CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 28362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d’appello di Caltanissetta;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, nella persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’annullamento con rinviodella sentenza impugnata;lette le conclusioni della difesa dell’imputato ricorrente, nel sensodell’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Caltanissetta haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. 8 ottobre 1990 n. 309, avente a oggetto hashish.2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su duemotivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo si deducono le violazioni di legge e il viziocumulativo di motivazione, anche in termini di travisamento, in merito allaritenuta esclusione della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., dellecircostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionaledella pena. Si sarebbe trattato di esclusioni esplicitamente fondate sulla ritenutasussistenza di un precedente penale specifico invece insussistente.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge e il viziocumulativo di motivazione con riferimento al ritenuto uso non esclusivamentepersonale dello stupefacente detenuto.3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.2. È preliminare, in termini logico-giuridici, la trattazione del secondo motivodi ricorso. Esso si appunta sul ritenuto uso non esclusivamente personale dellostupefacente in termini estrinsecamente aspecifici, in ragione del mancatoconfronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, con ilconseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto eammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’attod’impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratiodecidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024,Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si vedaaltresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine aimotivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento alricorso per cassazione).In tesi difensiva, i giudici avrebbero posto a fondamento della decisione meriindizi e non una valutazione globale degli elementi caratterizzanti il fatto.La censura parcellizza l’apparato argomentativo della sentenza impugnatafinendo con il non confrontarsi con esso che, invece, si diffonde sul puntovalutando unitariamente tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie. Ladoppia conforme di condanna muove difatti da una valutazione globale dellecircostanze della condotta e non dal solo dato quanti-qualitativo della sostanza,pari a circa 12 g, contenenti 2,865 g di THC, con percentuale di principio attivoquindi pari a 24,49%, utile per 114 dosi medie singole (per come emerso dalleanalisi acquisite in primo grado con il consenso delle parti). Quanto innanzi èstato valutato in uno con altre circostanze. Il riferimento è, in particolare, alrinvenimento dello stupefacente, già suddiviso in sette confezioni, sia sullapersona dell’imputato, il quale, in tempo di notte si trovava in luogo attenzionatodalla polizia giudiziaria perché zona dedita allo spaccio e in possesso anche di75,00 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, e in parte nella di luiabitazione, ove è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione.3. Il primo motivo è invece fondato nel dedurre un travisamentodocumentale decisivo nell’economia della motivazione sottesa all’esclusione dellanon punibilità per la particolare tenuità del fatto, delle circostanze attenuantigeneriche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si è trattatodi esclusioni esplicitamente fondate sulla ritenuta sussistenza di un precedentepenale specifico invece insussistente. Dal certificato del casellario giudizialeacquisito agli atti processuali il 10 novembre 2025 (pochi giorni prima dellasentenza d’appello) emerge difatti solo una sospensione del processo per messaalla prova, successivamente revocata, con ordinanza adottata nel giudizioconclusosi con la sentenza di primo grado il cui appello è stato deciso con lasentenza attualmente impugnata (come emerge anche dalla sentenza di primogrado agli atti).Con riferimento all’esclusione della particolare tenuità del fatto, a quantoinnanzi si aggiunge la violazione di legge per aver la Corte territoriale fattoriferimento a un parametro, la capacità a delinquere del reo desunta da un suoprecedente penale, invece non valutabile ai detti fini, per quanto esplicitamentedisposto dall’art. 131-bis cod. pen. nel richiamare il solo primo comma delsuccessivo art. 133 cod. pen.4. In conclusione, la sentenza impugnata è annullata, limitatamente ai puntirelativi alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., alle attenuantigeneriche e alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovogiudizio sui predetti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla causa dinon punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., alle attenuanti generiche e allasospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sui predettipunti ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 23 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente