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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 35039/2026

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a Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono laviolazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancatasostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, è manifestamenteinfondato poiché, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza diquesta Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice,anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, èvincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri dicui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamentemotivato come nella specie (si veda, in proposito, pag. 5 sulla personalitàdell’imputato, già gravato da una precedente condanna per rapina e lesionipersonali e già sottoposto a messa alla prova al momento della sentenza diprimo grado, da cui si ricava una prognosi negativa rispetto alla comprensionedell’illiceità della propria condotta nonché sulla ritenuta inidoneità dei finirieducativi della pena pecuniaria rispetto alla condizione soggettiva delprevenuto), sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024,Tornese, Rv. 286031 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono laviolazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancatasostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, è manifestamenteinfondato poiché, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza diquesta Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice,anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, èvincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri dicui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamentemotivato come nella specie (si veda, in proposito, pag. 5 sulla personalitàdell’imputato, già gravato da una precedente condanna per rapina e lesionipersonali e già sottoposto a messa alla prova al momento della sentenza diprimo grado, da cui si ricava una prognosi negativa rispetto alla comprensionedell’illiceità della propria condotta nonché sulla ritenuta inidoneità dei finirieducativi della pena pecuniaria rispetto alla condizione soggettiva delprevenuto), sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024,Tornese, Rv. 286031 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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