CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cariati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 1/3/2022 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -letta la memoria difensiva con allegazioni documentali depositata dal difensore del Flotta [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo ex artt. 321, comma 2, cod.proc.pen., 640 quater e 322 ter cod.pen. (integrativo del già disposto sequestro conservativo) delle somme depositate sui conti correnti della srl [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 157.183,28 nonché di !t 247.544 di gasolio del valore di euro 383.693,20 e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente sui beni di proprietà degli indagati fino alla concorrenza dell'intera somma. L'ordinanza impugnata ha argomentato la sussistenza del fumus richiamando gli esiti investigativi che hanno condotto all'adozione di misure coercitive nei confronti degli indagati, tra cui il Flotta, ed ha evidenziato che le emergenze acquisite nel corso di un'articolata indagine concernono l'esistenza e l'attività di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche nonché di condotte di accesso abusivo a sistemi informatici, falsi, sottrazione all'accertamento e pagamento delle accise su prodotti energetici. In particolare, la società [OSCURATO:SOCIETA] -alla stregua delle risultanze scrutinate- avrebbe ottenuto sulla base di dati informativi falsi l'accesso alle agevolazioni per l'approvvigionamento di carburante agricolo, destinandolo tuttavia ad usi diversi da quelli assentiti. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 416 cod.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Il difensore assume che risulta errata l'affermazione del Tribunale cautelare circa la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita alla commercializzazione di carburanti acquistati a tassazione agevolata alla luce dei chiarimenti forniti dal Flotta in sede di interrogatorio di garanzia in esito all'applicazione di misura cautelare personale. In particolare, secondo la difesa, dagli atti di indagine risulta esclusivamente che il prevenuto ha rivestito la qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] snc, qualifica dalla quale si è fatta discendere la responsabilità per gli addebiti contestati; 2.2 l'inosservanza degli artt. 321 e 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione al periculum in mora. La difesa lamenta che i giudici della cautela hanno omesso di fornire la necessaria motivazione in ordine al periculum in mora, nonostante i principi dettati da Sez. U. n. 36959/2021 che ha escluso qualsiasi automatismo tra la confiscabilità del bene e la sua pericolosità, con conseguente necessità per il giudice di fornire giustificazione in ordine all'apposizione del vincolo e alle esigenze anticipatorie degli effetti ablativi; 2.3 l'inosservanza dell'art. 321 cod.proc.pen. e il vizio della motivazione con riguardo al quantum del sequestro, frutto di un'erronea impostazione e di un difettoso calcolo matematico che non ha tenuto in considerazione il costo sopportato dalla [OSCURATO:PERSONA] srl per l'acquisito dai propri fornitori del gasolio agricolo ed ha illegittimamente duplicato la posta per IVA e accise. La difesa al fine dell'esatta determinazione del profitto confiscabile richiama i principi dettati dalla pronunzia a Sez. U. [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che, vertendosi in ipotesi di reato in contratto, è necessario fare ricorso al criterio dell'effettivo vantaggio patrimoniale al netto dei costi di esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto illecito. Segnala, altresì, la giurisprudenza di legittimità in materia di reati tributari, alla cui stregua il profitto deve essere rapportato all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce il vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La difesa contesta la sussistenza della gravità indiziaria in relazione all'addebito associativo, richiamando parametri valutativi propri della cautela personale laddove questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Rv. 258279; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069), da delibare sulla scorta di concreti e persuasivi elementi di fatto che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152). Nella specie l'ordinanza impugnata ha dato congruo conto della sussistenza del requisito in esame, segnalando, peraltro, il positivo scrutinio circa la gravità indiziaria in ordine all'addebito associativo già effettuato in sede di adozione della misura cautelare personale nei confronti del ricorrente. 2. Anche il secondo motivo che denunzia l'omessa motivazione sul periculum in mora è manifestamente infondato, avendo il collegio cautelare adeguatamente giustificato la necessità di apposizione del vincolo in funzione della futura ablazione del profitto del reato a pag. 3 del provvedimento impugnato, dando conto dell'incapienza del conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA], della già avvenuta alienazione della gran parte del carburante illecitamente acquisito e della conseguente necessità di provvedere al sequestro per equivalente. 3. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al terzo motivo che denunzia l'erronea determinazione del quantum. Premesso che il ricorrente attraverso le doglianze proposte intende far valere un'inadeguatezza motivazionale che esula dal perimetro del sindacato di legittimità in materia di provvedimenti cautelari reali, deve richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte alla cui stregua, in sede di riesame avverso il decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il "quantum" del profitto del reato indicato nella richiesta al giudice per le indagini preliminari della pubblica accusa, il tribunale non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, pur essendo tenuto a valutare il contenuto dell'eventuale consulenza tecnica presentata dalla parte ricorrente (Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Rv. 276272). 3 d)A I dati tecnici che la difesa assume oggetto di erronea valutazione al fine della determinazione del profitto confiscabile non sono, invero, suscettibili di una diretta ed analitica verifica nella fase del riesame, strutturalmente incompatibile con l'esperimento di accertamenti peritali. L'impossibilità di un'analisi estesa al dettaglio tecnico in fase cautelare è stata affermata anche in tema di reati tributari, avendo questa Corte evidenziato che il tribunale del riesame, chiamato a decidere sul sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non può rideterminare l'ammontare della imposta evasa e, quindi, il "quantum" da sottoporre al vincolo reale, trattandosi di valutazione riservata al giudizio di merito (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Rv. 257620) né deve accertare, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, l'esatta corrispondenza tra profitto del reato e "quantum" sottoposto a vincolo cautelare, essendo, invece, sufficiente che motivi sulla non esorbitanza del valore dei beni sequestrati rispetto al credito garantito (Sez. 3, n. 39091 del 23/04/2013, Rv. 257284). Questa Corte ha, tuttavia chiarito, che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare (Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Rv. 265057;Sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018, Rv. 272882). 3.1 Deve aggiungersi che il richiamo del difensore ai principi dettati da Sez. U n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924 non sembra fornire utile supporto alle ragioni poste a base della necessità di un diverso computo dell'entità del profitto ove si ponga mente al fatto che, oltre al già operato scorporo dei costi d'acquisto del gasolio sostenuti dalla società ricorrente, secondo la prospettazione accusatoria l'accesso alle agevolazioni pubbliche risulta viziato sin dalla fase genetica per effetto delle false dichiarazioni contestate nell'incolpazione provvisoria. La giurisprudenza di questa Corte ha in proposito reiteratamente precisato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato che abbia falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profitto confiscabile deve essere individuato con riferimento all'intero importo erogato, senza che possa tenersi conto di alcun profilo di ingiustificato arricchimento per l'ente erogante, configurando la violazione dei limiti normativi dell'azione della pubblica amministrazione una ipotesi di "arricchimento imposto", non opponibile dal beneficiario (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Rv. 282506; n. 3439 del 28/09/2020, dep. 2021, Rv. 280609; n. 52808 del 4/10/2016, Rv. 268757; n. 13928 del 07/01/2015, Rv. 263418). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr