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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30646/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza resa il 12 Febbraio 2021, ha confermato la sentenza rese il l'etitcn] 2019 dal Tribunale di Messina, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di insolvenza fraudolenta aggravata.

Propone.a ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - Vizio di motivazione, nonché violazione di legge per non avere rilevato la tardività della querela; - mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Con nota trasmessa a mezzo PEC martedi 31 maggio alle ore 18,00 la parte civile costituita ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato poichè la Corte ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento della piena conoscenza da parte della persona offesa degli estremi del reato.

Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato dello stato di insolvenza della sua società, nel momento in cui assunse la nuova obbligazione.

Il collegio non ritiene di liquidare in favore della parte civile le spese processuali che si assumono sostenute nel grado, in quanto nella memoria trasmessa non risulta svolta alcuna argomentazione critica in ordine all'impugnazione e non viene offerto alcun apporto argomentativo utile alla discussione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza resa il 12 Febbraio 2021, ha confermato la sentenza rese il l'etitcn] 2019 dal Tribunale di Messina, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di insolvenza fraudolenta aggravata. Propone.a ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - Vizio di motivazione, nonché violazione di legge per non avere rilevato la tardività della querela; - mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Con nota trasmessa a mezzo PEC martedi 31 maggio alle ore 18,00 la parte civile costituita ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato poichè la Corte ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento della piena conoscenza da parte della persona offesa degli estremi del reato. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato dello stato di insolvenza della sua società, nel momento in cui assunse la nuova obbligazione. Il collegio non ritiene di liquidare in favore della parte civile le spese processuali che si assumono sostenute nel grado, in quanto nella memoria trasmessa non risulta svolta alcuna argomentazione critica in ordine all'impugnazione e non viene offerto alcun apporto argomentativo utile alla discussione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 30646/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris