CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 44751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha confermato la penale responsabilità per i reati a lui ascritti di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a) e 256 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena; mentre, con il terzo motivo, vizio di motivazione circa la quantificazione del risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato ed in parte aspecifico, dal momento che la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo alle ripetute attività di scarico dei rifiuti effettuato con il furgone della ditta individuale intestata al ricorrente (attività documentata con la cd. fototrappola); ritenuto che il secondo motivo sia privo delle necessarie connotazioni di specificità, difettando una adeguata ed effettiva confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, imperniato sull'applicazione del minimo edittale, sulla diminuzione massima per le attenuanti generiche e sul carattere contenuto, e comunque ritenuto congruo, dell'aumento per la continuazione; rilevato, quanto alla residua censura, che il primo giudice aveva adeguatamente motivato la propria decisione, sottolineando il carattere parziale dello smaltimento degli imputati distinguendo tra il danno patrimoniale direttamente desunto dalle fatture prodotte (emesse dalla società incaricata dopo l'ordinanza sindacale), e il danno morale liquidato in misura del tutto contenuta (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado); ritenuto che, avverso tale capo di sentenza, il ricorrente aveva sollevato censure totalmente generiche (cfr. pag. 8 dell'atto di appello), che preclude l'esame dei rilievi formulati nella sede odierna (cfr. sul punto Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01, secondo cui «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento»; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle • ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]