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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50938/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo deduce la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che però è applicabile solo ai ricorsi contro sentenza emessa in un giudizio dibattimentale, e non a quelli contro i provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 32116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199), ed il secondo motivo attiene al merito della decisione del Tribunale di sorveglianza, non essendo illogico non aver disposto il differimento della pena in presenza di una situazione clinica adeguatamente trattata in ambiente carcerario ed in cui l'assenza di un trattamento rispettoso per il senso di umanità della pena è meramente affermata in ricorso ma non adeguatamente documentata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo deduce la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che però è applicabile solo ai ricorsi contro sentenza emessa in un giudizio dibattimentale, e non a quelli contro i provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 32116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199), ed il secondo motivo attiene al merito della decisione del Tribunale di sorveglianza, non essendo illogico non aver disposto il differimento della pena in presenza di una situazione clinica adeguatamente trattata in ambiente carcerario ed in cui l'assenza di un trattamento rispettoso per il senso di umanità della pena è meramente affermata in ricorso ma non adeguatamente documentata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 50938/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris