Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36578/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Vallo della Lucania a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 337 cod. pen. per avere resistito ai carabinieri che gli intimavano l'alt per controllare i suoi documenti di guida e la carta circolazione non arrestando la marcia dell'autovettura, anzi accelerando così da costringere uno dei militari a aggrapparsi alla portiera del veicolo con grave rischio per la propria incolumità.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio della motivazione nell'applicare l'aumento di pena connesso alla recidiva specifica reiterata e infraquinquennale solo in considerazione delle precedenti condanne, ma senza spiegare perché il reato commesso sarebbe espressione di maggiore pericolosità del reo e, inoltre, trascurando che dei due precedenti penale a suo carico uno è relativo a fatti in realtà successivi a quelli per i quali si procede.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello ha ritenuto che il reato per il quale si procede è espressione di «maggiore riprovevolezza e accresciuta pericolosità», valutando che esso (commesso nel maggio del 2016 ) è cronologicamente vicino alle altre condotte per le quali è stato condannato — rapina, lesione personale e detenzione di armi commesse nel 2012 (con condanna nel 2013) e evasione dagli arresti domiciliari commessa nel giugno del 2017 (con condanna nel 2018) — e risulta connotato da particolare aggressività g, né può considerarsi occasionale ricaduta nel reato.

Come osservato nella requisitoria della Procura generale, nella argomentazione della Corte di appello, il richiamo al reato commesso nel 2017 sta a evidenziare la non occasionalità della condotta delittuosa per la quale si procede e non è da intendersi come indicazione di un precedente, che sarebbe in realtà posteriore al fatto per il quale si procede.

Su queste basi la motivazione circa la applicazione della recidiva spiega la ragione per la quale il reato per il quale si procede è stato considerato espressione di «accresciuta pericolosità», in relazione alla quale può anche tenersi conto di elementi di valutazione che ne siano confermativi, seppure cronologicamente posteriori, perché indici della capacità delinquere ex art. 133, comma 2, n, 3, cod. pen. (Sez. 5, n. 4304 del 6/07/1976, dep. 1977, Rv. 135519).

Pertanto, la motivazione adottata dalla Corte di appello può considerarsi adeguata pur tenendo conto che quella che risulta e, in realtà, non una recidiva reiterata specifica infraquinquennale ma una recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla quale, comunque, l'aumento di pena è stato determinato nel rispetto dei criteri di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Vallo della Lucania a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 337 cod. pen. per avere resistito ai carabinieri che gli intimavano l'alt per controllare i suoi documenti di guida e la carta circolazione non arrestando la marcia dell'autovettura, anzi accelerando così da costringere uno dei militari a aggrapparsi alla portiera del veicolo con grave rischio per la propria incolumità. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio della motivazione nell'applicare l'aumento di pena connesso alla recidiva specifica reiterata e infraquinquennale solo in considerazione delle precedenti condanne, ma senza spiegare perché il reato commesso sarebbe espressione di maggiore pericolosità del reo e, inoltre, trascurando che dei due precedenti penale a suo carico uno è relativo a fatti in realtà successivi a quelli per i quali si procede.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello ha ritenuto che il reato per il quale si procede è espressione di «maggiore riprovevolezza e accresciuta pericolosità», valutando che esso (commesso nel maggio del 2016 ) è cronologicamente vicino alle altre condotte per le quali è stato condannato — rapina, lesione personale e detenzione di armi commesse nel 2012 (con condanna nel 2013) e evasione dagli arresti domiciliari commessa nel giugno del 2017 (con condanna nel 2018) — e risulta connotato da particolare aggressività g, né può considerarsi occasionale ricaduta nel reato. Come osservato nella requisitoria della Procura generale, nella argomentazione della Corte di appello, il richiamo al reato commesso nel 2017 sta a evidenziare la non occasionalità della condotta delittuosa per la quale si procede e non è da intendersi come indicazione di un precedente, che sarebbe in realtà posteriore al fatto per il quale si procede. Su queste basi la motivazione circa la applicazione della recidiva spiega la ragione per la quale il reato per il quale si procede è stato considerato espressione di «accresciuta pericolosità», in relazione alla quale può anche tenersi conto di elementi di valutazione che ne siano confermativi, seppure cronologicamente posteriori, perché indici della capacità delinquere ex art. 133, comma 2, n, 3, cod. pen. (Sez. 5, n. 4304 del 6/07/1976, dep. 1977, Rv. 135519). Pertanto, la motivazione adottata dalla Corte di appello può considerarsi adeguata pur tenendo conto che quella che risulta e, in realtà, non una recidiva reiterata specifica infraquinquennale ma una recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla quale, comunque, l'aumento di pena è stato determinato nel rispetto dei criteri di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 36578/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris