CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 48393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia, nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 25/01/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle omesse statuizioni in ordine alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta di giustizia relativamente al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, per avere utilizzato in compensazione, quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", crediti inesistenti per complessivi 323.085,09 euro, tra il 13 settembre ed il 18 dicembre 2017. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla omessa applicazione della confisca prevista dall'art. 12-bis cit., nonostante all'imputato sia stata applicata la pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è fondato. Invero, il giudice che pronuncia la condanna per il reato di cui all'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000, è tenuto a disporre la confisca del profitto di tale reato. L'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, inserito dall'art. 10 d.lgs. n. 158 del 2015, prevede che, nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena per uno dei delitti previsti dal medesimo d.lgs., «è sempre ordinata la confisca dei beni» costituenti il profitto o il prezzo di uno dei delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, ovvero, quando questa non è possibile, di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. In linea con queste indicazioni normative, la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria (così, per tutte, Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896-01). 3. La violazione di legge riscontrata impone l'annullamento della sentenza impugnata. L'annullamento deve essere disposto con rinvio, perché occorre definire esattamente il profitto del reato per il quale è disposta la confisca. Il giudice del rinvio, poi, si individua nel Tribunale di Matera.Non può infatti applicarsi la disposizione di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di annullamento di sentenza di primo grado conseguente a ricorso diretto per cassazione proposto dalla parte avente il diritto di presentare appello, gli atti debbono essere trasmessi al giudice competente per l'appello. Invero, a norma dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, già vigente all'epoca della pronuncia della decisione impugnata, il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». Di conseguenza, il pubblico ministero non ha più la facoltà di proporre appello contro una sentenza di condanna per censurare l'omessa applicazione della misura della confisca, ma, a tal fine, deve necessariamente proporre ricorso per cassazione. Non trovando applicazione la regola di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., opera la previsione di cui all'art. 622, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., secondo cui «se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico [...], la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata». P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Giudice per le indagini prelim