CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 32426/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9823/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- Numero registro generale 9823/2025 Numero sezionale 857/2025 Numero di raccolta generale 32426/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 nonché contro D'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2919/2024 depositata il 5/11/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02 ottobre 2025; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; ritenuto altresì che va accolta l’istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in iquidazione, dichiaratosene anticipatario, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli Numero registro generale 9823/2025 Numero sezionale 857/2025 Numero di raccolta generale 32426/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 accessori di legge, con distrazione, per la sola parte [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in favore del difensore antistatario, che dichiara di averle anticipate. Così deciso in Roma, il 10/12/2025 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 9823/2025 Numero sezionale 857/2025 Numero di raccolta generale 32426/2025 Data pubblicazione 12/12/2025