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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 47984/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31964_22 Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che contestano, con unico motivo di ricorso, il vizio di travisamento della prova e di manifesta illogicità della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/90, con riguardo alla prova del concorso di persone è inammissibile perché riproduttivo della medesima censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua rispetto la quale il ricorso è anche privo di pertinente critica censoria laddove non si confronta.

La sentenza impugnata ha rilevato che sebbene l'altro fratello [OSCURATO:PERSONA] si fosse assunto l'esclusiva responsabilità nella condotta di detenzione ai fini di spaccio, il concorso dei ricorrenti si fondava sulla circostanza che tutti abitavano nell'abitazione, ove era detenuto lo stupefacente, il bilancino era rivenuto nella stanza usata da Mourad e il materiale per il confezionamento in quella in uso a Abdelwad, motivazione per nulla illogica.

Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2022 Il consigli nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31964_22 Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che contestano, con unico motivo di ricorso, il vizio di travisamento della prova e di manifesta illogicità della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/90, con riguardo alla prova del concorso di persone è inammissibile perché riproduttivo della medesima censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua rispetto la quale il ricorso è anche privo di pertinente critica censoria laddove non si confronta. La sentenza impugnata ha rilevato che sebbene l'altro fratello [OSCURATO:PERSONA] si fosse assunto l'esclusiva responsabilità nella condotta di detenzione ai fini di spaccio, il concorso dei ricorrenti si fondava sulla circostanza che tutti abitavano nell'abitazione, ove era detenuto lo stupefacente, il bilancino era rivenuto nella stanza usata da Mourad e il materiale per il confezionamento in quella in uso a Abdelwad, motivazione per nulla illogica. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consigli nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47984/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris