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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29895/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2018 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi dei due imputati siano dichiarati inammissibili relativamente al reato di rapina aggravata in concorso di cui al capo a) (secondo, terzo e quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) e l'accoglimento del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], annullando la statuizione di condanna di tale imputato per il reato di cui all'art. 614 cod. pen, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale, ribadito che il contestato fatto di rapina deve essere, più correttamente, inquadrato nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza del 28/11/2016 del G.u.p. del Tribunale di Cagliari di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di rapina aggravata e di violazione di domicilio pluriaggravata.

Il contestato reato di rapina aggravata in concorso era consistito nell'essersi impossessati, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia - consistite nell'afferrare per il collo [OSCURATO:PERSONA], nello sbatterlo contro il muro e nel profferire al suo indirizzo le frasi «esci perché se entro io ti rovino ... restituiscimi subito il telefono che mi hai rubato ieri, so che sei stato tu, restituiscimelo altrimenti spacco a te e demolisco l'intera casa» - della play station, del computer portatile e del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], sottraendoli allo stesso che li deteneva all'interno della propria abitazione.

Il contestato delitto di violazione di domicilio in concorso era consistito nell'essersi introdotti nell'abitazione del suddetto [OSCURATO:PERSONA] contro la sua volontà.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Cagliari, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidati, rispettivamente, a quattro e a due motivi.

2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, relativo al capo della sentenza concernente il reato di violazione di domicilio, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la totale mancanza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla propria responsabilità per il suddetto reato, la cui esclusione emergeva del resto chiaramente dalla testimonianza resa dalla persona offesa il 28 novembre 2016 davanti al G.u.p. del tribunale di Cagliari, avendo il Sanna dichiarato, in quella sede, di avere egli stesso aperto il cancello della propria abitazione al Permisi.

Gli ulteriori tre motivi sono relativi al capo della sentenza concernente il reato di rapina e, in specie, alla parte della sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza nella fattispecie del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

In particolare, con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata là dove: ha ritenuto un inesistente dolo del reato di rapina, «introducendo soggettive valutazioni su inesistenti massime di esperienza e travisamento della prova dichiarativa», nonostante la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 392 cod. pen. risultasse sia dalle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio, sia da quanto riferito dalla persona offesa e sia «dal complesso degli elementi di cui ai fatti di causa»; b) ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 392 cod. pen.

«ritenendo che l'azione si sia estrinsecata nell'impossessamento di oggetti che non avevano alcun rapporto col cellulare di cui il Berkani pretendeva la restituzione, di valore superiore e senza alcuna funzione di garanzia»; c) «ha tratto ulteriore argomento dalla circostanza, asseritamente riferita dalla persona offesa, che i tre imputati chiamarono la sua fidanzata e le dissero falsamente che lui non era in casa e che non l'avevano trovato»; Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 392 cod. pen.

«per avere ritenuto che la fattispecie non possa essere integrata da una condotta di impossessamento di beni diversi da quelli reclamati o di valore superiore».

Il ricorrente rappresenta che, da quanto espressamente manifestato dal Berkani al Sanna al momento dei fatti - come riferito dalla persona offesa nel corso della menzionata udienza del 28 novembre 2016 - «nel caso di specie è indubbio che il Berkani, persuaso che il Sanna si fosse appropriato del suo telefono, volesse unicamente rientrarne in possesso ed al fine di costringerlo alla restituzione si impossessò di beni del [OSCURATO:PERSONA], realizzando una sorta di costituzione in garanzia», con la conseguenza che «[r]icostruire, come contenuto in sentenza, l'elemento soggettivo in termini di esclusiva finalità appropriativa tipica del dolo di rapina, è di per sé quindi manifestamente illogico».

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la «manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di esclusione del dolo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni».

Il ricorrente rappresenta: a) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata «secondo cui non sussiste il reato ex art. 393 cp, perché la condotta consistette nell'impossessamento di beni di valore superiore al telefono smarrito, che non potevano svolgere una funzione di garanzia della sperata restituzione», «a fronte della indicata convinzione, addirittura espressamente manifestata, che la persona offesa si fosse appropriata del suo cellulare e che tale condotta potesse rappresentare una idonea modalità per riacquistarne il possesso», come pure dell'«assunto secondo il quale tali beni non potessero fungere da garanzia reale della restituzione del telefono»; b) che «[n]essun argomento, in punto di elemento soggettivo, può essere tratto dalle dichiarazioni del Sanna, nel dichiararsi estraneo alla sottrazione del suo telefono, posto che il Berkani era persuaso dell'esatto contrario e che la sua condotta gli avrebbe consentito di rientrarne in possesso»; c) la manifesta illogicità dell'«asserzione secondo cui il fatto che la persona offesa, pur a fronte della sottrazione dei suoi beni, non avesse restituito il telefono, doveva rendere evidente che lo stesso non sarebbe stato più restituito e pertanto si deve concludere che l'azione degli imputati ebbe una esclusiva finalità appropriativa», atteso che tale asserzione «ignora [...] che il Berkani ha agito nella assoluta convinzione della falsità delle affermazioni del Sanna»; d) che dalle dichiarazioni rese dal Sanna all'udienza del 28 novembre 2016, risulta che «il Berkani parlò con la fidanzata del Sanna per cercare di far luce sulla sparizione del telefono pertanto cade nel vuoto anche questo ulteriore elemento portato in sentenza, secondo cui la prova del dolo di rapina sarebbe ricavabile dal fatto che, nonostante la persona offesa avesse prospettato la possibilità di chiedere informazioni alla sua ragazza, gli imputati si disinteressassero di tale possibilità, concentrandosi, a parere del giudice, sulla pura e semplice sottrazione dei beni».

2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

I due motivi di ricorso sono relativi al capo della sentenza concernente il reato di rapina.

Con il primo motivo, il ricorrente formula censure sostanzialmente analoghe a quelle di cui al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, il ricorrente formula censure sostanzialmente analoghe a quelle di cui al terzo e al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile perché aspecifico.

Esso, infatti, nel richiamare il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa il 28 novembre 2016 davanti al G.u.p. del Tribunale di Cagliari, rappresentando come il Sanna, in quella sede, avesse affermato di avere egli stesso aperto il cancello della propria abitazione al [OSCURATO:PERSONA], omette del tutto di confrontarsi con la parte più importante della motivazione della sentenza impugnata al riguardo.

In particolare, con la parte in cui la Corte d'appello di Cagliari, dopo avere dato atto che «Sanna [...] ammette francamente di avere aperto il cancello a [OSCURATO:PERSONA]», sottolineava come lo stesso Sanna avesse aggiunto che «Eh, beh, tre persone in casa, un po' di paura penso che venga a chiunque, considerando che uno è più grande di me, l'altro pesa 140 chili e se mi mette una mano addosso mi divide, io un po' di paura l'ho avuta.

Considerando che Mohammed mi ha preso e mi ha anche percosso contro il muro affianco alla porta di casa» e che «quindi arrivati a un certo punto ho aperto anche a lui perché ormai la situazione, cosa facevo ero lì ho aperto.

Non sapevo cosa fare sinceramente», con la conseguenza che, secondo la Corte d'appello, doveva ritenersi «evidente, perciò, come la stessa presenza di [OSCURATO:PERSONA] avesse un carattere intimidatorio a supporto dell'azione degli amici che stavano perfezionando la sottrazione degli oggetti di Sanna».

Con tale motivazione, la Corte d'appello di Cagliari ha adeguatamente argomentato come, sulla base delle dichiarazioni dello stesso Sanna, l'apertura del cancello all'imputato [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi operata non per una libera scelta della persona offesa ma per lo stato di intimidazione in cui essa si trovava per effetto della condotta dei tre imputati, con la conseguenza che l'apertura del cancello, in quanto operata dietro lo stimolo di una condizione di paura, effetto della predetta intimidazione, non poteva ritenersi escludere la contraria volontà del titolare dello ius excludendi all'introduzione nella propria abitazione.

Il motivo di ricorso, come si è anticipato, non si confronta con tale più importante parte - in quanto attinente alla libertà o no dell'assenso all'introduzione nel domicilio - della motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi aspecifico e, perciò, inammissibile.

2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i quali, attenendo tutti all'asserita qualificabilità del minaccioso e violento impossessamento dei beni del Sanna come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (esattamente, con violenza alle persone) anziché come rapina, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa (Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685-01).

In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti degli imputati che, vantando un credito riconducibile alla mancata restituzione di una modesta somma di denaro elargita alla persona offesa, l'avevano inseguita e, nel corso della colluttazione successivamente sviluppatasi, le avevano sottratto il cellulare.

Più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), nel chiarire la distinzione tra i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e di estorsione - ma affermando un principio che, mutatis mutandis, è di rilievo anche ai fini della distinzione tra il primo di detti delitti e quello di rapina - dopo avere statuito che la suddetta distinzione deve essere operata in relazione all'elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie, ha precisato che, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione, non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria.

Nel caso di specie, come sostanzialmente correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Cagliari, la totale mancanza di corrispondenza tra il vantato diritto alla restituzione del cellulare (la cui sottrazione da parte del Sanna era, per di più, indimostrata) e la pretesa, attuata dagli imputati, di impossessarsi, al fine di ottenere tale restituzione, di beni diversi dallo stesso cellulare (e di valore assai superiore a esso) rende immediatamente palese l'assoluta arbitrarietà della pretesa azionata dagli imputati e la sua del tutto evidente insuscettibilità di formare oggetto di un'azione giudiziaria.

Ne consegue che, sempre correttamente e logicamente, la Corte d'appello di Cagliari ha ritenuto la consapevolezza, in capo agli imputati, della non spettanza di quanto da essi preteso e della sua non azionabilità in giudizio e, quindi, l'ingiustizia del profitto da essi perseguito, con la conseguente, parimenti corretta, esclusione della qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e qualificazione dello stesso come rapina.

3. Alla stregua di quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2018 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi dei due imputati siano dichiarati inammissibili relativamente al reato di rapina aggravata in concorso di cui al capo a) (secondo, terzo e quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) e l'accoglimento del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], annullando la statuizione di condanna di tale imputato per il reato di cui all'art. 614 cod. pen, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale, ribadito che il contestato fatto di rapina deve essere, più correttamente, inquadrato nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza del 28/11/2016 del G.u.p. del Tribunale di Cagliari di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di rapina aggravata e di violazione di domicilio pluriaggravata. Il contestato reato di rapina aggravata in concorso era consistito nell'essersi impossessati, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia - consistite nell'afferrare per il collo [OSCURATO:PERSONA], nello sbatterlo contro il muro e nel profferire al suo indirizzo le frasi «esci perché se entro io ti rovino ... restituiscimi subito il telefono che mi hai rubato ieri, so che sei stato tu, restituiscimelo altrimenti spacco a te e demolisco l'intera casa» - della play station, del computer portatile e del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], sottraendoli allo stesso che li deteneva all'interno della propria abitazione. Il contestato delitto di violazione di domicilio in concorso era consistito nell'essersi introdotti nell'abitazione del suddetto [OSCURATO:PERSONA] contro la sua volontà. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Cagliari, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidati, rispettivamente, a quattro e a due motivi. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, relativo al capo della sentenza concernente il reato di violazione di domicilio, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la totale mancanza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla propria responsabilità per il suddetto reato, la cui esclusione emergeva del resto chiaramente dalla testimonianza resa dalla persona offesa il 28 novembre 2016 davanti al G.u.p. del tribunale di Cagliari, avendo il Sanna dichiarato, in quella sede, di avere egli stesso aperto il cancello della propria abitazione al Permisi. Gli ulteriori tre motivi sono relativi al capo della sentenza concernente il reato di rapina e, in specie, alla parte della sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza nella fattispecie del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In particolare, con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata là dove: ha ritenuto un inesistente dolo del reato di rapina, «introducendo soggettive valutazioni su inesistenti massime di esperienza e travisamento della prova dichiarativa», nonostante la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 392 cod. pen. risultasse sia dalle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio, sia da quanto riferito dalla persona offesa e sia «dal complesso degli elementi di cui ai fatti di causa»; b) ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 392 cod. pen. «ritenendo che l'azione si sia estrinsecata nell'impossessamento di oggetti che non avevano alcun rapporto col cellulare di cui il Berkani pretendeva la restituzione, di valore superiore e senza alcuna funzione di garanzia»; c) «ha tratto ulteriore argomento dalla circostanza, asseritamente riferita dalla persona offesa, che i tre imputati chiamarono la sua fidanzata e le dissero falsamente che lui non era in casa e che non l'avevano trovato»; Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 392 cod. pen. «per avere ritenuto che la fattispecie non possa essere integrata da una condotta di impossessamento di beni diversi da quelli reclamati o di valore superiore». Il ricorrente rappresenta che, da quanto espressamente manifestato dal Berkani al Sanna al momento dei fatti - come riferito dalla persona offesa nel corso della menzionata udienza del 28 novembre 2016 - «nel caso di specie è indubbio che il Berkani, persuaso che il Sanna si fosse appropriato del suo telefono, volesse unicamente rientrarne in possesso ed al fine di costringerlo alla restituzione si impossessò di beni del [OSCURATO:PERSONA], realizzando una sorta di costituzione in garanzia», con la conseguenza che «[r]icostruire, come contenuto in sentenza, l'elemento soggettivo in termini di esclusiva finalità appropriativa tipica del dolo di rapina, è di per sé quindi manifestamente illogico». Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la «manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di esclusione del dolo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni». Il ricorrente rappresenta: a) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata «secondo cui non sussiste il reato ex art. 393 cp, perché la condotta consistette nell'impossessamento di beni di valore superiore al telefono smarrito, che non potevano svolgere una funzione di garanzia della sperata restituzione», «a fronte della indicata convinzione, addirittura espressamente manifestata, che la persona offesa si fosse appropriata del suo cellulare e che tale condotta potesse rappresentare una idonea modalità per riacquistarne il possesso», come pure dell'«assunto secondo il quale tali beni non potessero fungere da garanzia reale della restituzione del telefono»; b) che «[n]essun argomento, in punto di elemento soggettivo, può essere tratto dalle dichiarazioni del Sanna, nel dichiararsi estraneo alla sottrazione del suo telefono, posto che il Berkani era persuaso dell'esatto contrario e che la sua condotta gli avrebbe consentito di rientrarne in possesso»; c) la manifesta illogicità dell'«asserzione secondo cui il fatto che la persona offesa, pur a fronte della sottrazione dei suoi beni, non avesse restituito il telefono, doveva rendere evidente che lo stesso non sarebbe stato più restituito e pertanto si deve concludere che l'azione degli imputati ebbe una esclusiva finalità appropriativa», atteso che tale asserzione «ignora [...] che il Berkani ha agito nella assoluta convinzione della falsità delle affermazioni del Sanna»; d) che dalle dichiarazioni rese dal Sanna all'udienza del 28 novembre 2016, risulta che «il Berkani parlò con la fidanzata del Sanna per cercare di far luce sulla sparizione del telefono pertanto cade nel vuoto anche questo ulteriore elemento portato in sentenza, secondo cui la prova del dolo di rapina sarebbe ricavabile dal fatto che, nonostante la persona offesa avesse prospettato la possibilità di chiedere informazioni alla sua ragazza, gli imputati si disinteressassero di tale possibilità, concentrandosi, a parere del giudice, sulla pura e semplice sottrazione dei beni». 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi di ricorso sono relativi al capo della sentenza concernente il reato di rapina. Con il primo motivo, il ricorrente formula censure sostanzialmente analoghe a quelle di cui al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, il ricorrente formula censure sostanzialmente analoghe a quelle di cui al terzo e al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile perché aspecifico. Esso, infatti, nel richiamare il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa il 28 novembre 2016 davanti al G.u.p. del Tribunale di Cagliari, rappresentando come il Sanna, in quella sede, avesse affermato di avere egli stesso aperto il cancello della propria abitazione al [OSCURATO:PERSONA], omette del tutto di confrontarsi con la parte più importante della motivazione della sentenza impugnata al riguardo. In particolare, con la parte in cui la Corte d'appello di Cagliari, dopo avere dato atto che «Sanna [...] ammette francamente di avere aperto il cancello a [OSCURATO:PERSONA]», sottolineava come lo stesso Sanna avesse aggiunto che «Eh, beh, tre persone in casa, un po' di paura penso che venga a chiunque, considerando che uno è più grande di me, l'altro pesa 140 chili e se mi mette una mano addosso mi divide, io un po' di paura l'ho avuta. Considerando che Mohammed mi ha preso e mi ha anche percosso contro il muro affianco alla porta di casa» e che «quindi arrivati a un certo punto ho aperto anche a lui perché ormai la situazione, cosa facevo ero lì ho aperto. Non sapevo cosa fare sinceramente», con la conseguenza che, secondo la Corte d'appello, doveva ritenersi «evidente, perciò, come la stessa presenza di [OSCURATO:PERSONA] avesse un carattere intimidatorio a supporto dell'azione degli amici che stavano perfezionando la sottrazione degli oggetti di Sanna». Con tale motivazione, la Corte d'appello di Cagliari ha adeguatamente argomentato come, sulla base delle dichiarazioni dello stesso Sanna, l'apertura del cancello all'imputato [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi operata non per una libera scelta della persona offesa ma per lo stato di intimidazione in cui essa si trovava per effetto della condotta dei tre imputati, con la conseguenza che l'apertura del cancello, in quanto operata dietro lo stimolo di una condizione di paura, effetto della predetta intimidazione, non poteva ritenersi escludere la contraria volontà del titolare dello ius excludendi all'introduzione nella propria abitazione. Il motivo di ricorso, come si è anticipato, non si confronta con tale più importante parte - in quanto attinente alla libertà o no dell'assenso all'introduzione nel domicilio - della motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi aspecifico e, perciò, inammissibile. 2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i quali, attenendo tutti all'asserita qualificabilità del minaccioso e violento impossessamento dei beni del Sanna come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (esattamente, con violenza alle persone) anziché come rapina, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa (Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685-01). In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti degli imputati che, vantando un credito riconducibile alla mancata restituzione di una modesta somma di denaro elargita alla persona offesa, l'avevano inseguita e, nel corso della colluttazione successivamente sviluppatasi, le avevano sottratto il cellulare. Più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), nel chiarire la distinzione tra i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e di estorsione - ma affermando un principio che, mutatis mutandis, è di rilievo anche ai fini della distinzione tra il primo di detti delitti e quello di rapina - dopo avere statuito che la suddetta distinzione deve essere operata in relazione all'elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie, ha precisato che, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione, non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria. Nel caso di specie, come sostanzialmente correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Cagliari, la totale mancanza di corrispondenza tra il vantato diritto alla restituzione del cellulare (la cui sottrazione da parte del Sanna era, per di più, indimostrata) e la pretesa, attuata dagli imputati, di impossessarsi, al fine di ottenere tale restituzione, di beni diversi dallo stesso cellulare (e di valore assai superiore a esso) rende immediatamente palese l'assoluta arbitrarietà della pretesa azionata dagli imputati e la sua del tutto evidente insuscettibilità di formare oggetto di un'azione giudiziaria. Ne consegue che, sempre correttamente e logicamente, la Corte d'appello di Cagliari ha ritenuto la consapevolezza, in capo agli imputati, della non spettanza di quanto da essi preteso e della sua non azionabilità in giudizio e, quindi, l'ingiustizia del profitto da essi perseguito, con la conseguente, parimenti corretta, esclusione della qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e qualificazione dello stesso come rapina. 3. Alla stregua di quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammis
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