CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 1971
Cassazione n. 44119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1971 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con riferimento agli univoci indici fattuali complessivamente considerati (v. pg. 10 della sentenza: rifornimenti per almeno 50 volte per 5 o, talvolta, 10 grammi di cocaina per volta; debito accumulato da uno dei riforniti in un anno pari a 7mila euro) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023