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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34858/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MULE' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullare la sentenza limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo n.16 di imputazione e dichiarare inammissibili i rimanenti ricorsi; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la condanna degli stessi alla rifusione delle spese processuali; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dei difensori degli altri ricorrenti, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e CUCCIARRE' ROSARIO, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MULE' VINCENZO, Avv. [OSCURATO:PERSONA]' CLEMENZA, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa il 31 maggio 2021 dal Tribunale di Sciacca, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 16 ) per non aver commesso il fatto, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 30), 33), 34), 35), 36), 39), 41), 42), 43), 44), 45), 47), 48), 51), 52), 53), 57), 58) e 60 (assorbito nel capo 47, si tratta di furti aggravati), eccependo: violazione e falsa applicazione degli artt. 69, 81 cpv. e 133 cod. pen., 546 e 533-535 cod. proc. pen., e nullità della sentenza per omessa determinazione degli aumenti di pena per i singoli reati satellite: la Corte di appello, limitandosi ad affermare che l'aumento per i reati satellite era stato complessivamente determinato, aveva violato l'onere motivazionale a garanzia della difesa dell'imputato di cui all'art. 546 cod. proc. pen. , in contrasto con quanto precisato dalla sentenza resa da questa Corte Sezioni Unite n. 47127/2021: 1.2 violazione dell'art. 69 cod. pen. per erronea mancata valutazione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti (con esclusione delle aggravanti di cui all'ad 624-bis cod. pen), ed erronea ed eccessiva quantificazione della pena complessiva; contrariamente a quanto affermato in sentenza, nell'atto di gravame era stato evidenziato chiaramente come l'intera vicenda, connotata da una escalation di microreati, avrebbe meritato una quantificazione proporzionata all'entità complessiva dei fatti.

2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui capi 3), 4), 5) 7), 8), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 26), 28), 29), 30), 31) 32), 33), 34), 35), 36), 37), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49) 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59) e 60 (assorbito nel capo 47, si tratta di furti aggravati, tranne il capo 7 relativo ad una ricettazione ed il capo 15, relativo ad una rapina aggravata), con argomentazioni identiche a quelle di cui al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3. Propone ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 30), 31) 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38) 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 52), 53), 54), 55), 57), 58) (si tratta di furti aggravati, ad eccezione del reato di cui al capo 38, relativo ad una calunnia) eccependo: 3.1 violazione di legge penale e processuale nonché mancata motivazione circa la determinazione della pena inflitta; omissione di indicazione dei singoli aumenti per ciascuno dei reati satellite.

4. Propone ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 10) e 27), relativi a due furti aggravati, eccependo: 4.1 violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., tanto in relazione alla disciplina di chiamata in correità che alle regole di valutazione degli indizi in relazione al furto dell'autovettura Fiat 500 di cui al capo 10): premesso che la Corte di appello aveva valorizzato i filmati e i tracciati gps relativi all'autovettura di proprietà di Cucciarrè che avrebbero monitorato lo spostamento del veicolo sino al luogo del commesso furto, il ritrovamento all'interno dell'auto rubata di bottiglie di vino e di birra di cui avrebbero parlato nel corso di una conversazione telefonica i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni confessorie degli imputati e i precedenti contatti avuti da Cucciarrè con i coimputati durante il tragitto sino al luogo del furto, il difensore osserva che le dichiarazioni dei coimputati altro non erano che generiche ed ampie dichiarazioni confessorie, concernenti la sola persona del dichiarante e che la Corte di appello aveva utilizzato le suddette dichiarazioni esse stesse quale riscontro al già insufficiente compendio probatorio raccolto nel corso giudizio; nessuna valutazione era stata compiuta circa le dichiarazioni del Primoletto (le uniche in cui espressamente si parlava del ricorrente)circa l'attendibilità intrinseca del suo narrato e della sua credibilità.

Unico elemento indiziario era la presenza del veicolo di Cucciarrè nei luoghi del commesso reato, elemento che però non soddisfaceva il requisito della gravità indiziaria, visto che il periodo in cui la Fiat 500 avrebbe potuto essere rubata era ben più ampio; nella conversazione intercettata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mai avevano menzionato Cucciarrè e la lamentata mancata giustificazione circa la presenza dell'auto di Cucciarrè lungo il tragitto che portava al luogo del commesso reato contrastava con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. 4.2 relativamente al furto aggravato in concorso ai danni del centro polifunzionale del Comune di Camporeale di cui al capo 27, la Corte di appello aveva affermato che la mancanza di corrispondenza tra i beni indicati nel capo di imputazione e quelli di cui vi era documentazione negli atti di indagine era solo parziale e che si poteva spiegare con il fatto che il centro polifunzionale era stato oggetto nel tempo di plurimi atti predatori, ma non aveva considerato che tra i beni indicati dal Sindaco come sottratti non rientrava certamente il water di cui alle riprese video e del cui furto Cucciarrè si sarebbe reso compartecipe, né l'autoclave asseritamente sottratta coincideva con il bene indicato nella relazione 4.3 mancanza di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena pecuniaria ed all'aumento per la continuazione: in particolare, non si comprendeva come si fosse arrivati alla pena base di € 1.200,00 di multa quando la pena, vista l'equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti, andava da un minimo di 154 euro ad un massimo di 516 euro; nessuna argomentazione vi era sulle censure contenute nell'atto di appello relativamente alla dosimetria della pena. 5.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 48), 49), 50), 51, 55) e 60), eccependo: 5.1 relativamente ai reati di cui ai capi 48) e 49), violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.: la sentenza si basava sulle dichiarazioni confessorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma o tali dichiarazioni erano mere confessioni, come tali inidonee a dimostrare la responsabilità del ricorrente, o erano chiamate in correità, e come tali avrebbero dovuto soddisfare i requisiti di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.; del tutto illegittimo era quindi il richiamo a tali dichiarazioni, posto che le stesse, lungi dall'essere state sottoposte al vaglio rigoroso di cui alla citata norma, erano state esse stesse impiegate quale elemento di riscontro agli indizi raccolti dagli inquirenti; né era stata valutata la credibilità dei dichiaranti e l'intrinseca attendibilità delle propalazioni; inoltre, era stato rilevato nell'atto di appello che le dichiarazioni erano del tutto generiche e prive di specificità in ordine al coinvolgimento del ricorrente, ma nessuna argomentazione era data individuarsi nelle pagine dell'impugnata sentenza; 5.2 relativamente al furto pluriaggravato in concorso di 12 batterie sottratte alla [OSCURATO:SOCIETA] S.p..a. in località Fiuzza-Corleone, già in atto di appello si era evidenziata l'assenza di prova della riconducibilità della merce rinvenuta nel furgone di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella oggetto di denuncia da parte del responsabile della [OSCURATO:SOCIETA]., e che nessuno dei coimputati era stato trovato in possesso delle chiavi che potessero aprire uno dei due cabinet in cui erano allocate alcune delle batterie sottratte; la motivazione della Corte di appello sul punto era errata ed illogica, e per non apparire tale avrebbe dovuto trovare riscontro o nel verbale (insussistente) di riconoscimento della refurtiva, o nell'audizione dei militari che avevano proceduto al sequestro: a tal fine, la norma di cui all'art.603 comma 3 cod. proc. pen. avrebbe consentito di colmare un vuoto probatorio che, del tutto illogicamente, si era ritfteuto di ignorare; del tutto illegittima era l'affermazione che dava peso alla mancata giustificazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della provenienza della refurtiva, visto che tale onere probatorio non si imponeva all'imputato, stante quanto affermato dall'art. 27 Cost.; 5.3 relativamente al furto aggravato in abitazione in concorso di un decespugliatore in località [OSCURATO:PERSONA], violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e 27 della Costituzione: la Corte di appello aveva valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche, il tracciato gps che avrebbe documentato la presenza del furgone di [OSCURATO:PERSONA] per circa un'ora nel giorno e nel luogo del furto in orario compatibile con lo stesso e le dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA]; mentre per l'ultimo elemento si rimandava a quanto detto in precedenza, per il resto si rilevava che il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza custodiale emessa a carico del ricorrente per mancanza del requisito della gravità indiziaria, non attribuendo alcuna rilevanza alla conversazione intercettata e che la sola presenza del veicolo dell'imputato nel luogo del furto non poteva essere sufficiente per fondare la pronuncia di responsabilità del ricorrente; quanto alla mancanza di giustificazioni de parte del ricorrente, si ribadiva quando detto con il motivo precedente; 5.4 relativamente alla simulazione di reato (furto del furgone di proprietà dell'imputato) di cui al capo 50), la Corte di appello non aveva risposto a nessuna delle censure sollevate con l'atto di gravame, in cui si rilevava come ben avrebbe potuto l'imputato confondersi sull'orario in cui lo aveva lasciato parcheggiato nei pressi dell'abitazione; quanto alle dichiarazioni dei testi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe passato alle ore 15.00 del 30.04.2019 dalla pizzeria con il proprio furgone, le stesse erano irrilevanti, visto che lo stesso imputato aveva dichiarato in denuncia che a quell'ora il veicolo era ancora nella sua disponibilità; da ultimo era stato evidenziato che la presenza del furgone di [OSCURATO:PERSONA] nella zona di un presunto furto, che non si sapeva neppure se fosse stato mai commesso, non dimostrava certo che ci fosse [OSCURATO:PERSONA] alla guida del mezzo 5.5 Relativamente al capo di imputazione n. 55, in cui era stato contestato un furto in abitazione aggravato in concorso di 12 pannelli coibentati, il difensore eccepisce la mancanza di motivazione rispetto alle plurime critiche mosse nell'atto di appello, nonché la violazione del criterio di valutazione probatoria degli indizi, vista l'assenza di un servizio di osservazione e pedinamento, l'incertezza in ordine al luogo in cui sarebbe stato perpetrato il furto, la mancata geolocalizzazione del furgone di lAlannia, che sarebbe servito a commettere il furto, la circostanza che l'attività di intercettazione interessava il giorno 11 aprile e non il 13 aprile (giorno in cui la persona offesa denunciava il furto dei pannellk i sospetti della persona offesa sull'autore del furto, individuato in tale [OSCURATO:PERSONA], su cui non era stata svolta alcuna indagine; inoltre il furgone di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe servito per commettere il furto, in realtà non era mai stato geoloca I izzato; 5.6 Il difensore rileva che del tutto inesistente era l'aumento di pena previsto per la continuazione: già nell'atto di appello si era denunciato che tale aumento era sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti, oltre che al numero delle contestazioni, ma la Corte di appello si era limitata a giudicare congruo l'aumento determinato dal giudice di primo grado, che peraltro non aveva dato ragione dei criteri impiegati per il suddetto aumento. 5.7 L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria nell'interesse dei suoi assistiti, nella quale rilevava che: a) per il reato di cui al capo 10) (contestato a Cucciarrè) in atti era presente un atto querelatorio proposto da persona non legittimata, ovvero dal marito della proprietaria dell'autovettura sottratta, tale [OSCURATO:PERSONA] (cfr. all. 51 alla nota informativa 12/16-272-2018 dei C.C. di Partinico) laddove il proprietario della stessa era - come pure si rilevava dalla lettura del capo di imputazione - la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; per il reato di cui al capo 51 (contestato ad [OSCURATO:PERSONA]) anche in questo caso mancava la condizione di procedibilità richiesta dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 c.d. [OSCURATO:PERSONA], in quanto agli atti (cfr. all. 426 alla nota informativa 12/16-272-2018 dei C.C. di Partinico) era presente una mera denuncia, contenente il solo racconto dei fatti, priva della manifestazione di volontà da parte della p.o. che si procedesse penalmente nei confronti dell'autore del fatto di reato.

6. Propone ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 13),16), 27) e 56) (furti aggravati) e di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 17) 18) 19), 20), 22), 23), 24), 25), 26), 56) e 59) (si tratta di furti aggravati, ad eccezione dei reati di cui ai capi 7, relativo ad una ricettazione, e 15, relativo ad una rapina), eccependo: 6.1 dopo aver premesso i motivi di appello e la motivazione della Corte di appello, per Lombardo vi era una incompletezza nel dispositivo della sentenza 7 v\A` pronunciata dalla Corte di appello in quanto nella motivazione si era ritenuto fondato il motivo di appello relativo al capo di imputazione n.16, assolvendo Lombardo dal reato ivi descritto, ma nel dispositivo la sentenza di primo grado era stata confermata; 6.2 per quanto riguardava Mulè, in relazione ai capi 7) e 8) dell'imputazione, vizio della motivazione o motivazione apparente: l'unico passaggio delle intercettazioni in cui si faceva riferimento ad un certo "Viscè" era quello relativo alla conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] con il padre Franco, ma non era mai dato riscontrare la presenza di Mulè, nemmeno quando [OSCURATO:PERSONA] si era nuovamente recato sui luoghi per recuperare la refurtiva; 6.2 in relazione al capo 14), sempre per quanto riguardava Mulè, vizio della motivazione o motivazione apparente: il disinteresse dimostrato da Mulè nel corso delle conversazioni intercettate alla conduzione di una eventuale trattativa avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a pervenire a diverse conclusioni, non potendo basare la prova della responsabilità sul fatto che, a distanza di 4 giorni dalla commissione del reato Mulè avesse chiesto a [OSCURATO:PERSONA] notizie circa un televisore; difettava, inoltre, la prova della eventuale condivisione dei profitti; 6.3 relativamente al capo 18), sempre per quanto riguardava Mulè, vizio di motivazione o motivazione apparente: la condanna si era basata su una semplice supposizione o su una considerazione di un soggetto intercettato ([OSCURATO:PERSONA]), senza alcun riscontro. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che propongono censure tutte relative alla determinazione della pena, sono manifestamente infondati. 1.1 Si deve infatti rilevare che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte secondo cui "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene" l (Sez.U., n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva operato un aumento nella misura complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed C 1.500,00 di multa, e quindi di un mese e 30 giorni (rectius un mese e 17 giorni) per ogni reato contestato, precisando però che gli episodi avevano identiche concrete modalità esecutive e analogo grado di offesa, per cui era corretta una equiparazione di tutti gli episodi per quanto riguardava la pena applicata in continuazione (pag.6 motivazione), 1.2 Per quanto poi riguarda il giudizio di comparazione, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01); nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello, contenuta a pag. 6 della sentenza impugnata, appare logica e coerente con le risultanze processuali e quindi immune da censure.

2. Analogo ragionamento deve essere fatto per quanto riguarda il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Richiamate le considerazioni sopra esposte per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso la Corte di appello ha evidenziato che l'aumento complessivo per tutti i reati era giustificato dal fatto che si trattava di episodi che "per le concrete modalità esecutive, la stessa ideazione criminosa da parte dei coimputati in rapporto di reciproca fiducia e di stabile frequentazione socio- criminale, e per l'analogo grado di offesa agli interessi giuridicamente tutelati (il patrimonio e la persona) in un contesto di microcrinninalità circoscritto nello stesso ambito spazio-temporale, possono essere sostanzialmente equiparati quoad poenam come analoghe manifestazioni specifiche di una stessa programmazione criminosa, solo occasionalmente o accidentalmente distintesi nella loro maggiore o minore gravità in concreto per le specifiche contingenze del caso"; si tratta di motivazione ampia ed esaustiva che esplica le ragioni per le quali è stato ritenuto congruo lo stesso aumento per tutti i reati.

3. Le medesime considerazioni valgono anche per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte territoriale ha anche evidenziato la 9 y genericità dell'atto di appello, che si limitava a lamentare che l'aumento della pena per i 23 reati satellite contestati era "sproporzionato, specie in relazione alla pena base così determinata" (pag. 3 atto di appello). 4.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato soltanto ut' all'ultimo motivo di ricorso. 4.1 A fronte degli indizi elencati dalla Corte di appello alle pagine 19 e seguenti della sentenza impugnata, il motivo di ricorso propone una inammissibile rivalutazione degli stessi, senza considerare che4 secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910), 4.2 Analogo ragionamento deve essere svolto con riferimento al secondo motivo di ricorso, posto che anche in questo caso si pretende di sovrapporre proprie valutazioni a quelle della Corte di appello contenute a pag.20 della sentenza impugnata. 4.3 Fondato è invece l'ultimo motivo di ricorso: il giudice di primo grado aveva infatti applicato le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per cui la pena pecuniaria per il furto non poteva superare C 516,00, mentre è stata determinata in C 1.200,00 di multa: nessuna risposta vi è poi alle censure contenute in appello sulla dosimetria della pena, calcolata nel massimo edittale; sul punto s1i deve ribadire che "L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena." (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile 5.1 Quanto al primo motivo di ricorso, relativamente al reato di cui al capo 4811e dichiarazioni confessorie dei coimputati hanno plurimi elementi di riscontro, quali il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato fermato alla guida del furgone sul quale si trovavano i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo informava il secondo che [OSCURATO:PERSONA] aveva messo a disposizione il suo furgone per il trasporto delle batterie e lo stesso Alannia aveva dato la sua disponibilità "per qualsiasi tipo di furto" (pag. 447 sentenza primo grado), la telefonata tra Alannia e la compagna [OSCURATO:PERSONA] (pag. 448 sentenza primo grado); quanto al reato di cui capo 49), i riscontri sono costituiti dalla telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si fa riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovevano andare a prendere qualcosa, e dalla presenza del furgone di [OSCURATO:PERSONA] in sosta presso l'abitazione della persona offesa Cuscino in orari compatibili con quello del furto (pag.459 sentenza primo grado e 18 sentenza di appello); tutti elementi con i quali il motivo non si confronta assolutamente, con conseguente genericità dello stesso. 5.2 II secondo motivo di ricorso contiene censure di merito, come tali inammissibili, relativamente alle quattro batterie marca LEOCH, essendo del tutto logica la motivazione della Corte di appello secondo cui vi sarebbe stato un errore di trascrizione (si deve rilevare come il numero seriale delle batterie, 12200, è il medesimo); quanto alle rimanenti 8 batterie, non si vede quale sia l'interesse del ricorrente, considerato che il furto è stato comunque consumato relativamente alle 4 batterie di cui sopra e che per il capo 48) è stato effettuato soltanto un aumento per continuazione, uguale a quello degli altri reati contestati. 5.3 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Nel caso di specie il terzo motivo di ricorso propone una inammissibile valutazione alternativa dei fatti evidenziati dalla Corte di appello (le dichiarazioni confessorie dei coimputati e il tracciato gps da cui risulta la presenza del furgone di [OSCURATO:PERSONA] in prossimità della residenza della persona offesa); quanto alla mancata spiegazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tale ultimo elemento, deve essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 5.4 Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al reato di cui al capo 50) dell'imputazione, dove si rivela decisiva l'argomentazione della Corte di appello secondo cui a fronte di una denuncia di furto del furgone avvenuto alle ore 15.30, alle ore 18.00 il furgone era ancora nei pressi della residenza di [OSCURATO:PERSONA] e veniva ritrovato a circa 350 metri dalla stessa, per cui le rimanenti considerazioni del ricorrente non superano la cosiddetta prova di resistenza. 5.5 Quanto al furto di cui al capo 55, anche in questo caso le censure proposte con il motivo di ricorso riguardano il merito, e sono come tali inammissibili, in quanto contrappongono una valutazione degli indizi diversa da quella contenuta a pag.19 della sentenza impugnata. 5.6 Relativamente agli aumenti per la continuazione, richiamati i principi sopra evidenziati, congrua appare la motivazione della Corte di appello contenuta a pag.19 della sentenza impugnata; si deve inoltre rilevare come il motivo sia inammissibile per non essere stato proposto in appello, in cui ci si doleva soltanto della eccessività per l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., ma non della mancata motivazione sui singoli aumenti. 5.7 Relativamente alle eccezioni sul difetto di procedibilità proposte con la memoria, si deve osservare che, quanto al reato di cui al capo 10), le SS.UU. di questa Corte hanno affermato (cfr.

S.U. n.40354 del 18/07/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255975, relativa a querela presentata dal responsabile di un supermercato) che nei reati contro il patrimonio il bene giuridico protetto va individuato anche nel possesso inteso come relazione di fatto con la cosa; come poi osservato nella motivazione della sentenza di questa Sezione n. 43910 del 04/10/2019, (Minnucci, Rv. 277712 - 01), la giurisprudenza di legittimità €44t ha compreso tra i soggetti titolari del diritto di querela anche il "terzo danneggiato", intendendo con tale espressione colui che abbia subìto un danno dalla condotta dell'imputato.

Il motivo di ricorso è pertanto generico, perché a fronte del fatto che il soggetto che ha presentato la querela è il marito della proprietaria dell'autovettura 1e quindi sicuramente danneggiato dal furtotsi limita ad affermare che non sarebbe stato legittimato a proporre la querela, mentre sarebbe stato necessario dimostrare (o almeno dedurre) che [OSCURATO:PERSONA], malgrado il rapporto di coniugio, non aveva alcuna relazione con l'uso della autovettura.

Quanto al reato di cui al capo 51), si deve ribadire che "nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis" capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie relativa a furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen)" (Sez.5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542; vedi anche Sez.4, 2658 del 11/01/2023 Ud. (dep. 23/01/2023 ) Rv. 284155; Sez.U. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 6 Relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare come sia fondato il motivo di ricorso relativo alla discrasia tra dispositivo e motivazione relativo al capo 16): mentre nella motivazione la Corte di appello riconosce come fondato il motivo proposto ed afferma quindi che l'imputato deve essere assolto da quella imputazione (analogamente a quanto disposto per il coimpuitato Mulè), di ciò non vi è traccia nel dispositivo: pertanto, considerato che nel caso in esame è inequivoca la volontà del giudice di appello di assolvere l'imputato, deve darsi prevalenza alla motivazione (e non al dispositivo) e quindi annullare la sentenza impugnata senza rinvio, eliminando l'aumento per la continuazione disposto per il capo 16), pari a mesi uno e giorni 10 di reclusione ed C 177,00 di multa; pertanto, la pena definitiva risulta anni quattro, mesi due e giorni 20 di reclusione ed C 1.423,00 di multa,

7. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile 7.1 II ricorso non si confronta in alcun modo con la parte della motivazione nella quale la Corte di appello rileva che Mulè ha confessato i reati; pertanto, la conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferisce al padre che Mulè era tra i partecipi dell'azione furtiva, ben appare riscontrata dalla confessione di quest'ultimo.7.2 Analogo ragionamento deve essere fatto per quanto riguarda il capo 14), per il quale la Corte di appello ha evidenziato, oltre alla confessione di Mulè, le conversazioni in cui il ricorrente prende accordi con i coimputati per avere contezza della refurtiva venduta (pag.11 della sentenza impugnata) 7.3 Per quanto riguarda, infine, il capo 18), il motivo di ricorso pretende di dare una diversa valutazione della conversazione intercettata, in violazione quindi del proncipio secondo il quale in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Per quanto riguarda le domande proposte dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], le stesse non possono essere accolte, in quanto i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sollevato censure soltanto relativamente alla quantificazione della pena, per cui nessun interesse aveva la parte civile: infatti è principio consolidato quello secondo li quale "in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame" (Sez. 2, Sentenza n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni e altri, Rv. 263791 - 01, vedi anche Sez.2, n.2963/2021, Ascione); questo perché nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza (art. 541 cod.proc.pen.) e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato: ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua; per lo stesso motivo, non può essere accolta la richiesta di rifusione proposta dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. pragesto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PalZzoloto Roberto.

Neppure può essere accolta la richiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di rifusione delle spese proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la parte civile non si è presentata in udienza e, con le conclusioni depositate, non ha apportato alcun contributo utile alla trattazione delle questioni concernenti l'azione civile, mediante un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria e fornendo così un utile contributo alla decisione, ma essendosi limitata la stessa a chiedere di dichiarare inammissibile il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali.

Pertanto, in virtù del principio della soccombenza, può essere accolta soltanto la richiesta di rifusione delle spese presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 48).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena, in anni quattro, mesi due e giorni 20 di reclusione ed C 1.423,00 di multa Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MULE' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullare la sentenza limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo n.16 di imputazione e dichiarare inammissibili i rimanenti ricorsi; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la condanna degli stessi alla rifusione delle spese processuali; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dei difensori degli altri ricorrenti, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e CUCCIARRE' ROSARIO, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MULE' VINCENZO, Avv. [OSCURATO:PERSONA]' CLEMENZA, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa il 31 maggio 2021 dal Tribunale di Sciacca, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 16 ) per non aver commesso il fatto, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 30), 33), 34), 35), 36), 39), 41), 42), 43), 44), 45), 47), 48), 51), 52), 53), 57), 58) e 60 (assorbito nel capo 47, si tratta di furti aggravati), eccependo: violazione e falsa applicazione degli artt. 69, 81 cpv. e 133 cod. pen., 546 e 533-535 cod. proc. pen., e nullità della sentenza per omessa determinazione degli aumenti di pena per i singoli reati satellite: la Corte di appello, limitandosi ad affermare che l'aumento per i reati satellite era stato complessivamente determinato, aveva violato l'onere motivazionale a garanzia della difesa dell'imputato di cui all'art. 546 cod. proc. pen. , in contrasto con quanto precisato dalla sentenza resa da questa Corte Sezioni Unite n. 47127/2021: 1.2 violazione dell'art. 69 cod. pen. per erronea mancata valutazione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti (con esclusione delle aggravanti di cui all'ad 624-bis cod. pen), ed erronea ed eccessiva quantificazione della pena complessiva; contrariamente a quanto affermato in sentenza, nell'atto di gravame era stato evidenziato chiaramente come l'intera vicenda, connotata da una escalation di microreati, avrebbe meritato una quantificazione proporzionata all'entità complessiva dei fatti. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui capi 3), 4), 5) 7), 8), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 26), 28), 29), 30), 31) 32), 33), 34), 35), 36), 37), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49) 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59) e 60 (assorbito nel capo 47, si tratta di furti aggravati, tranne il capo 7 relativo ad una ricettazione ed il capo 15, relativo ad una rapina aggravata), con argomentazioni identiche a quelle di cui al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Propone ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 30), 31) 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38) 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 52), 53), 54), 55), 57), 58) (si tratta di furti aggravati, ad eccezione del reato di cui al capo 38, relativo ad una calunnia) eccependo: 3.1 violazione di legge penale e processuale nonché mancata motivazione circa la determinazione della pena inflitta; omissione di indicazione dei singoli aumenti per ciascuno dei reati satellite. 4. Propone ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 10) e 27), relativi a due furti aggravati, eccependo: 4.1 violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., tanto in relazione alla disciplina di chiamata in correità che alle regole di valutazione degli indizi in relazione al furto dell'autovettura Fiat 500 di cui al capo 10): premesso che la Corte di appello aveva valorizzato i filmati e i tracciati gps relativi all'autovettura di proprietà di Cucciarrè che avrebbero monitorato lo spostamento del veicolo sino al luogo del commesso furto, il ritrovamento all'interno dell'auto rubata di bottiglie di vino e di birra di cui avrebbero parlato nel corso di una conversazione telefonica i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni confessorie degli imputati e i precedenti contatti avuti da Cucciarrè con i coimputati durante il tragitto sino al luogo del furto, il difensore osserva che le dichiarazioni dei coimputati altro non erano che generiche ed ampie dichiarazioni confessorie, concernenti la sola persona del dichiarante e che la Corte di appello aveva utilizzato le suddette dichiarazioni esse stesse quale riscontro al già insufficiente compendio probatorio raccolto nel corso giudizio; nessuna valutazione era stata compiuta circa le dichiarazioni del Primoletto (le uniche in cui espressamente si parlava del ricorrente)circa l'attendibilità intrinseca del suo narrato e della sua credibilità. Unico elemento indiziario era la presenza del veicolo di Cucciarrè nei luoghi del commesso reato, elemento che però non soddisfaceva il requisito della gravità indiziaria, visto che il periodo in cui la Fiat 500 avrebbe potuto essere rubata era ben più ampio; nella conversazione intercettata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mai avevano menzionato Cucciarrè e la lamentata mancata giustificazione circa la presenza dell'auto di Cucciarrè lungo il tragitto che portava al luogo del commesso reato contrastava con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. 4.2 relativamente al furto aggravato in concorso ai danni del centro polifunzionale del Comune di Camporeale di cui al capo 27, la Corte di appello aveva affermato che la mancanza di corrispondenza tra i beni indicati nel capo di imputazione e quelli di cui vi era documentazione negli atti di indagine era solo parziale e che si poteva spiegare con il fatto che il centro polifunzionale era stato oggetto nel tempo di plurimi atti predatori, ma non aveva considerato che tra i beni indicati dal Sindaco come sottratti non rientrava certamente il water di cui alle riprese video e del cui furto Cucciarrè si sarebbe reso compartecipe, né l'autoclave asseritamente sottratta coincideva con il bene indicato nella relazione 4.3 mancanza di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena pecuniaria ed all'aumento per la continuazione: in particolare, non si comprendeva come si fosse arrivati alla pena base di € 1.200,00 di multa quando la pena, vista l'equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti, andava da un minimo di 154 euro ad un massimo di 516 euro; nessuna argomentazione vi era sulle censure contenute nell'atto di appello relativamente alla dosimetria della pena. 5.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 48), 49), 50), 51, 55) e 60), eccependo: 5.1 relativamente ai reati di cui ai capi 48) e 49), violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.: la sentenza si basava sulle dichiarazioni confessorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma o tali dichiarazioni erano mere confessioni, come tali inidonee a dimostrare la responsabilità del ricorrente, o erano chiamate in correità, e come tali avrebbero dovuto soddisfare i requisiti di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.; del tutto illegittimo era quindi il richiamo a tali dichiarazioni, posto che le stesse, lungi dall'essere state sottoposte al vaglio rigoroso di cui alla citata norma, erano state esse stesse impiegate quale elemento di riscontro agli indizi raccolti dagli inquirenti; né era stata valutata la credibilità dei dichiaranti e l'intrinseca attendibilità delle propalazioni; inoltre, era stato rilevato nell'atto di appello che le dichiarazioni erano del tutto generiche e prive di specificità in ordine al coinvolgimento del ricorrente, ma nessuna argomentazione era data individuarsi nelle pagine dell'impugnata sentenza; 5.2 relativamente al furto pluriaggravato in concorso di 12 batterie sottratte alla [OSCURATO:SOCIETA] S.p..a. in località Fiuzza-Corleone, già in atto di appello si era evidenziata l'assenza di prova della riconducibilità della merce rinvenuta nel furgone di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella oggetto di denuncia da parte del responsabile della [OSCURATO:SOCIETA]., e che nessuno dei coimputati era stato trovato in possesso delle chiavi che potessero aprire uno dei due cabinet in cui erano allocate alcune delle batterie sottratte; la motivazione della Corte di appello sul punto era errata ed illogica, e per non apparire tale avrebbe dovuto trovare riscontro o nel verbale (insussistente) di riconoscimento della refurtiva, o nell'audizione dei militari che avevano proceduto al sequestro: a tal fine, la norma di cui all'art.603 comma 3 cod. proc. pen. avrebbe consentito di colmare un vuoto probatorio che, del tutto illogicamente, si era ritfteuto di ignorare; del tutto illegittima era l'affermazione che dava peso alla mancata giustificazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della provenienza della refurtiva, visto che tale onere probatorio non si imponeva all'imputato, stante quanto affermato dall'art. 27 Cost.; 5.3 relativamente al furto aggravato in abitazione in concorso di un decespugliatore in località [OSCURATO:PERSONA], violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e 27 della Costituzione: la Corte di appello aveva valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche, il tracciato gps che avrebbe documentato la presenza del furgone di [OSCURATO:PERSONA] per circa un'ora nel giorno e nel luogo del furto in orario compatibile con lo stesso e le dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA]; mentre per l'ultimo elemento si rimandava a quanto detto in precedenza, per il resto si rilevava che il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza custodiale emessa a carico del ricorrente per mancanza del requisito della gravità indiziaria, non attribuendo alcuna rilevanza alla conversazione intercettata e che la sola presenza del veicolo dell'imputato nel luogo del furto non poteva essere sufficiente per fondare la pronuncia di responsabilità del ricorrente; quanto alla mancanza di giustificazioni de parte del ricorrente, si ribadiva quando detto con il motivo precedente; 5.4 relativamente alla simulazione di reato (furto del furgone di proprietà dell'imputato) di cui al capo 50), la Corte di appello non aveva risposto a nessuna delle censure sollevate con l'atto di gravame, in cui si rilevava come ben avrebbe potuto l'imputato confondersi sull'orario in cui lo aveva lasciato parcheggiato nei pressi dell'abitazione; quanto alle dichiarazioni dei testi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe passato alle ore 15.00 del 30.04.2019 dalla pizzeria con il proprio furgone, le stesse erano irrilevanti, visto che lo stesso imputato aveva dichiarato in denuncia che a quell'ora il veicolo era ancora nella sua disponibilità; da ultimo era stato evidenziato che la presenza del furgone di [OSCURATO:PERSONA] nella zona di un presunto furto, che non si sapeva neppure se fosse stato mai commesso, non dimostrava certo che ci fosse [OSCURATO:PERSONA] alla guida del mezzo 5.5 Relativamente al capo di imputazione n. 55, in cui era stato contestato un furto in abitazione aggravato in concorso di 12 pannelli coibentati, il difensore eccepisce la mancanza di motivazione rispetto alle plurime critiche mosse nell'atto di appello, nonché la violazione del criterio di valutazione probatoria degli indizi, vista l'assenza di un servizio di osservazione e pedinamento, l'incertezza in ordine al luogo in cui sarebbe stato perpetrato il furto, la mancata geolocalizzazione del furgone di lAlannia, che sarebbe servito a commettere il furto, la circostanza che l'attività di intercettazione interessava il giorno 11 aprile e non il 13 aprile (giorno in cui la persona offesa denunciava il furto dei pannellk i sospetti della persona offesa sull'autore del furto, individuato in tale [OSCURATO:PERSONA], su cui non era stata svolta alcuna indagine; inoltre il furgone di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe servito per commettere il furto, in realtà non era mai stato geoloca I izzato; 5.6 Il difensore rileva che del tutto inesistente era l'aumento di pena previsto per la continuazione: già nell'atto di appello si era denunciato che tale aumento era sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti, oltre che al numero delle contestazioni, ma la Corte di appello si era limitata a giudicare congruo l'aumento determinato dal giudice di primo grado, che peraltro non aveva dato ragione dei criteri impiegati per il suddetto aumento. 5.7 L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria nell'interesse dei suoi assistiti, nella quale rilevava che: a) per il reato di cui al capo 10) (contestato a Cucciarrè) in atti era presente un atto querelatorio proposto da persona non legittimata, ovvero dal marito della proprietaria dell'autovettura sottratta, tale [OSCURATO:PERSONA] (cfr. all. 51 alla nota informativa 12/16-272-2018 dei C.C. di Partinico) laddove il proprietario della stessa era - come pure si rilevava dalla lettura del capo di imputazione - la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; per il reato di cui al capo 51 (contestato ad [OSCURATO:PERSONA]) anche in questo caso mancava la condizione di procedibilità richiesta dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 c.d. [OSCURATO:PERSONA], in quanto agli atti (cfr. all. 426 alla nota informativa 12/16-272-2018 dei C.C. di Partinico) era presente una mera denuncia, contenente il solo racconto dei fatti, priva della manifestazione di volontà da parte della p.o. che si procedesse penalmente nei confronti dell'autore del fatto di reato. 6. Propone ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 13),16), 27) e 56) (furti aggravati) e di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 17) 18) 19), 20), 22), 23), 24), 25), 26), 56) e 59) (si tratta di furti aggravati, ad eccezione dei reati di cui ai capi 7, relativo ad una ricettazione, e 15, relativo ad una rapina), eccependo: 6.1 dopo aver premesso i motivi di appello e la motivazione della Corte di appello, per Lombardo vi era una incompletezza nel dispositivo della sentenza 7 v\A` pronunciata dalla Corte di appello in quanto nella motivazione si era ritenuto fondato il motivo di appello relativo al capo di imputazione n.16, assolvendo Lombardo dal reato ivi descritto, ma nel dispositivo la sentenza di primo grado era stata confermata; 6.2 per quanto riguardava Mulè, in relazione ai capi 7) e 8) dell'imputazione, vizio della motivazione o motivazione apparente: l'unico passaggio delle intercettazioni in cui si faceva riferimento ad un certo "Viscè" era quello relativo alla conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] con il padre Franco, ma non era mai dato riscontrare la presenza di Mulè, nemmeno quando [OSCURATO:PERSONA] si era nuovamente recato sui luoghi per recuperare la refurtiva; 6.2 in relazione al capo 14), sempre per quanto riguardava Mulè, vizio della motivazione o motivazione apparente: il disinteresse dimostrato da Mulè nel corso delle conversazioni intercettate alla conduzione di una eventuale trattativa avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a pervenire a diverse conclusioni, non potendo basare la prova della responsabilità sul fatto che, a distanza di 4 giorni dalla commissione del reato Mulè avesse chiesto a [OSCURATO:PERSONA] notizie circa un televisore; difettava, inoltre, la prova della eventuale condivisione dei profitti; 6.3 relativamente al capo 18), sempre per quanto riguardava Mulè, vizio di motivazione o motivazione apparente: la condanna si era basata su una semplice supposizione o su una considerazione di un soggetto intercettato ([OSCURATO:PERSONA]), senza alcun riscontro. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che propongono censure tutte relative alla determinazione della pena, sono manifestamente infondati. 1.1 Si deve infatti rilevare che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte secondo cui "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene" l (Sez.U., n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva operato un aumento nella misura complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed C 1.500,00 di multa, e quindi di un mese e 30 giorni (rectius un mese e 17 giorni) per ogni reato contestato, precisando però che gli episodi avevano identiche concrete modalità esecutive e analogo grado di offesa, per cui era corretta una equiparazione di tutti gli episodi per quanto riguardava la pena applicata in continuazione (pag.6 motivazione), 1.2 Per quanto poi riguarda il giudizio di comparazione, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01); nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello, contenuta a pag. 6 della sentenza impugnata, appare logica e coerente con le risultanze processuali e quindi immune da censure. 2. Analogo ragionamento deve essere fatto per quanto riguarda il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Richiamate le considerazioni sopra esposte per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso la Corte di appello ha evidenziato che l'aumento complessivo per tutti i reati era giustificato dal fatto che si trattava di episodi che "per le concrete modalità esecutive, la stessa ideazione criminosa da parte dei coimputati in rapporto di reciproca fiducia e di stabile frequentazione socio- criminale, e per l'analogo grado di offesa agli interessi giuridicamente tutelati (il patrimonio e la persona) in un contesto di microcrinninalità circoscritto nello stesso ambito spazio-temporale, possono essere sostanzialmente equiparati quoad poenam come analoghe manifestazioni specifiche di una stessa programmazione criminosa, solo occasionalmente o accidentalmente distintesi nella loro maggiore o minore gravità in concreto per le specifiche contingenze del caso"; si tratta di motivazione ampia ed esaustiva che esplica le ragioni per le quali è stato ritenuto congruo lo stesso aumento per tutti i reati. 3. Le medesime considerazioni valgono anche per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte territoriale ha anche evidenziato la 9 y genericità dell'atto di appello, che si limitava a lamentare che l'aumento della pena per i 23 reati satellite contestati era "sproporzionato, specie in relazione alla pena base così determinata" (pag. 3 atto di appello). 4.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato soltanto ut' all'ultimo motivo di ricorso. 4.1 A fronte degli indizi elencati dalla Corte di appello alle pagine 19 e seguenti della sentenza impugnata, il motivo di ricorso propone una inammissibile rivalutazione degli stessi, senza considerare che4 secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910), 4.2 Analogo ragionamento deve essere svolto con riferimento al secondo motivo di ricorso, posto che anche in questo caso si pretende di sovrapporre proprie valutazioni a quelle della Corte di appello contenute a pag.20 della sentenza impugnata. 4.3 Fondato è invece l'ultimo motivo di ricorso: il giudice di primo grado aveva infatti applicato le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per cui la pena pecuniaria per il furto non poteva superare C 516,00, mentre è stata determinata in C 1.200,00 di multa: nessuna risposta vi è poi alle censure contenute in appello sulla dosimetria della pena, calcolata nel massimo edittale; sul punto s1i deve ribadire che "L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena." (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile 5.1 Quanto al primo motivo di ricorso, relativamente al reato di cui al capo 4811e dichiarazioni confessorie dei coimputati hanno plurimi elementi di riscontro, quali il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato fermato alla guida del furgone sul quale si trovavano i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo informava il secondo che [OSCURATO:PERSONA] aveva messo a disposizione il suo furgone per il trasporto delle batterie e lo stesso Alannia aveva dato la sua disponibilità "per qualsiasi tipo di furto" (pag. 447 sentenza primo grado), la telefonata tra Alannia e la compagna [OSCURATO:PERSONA] (pag. 448 sentenza primo grado); quanto al reato di cui capo 49), i riscontri sono costituiti dalla telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si fa riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovevano andare a prendere qualcosa, e dalla presenza del furgone di [OSCURATO:PERSONA] in sosta presso l'abitazione della persona offesa Cuscino in orari compatibili con quello del furto (pag.459 sentenza primo grado e 18 sentenza di appello); tutti elementi con i quali il motivo non si confronta assolutamente, con conseguente genericità dello stesso. 5.2 II secondo motivo di ricorso contiene censure di merito, come tali inammissibili, relativamente alle quattro batterie marca LEOCH, essendo del tutto logica la motivazione della Corte di appello secondo cui vi sarebbe stato un errore di trascrizione (si deve rilevare come il numero seriale delle batterie, 12200, è il medesimo); quanto alle rimanenti 8 batterie, non si vede quale sia l'interesse del ricorrente, considerato che il furto è stato comunque consumato relativamente alle 4 batterie di cui sopra e che per il capo 48) è stato effettuato soltanto un aumento per continuazione, uguale a quello degli altri reati contestati. 5.3 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso di specie il terzo motivo di ricorso propone una inammissibile valutazione alternativa dei fatti evidenziati dalla Corte di appello (le dichiarazioni confessorie dei coimputati e il tracciato gps da cui risulta la presenza del furgone di [OSCURATO:PERSONA] in prossimità della residenza della persona offesa); quanto alla mancata spiegazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tale ultimo elemento, deve essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 5.4 Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al reato di cui al capo 50) dell'imputazione, dove si rivela decisiva l'argomentazione della Corte di appello secondo cui a fronte di una denuncia di furto del furgone avvenuto alle ore 15.30, alle ore 18.00 il furgone era ancora nei pressi della residenza di [OSCURATO:PERSONA] e veniva ritrovato a circa 350 metri dalla stessa, per cui le rimanenti considerazioni del ricorrente non superano la cosiddetta prova di resistenza. 5.5 Quanto al furto di cui al capo 55, anche in questo caso le censure proposte con il motivo di ricorso riguardano il merito, e sono come tali inammissibili, in quanto contrappongono una valutazione degli indizi diversa da quella contenuta a pag.19 della sentenza impugnata. 5.6 Relativamente agli aumenti per la continuazione, richiamati i principi sopra evidenziati, congrua appare la motivazione della Corte di appello contenuta a pag.19 della sentenza impugnata; si deve inoltre rilevare come il motivo sia inammissibile per non essere stato proposto in appello, in cui ci si doleva soltanto della eccessività per l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., ma non della mancata motivazione sui singoli aumenti. 5.7 Relativamente alle eccezioni sul difetto di procedibilità proposte con la memoria, si deve osservare che, quanto al reato di cui al capo 10), le SS.UU. di questa Corte hanno affermato (cfr. S.U. n.40354 del 18/07/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255975, relativa a querela presentata dal responsabile di un supermercato) che nei reati contro il patrimonio il bene giuridico protetto va individuato anche nel possesso inteso come relazione di fatto con la cosa; come poi osservato nella motivazione della sentenza di questa Sezione n. 43910 del 04/10/2019, (Minnucci, Rv. 277712 - 01), la giurisprudenza di legittimità €44t ha compreso tra i soggetti titolari del diritto di querela anche il "terzo danneggiato", intendendo con tale espressione colui che abbia subìto un danno dalla condotta dell'imputato. Il motivo di ricorso è pertanto generico, perché a fronte del fatto che il soggetto che ha presentato la querela è il marito della proprietaria dell'autovettura 1e quindi sicuramente danneggiato dal furtotsi limita ad affermare che non sarebbe stato legittimato a proporre la querela, mentre sarebbe stato necessario dimostrare (o almeno dedurre) che [OSCURATO:PERSONA], malgrado il rapporto di coniugio, non aveva alcuna relazione con l'uso della autovettura. Quanto al reato di cui al capo 51), si deve ribadire che "nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis" capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie relativa a furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen)" (Sez.5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542; vedi anche Sez.4, 2658 del 11/01/2023 Ud. (dep. 23/01/2023 ) Rv. 284155; Sez.U. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 6 Relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare come sia fondato il motivo di ricorso relativo alla discrasia tra dispositivo e motivazione relativo al capo 16): mentre nella motivazione la Corte di appello riconosce come fondato il motivo proposto ed afferma quindi che l'imputato deve essere assolto da quella imputazione (analogamente a quanto disposto per il coimpuitato Mulè), di ciò non vi è traccia nel dispositivo: pertanto, considerato che nel caso in esame è inequivoca la volontà del giudice di appello di assolvere l'imputato, deve darsi prevalenza alla motivazione (e non al dispositivo) e quindi annullare la sentenza impugnata senza rinvio, eliminando l'aumento per la continuazione disposto per il capo 16), pari a mesi uno e giorni 10 di reclusione ed C 177,00 di multa; pertanto, la pena definitiva risulta anni quattro, mesi due e giorni 20 di reclusione ed C 1.423,00 di multa, 7. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile 7.1 II ricorso non si confronta in alcun modo con la parte della motivazione nella quale la Corte di appello rileva che Mulè ha confessato i reati; pertanto, la conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferisce al padre che Mulè era tra i partecipi dell'azione furtiva, ben appare riscontrata dalla confessione di quest'ultimo.7.2 Analogo ragionamento deve essere fatto per quanto riguarda il capo 14), per il quale la Corte di appello ha evidenziato, oltre alla confessione di Mulè, le conversazioni in cui il ricorrente prende accordi con i coimputati per avere contezza della refurtiva venduta (pag.11 della sentenza impugnata) 7.3 Per quanto riguarda, infine, il capo 18), il motivo di ricorso pretende di dare una diversa valutazione della conversazione intercettata, in violazione quindi del proncipio secondo il quale in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Per quanto riguarda le domande proposte dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], le stesse non possono essere accolte, in quanto i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sollevato censure soltanto relativamente alla quantificazione della pena, per cui nessun interesse aveva la parte civile: infatti è principio consolidato quello secondo li quale "in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame" (Sez. 2, Sentenza n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni e altri, Rv. 263791 - 01, vedi anche Sez.2, n.2963/2021, Ascione); questo perché nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza (art. 541 cod.proc.pen.) e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato: ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua; per lo stesso motivo, non può essere accolta la richiesta di rifusione proposta dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. pragesto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PalZzoloto Roberto. Neppure può essere accolta la richiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di rifusione delle spese proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la parte civile non si è presentata in udienza e, con le conclusioni depositate, non ha apportato alcun contributo utile alla trattazione delle questioni concernenti l'azione civile, mediante un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria e fornendo così un utile contributo alla decisione, ma essendosi limitata la stessa a chiedere di dichiarare inammissibile il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali. Pertanto, in virtù del principio della soccombenza, può essere accolta soltanto la richiesta di rifusione delle spese presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 48). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena, in anni quattro, mesi due e giorni 20 di reclusione ed C 1.423,00 di multa Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 34858/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris