti al Tribunale di Cosenza, previa rilevazione della sua natura irrituale, deducendo numerosi vizi di nullità, meglio specificati nella sentenza impugnata.

4. Si costituiva in giudizio la Casa di cura convenuta che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità della domanda attorea sull’asserito rilievo della natura rituale del lodo e, nel merito, allegava che, qualora quest’ultimo si fosse dovuto qualificare come lodo irrituale, i motivi di impugnazione di cui all’atto introduttivo del giudizio, in quanto relativi a pretesi errores in decidendo, non integravano censure denunciabili avverso di esso, trattandosi di pronuncia suscettibile di annullamento solo per vizi procedurali tassativamente indicati nell’articolo 808-ter, cod. proc. civ. ovvero per vizi del consenso idonei ad inficiarne la validità ed efficacia, al pari di un qualunque altro contratto, e ne rilevava, comunque, l’infondatezza. 5.A seguito di istruttoria documentale, il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1191 del 2015 rigettava la domanda condannando la parte attrice alle spese di lite.

6. Avverso la predetta sentenza l’Azienda sanitaria ha proposto gravame deducendo che il giudice di primo grado aveva omesso di procedere ad un esame effettivo delle censure da essa esplicitate avverso il lodo.

L’appellante concludeva quindi chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse disposto l’annullamento della pronuncia arbitrale, se del caso anche sulla base dell’articolo 808 ter, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il mancato rispetto delle suindicate disposizioni, imperative ed inderogabili, dettata in tema di remunerazione delle prestazioni extra budget. 7.Si costituiva nel giudizio d’appello la Casa di cura che contestava la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata. 8.La Corte d’appello di Catanzaro respingeva il gravame.

8.1. In particolare, e per quanto rileva ai fini della disamina del ricorso in esame, il giudice di secondo grado ha confermato il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale proposta già in prime cure e ribadita in appello dalla Casa di cura, sotto il profilo che, vertendosi in ipotesi di lodo irrituale l’impugnazione per nullità del lodo quand’anche volta a farli valere la diversa natura irrituale voluta dalle parti, si sarebbe dovuta proporre con il rimedio di cui all’articolo 827 e seguenti del codice di rito dinanzi alla corte d’appello territorialmente competente in relazione alla sede dell’arbitrato.

Ad avviso della Corte d’appello calabrese la ricostruzione dell’arbitrato in termini di cosiddetto arbitrato libero o irrituale, era stato svolta dal primo giudice in maniera esaustiva e coerente al contenuto della clausola compromissoria ed in tal senso la conclusione andava confermata.

9. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’Azienda sanitaria con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la Casa di cura.

Considerato che 10.Con l’unico motivo (violazione degli art. 11, 1321 e 1322 cod. civ., artt.97 e 103 Cost., art. 1, comma 1 e comma 1 bis della legge 241/1990, art. 808 ter e 824 cod. proc. civ.) l’ A zienda sanitaria ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello calabrese omesso di pronunciarsi su punti decisivi della controversia e, in particolare , sulla sollevata questione di nullità del lodo per incompromettibilità per arbitrato irrituale delle controversie tra case di cura private e aziende sanitarie, indipendentemente dalla natura della materia oggetto di controversia.

Assume la ricorrente di avere sollevato la questione con la comparsa conclusionale in appello, producendo la sentenza del Tribunale di Cosenza emessa in data 24 maggio 2018 e, a sua volta aveva richiamato la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione n.8987 del 2009.

11. In altri termini la C orte d’appel lo di Catanzaro, una volta accertata l’irritualità dell’arbitrato, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del lodo arbitrale per non essere la controversia rimettibile ad arbitri

12. Osserva il collegio che il ricorso prospetta due questioni ovvero la prima dell’ammissibilità o meno nel contratto concluso con la P.A. jure privatorum di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale e, la seconda, del regime processuale applicabile per il rilievo della sua eventuale inammissibilità.

13. Avuto riguardo alle suddette questioni, ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e rimette la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette alla pubblica udienzadella prima sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. - ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 31973-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]è.it; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in Roma, Via C Fea 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1361/2020 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Su domanda di Casa di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi solo Casa di cura) veniva pronunciato un lodo arbitrale avente a oggetto il credito rivendicato dalla Casa di cura nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza (d’ora in poi solo Azienda sanitaria) in forzadel contratto intercorso con quest’ultima e stipulato in data 6 maggio 2008. 2. In esito all’espletamento della procedura arbitrale veniva depositato in data 30 agosto 2010 il lodo con il quale l’Azienda sanitaria era condannata al pagamento in favore della Casa di cura della somma di euro 2.557.766,99. 3. L’Azienda sanitaria impugnava il suindicato lodo avanti al Tribunale di Cosenza, previa rilevazione della sua natura irrituale, deducendo numerosi vizi di nullità, meglio specificati nella sentenza impugnata. 4. Si costituiva in giudizio la Casa di cura convenuta che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità della domanda attorea sull’asserito rilievo della natura rituale del lodo e, nel merito, allegava che, qualora quest’ultimo si fosse dovuto qualificare come lodo irrituale, i motivi di impugnazione di cui all’atto introduttivo del giudizio, in quanto relativi a pretesi errores in decidendo, non integravano censure denunciabili avverso di esso, trattandosi di pronuncia suscettibile di annullamento solo per vizi procedurali tassativamente indicati nell’articolo 808-ter, cod. proc. civ. ovvero per vizi del consenso idonei ad inficiarne la validità ed efficacia, al pari di un qualunque altro contratto, e ne rilevava, comunque, l’infondatezza. 5.A seguito di istruttoria documentale, il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1191 del 2015 rigettava la domanda condannando la parte attrice alle spese di lite. 6. Avverso la predetta sentenza l’Azienda sanitaria ha proposto gravame deducendo che il giudice di primo grado aveva omesso di procedere ad un esame effettivo delle censure da essa esplicitate avverso il lodo. L’appellante concludeva quindi chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse disposto l’annullamento della pronuncia arbitrale, se del caso anche sulla base dell’articolo 808 ter, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il mancato rispetto delle suindicate disposizioni, imperative ed inderogabili, dettata in tema di remunerazione delle prestazioni extra budget. 7.Si costituiva nel giudizio d’appello la Casa di cura che contestava la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata. 8.La Corte d’appello di Catanzaro respingeva il gravame. 8.1. In particolare, e per quanto rileva ai fini della disamina del ricorso in esame, il giudice di secondo grado ha confermato il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale proposta già in prime cure e ribadita in appello dalla Casa di cura, sotto il profilo che, vertendosi in ipotesi di lodo irrituale l’impugnazione per nullità del lodo quand’anche volta a farli valere la diversa natura irrituale voluta dalle parti, si sarebbe dovuta proporre con il rimedio di cui all’articolo 827 e seguenti del codice di rito dinanzi alla corte d’appello territorialmente competente in relazione alla sede dell’arbitrato. Ad avviso della Corte d’appello calabrese la ricostruzione dell’arbitrato in termini di cosiddetto arbitrato libero o irrituale, era stato svolta dal primo giudice in maniera esaustiva e coerente al contenuto della clausola compromissoria ed in tal senso la conclusione andava confermata. 9. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’Azienda sanitaria con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la Casa di cura. Considerato che 10.Con l’unico motivo (violazione degli art. 11, 1321 e 1322 cod. civ., artt.97 e 103 Cost., art. 1, comma 1 e comma 1 bis della legge 241/1990, art. 808 ter e 824 cod. proc. civ.) l’ A zienda sanitaria ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello calabrese omesso di pronunciarsi su punti decisivi della controversia e, in particolare , sulla sollevata questione di nullità del lodo per incompromettibilità per arbitrato irrituale delle controversie tra case di cura private e aziende sanitarie, indipendentemente dalla natura della materia oggetto di controversia. Assume la ricorrente di avere sollevato la questione con la comparsa conclusionale in appello, producendo la sentenza del Tribunale di Cosenza emessa in data 24 maggio 2018 e, a sua volta aveva richiamato la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione n.8987 del 2009. 11. In altri termini la C orte d’appel lo di Catanzaro, una volta accertata l’irritualità dell’arbitrato, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del lodo arbitrale per non essere la controversia rimettibile ad arbitri 12. Osserva il collegio che il ricorso prospetta due questioni ovvero la prima dell’ammissibilità o meno nel contratto concluso con la P.A. jure privatorum di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale e, la seconda, del regime processuale applicabile per il rilievo della sua eventuale inammissibilità. 13. Avuto riguardo alle suddette questioni, ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e rimette la causa alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette alla pubblica udienzadella prima sezione civile
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