CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIP TRIBUNALE di NUOROudita fa relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Pi‘ckz, j fc. .1)ix ILL).b-ut. GQ.€32e (120 égIrr. Cf1". n& ')-e 2..c.ruít,t2-, ez c-ckAt Lis tAIL, z:vva crtali2 Qi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Nuoro ha applicato a Roberto MANCA, ai sensi degli artt. 444 ss. e 459 ss. cod. proc. pen., la pena concordata di 1.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 290, comma 2, cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. sotto il profilo del difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza. In particolare, stigmatizza il ricorrente che il giudice di merito abbia omesso di concedere la sospensione condizionale della pena applicata e la non menzione, benefici ai quali era stata subordinata, con il consenso espresso del Pubblico ministero, la richiesta di patteggiamento suddetta. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso nel senso di doversi procedere, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale omissivo in cui è incorso il giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, nel caso in cui il giudice sia chiamato a provvedere, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 444 cod. proc. pen., sulla richiesta concordata di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale, egli è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando, in caso positivo, l'accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento (Sez. 5, n. 13103 del 3/12/2015, dep. 2016, Buonocore, Rv. 267555; Sez. 4, n. 9455 del 21/1/2011, Selvaggio, Rv. 249813). 2.1. Non è, dunque, consentito al giudice di accogliere la richiesta di patteggiamento, ma non anche la subordinata richiesta di sospensione della pena applicata, sicché la sentenza in tal senso pronunziata deve reputarsi illegittima, sia che lo stesso giudice abbia semplicemente dimenticato di pronunziarsi su tale ultima richiesta sia che abbia ritenuto di non poterla soddisfare per il difetto dei presupposti per la concessione del beneficio. 3. Quanto alle conclusioni formulate dal Procuratore generale, nel senso di potersi provvedere, nella situazione prospettata, alla correzione di un errore materiale, occorre ricordare che, secondo un sedimentato orientamento di legittimità, la sentenza di applicazione della pena concordata che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione integra un vizio afferente al contenuto decisionale della pronuncia, censurabile tramite ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 1768 del 23/11/2017, dep. 2018, Capobianco, Rv. 271985; Sez. 1, n. 35257 del 29/9/2010, Distefano, Rv. 248285; Se. 6, n. 12516, del 12/3/2008, Zangrando, Rv. 239331; Sez. Sez. 5, n. 4654, del 20/12/2005, dep. 2006, Iammarino, Rv. 233626). Si presuppone così una distinzione, fra le ipotesi di mero errore materiale e quelle, invece, di vizio della sentenza di applicazione della pena, che oggi trova definitivo accreditamento nelle nuove disposizioni in materia introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 2017: il nuovo comma 1-bis dell'art. 130, cod. proc. pen., ammette, invero, la procedura di correzione dell'errore materiale limitatamente ai casi in cui «si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione e di computo»; mentre fra i casi in cui il nuovo comma 2-bis dell'art. 448, cod. proc. pen., individua l'iter del ricorso per cassazione vi è quello - che appunto qui viene dedotto dal ricorrente - del «difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza». Non può, peraltro, trascurarsi di rilevare che l'entrata in vigore della richiamata novella legislativa non è stata ritenuta di ostacolo alla elaborazione di un diverso orientamento ermeneutico, secondo il quale la tipizzazione, come particolare causa di correzione, della rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo non escluderebbe l'applicabilità della procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nel caso in cui essa sia affetta da altre ipotesi di errore materiale da emendare (Sez. 1, n. 37243 del 25/6/2019, Sarno, Rv. 276839). In tale pronuncia, si è aggiunto che, «In senso corrispondente e speculare, l'avere inserito nel novero circoscritto delle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena concordata quella del difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza non esclude che, per verificarsi questo caso, il difetto di correlazione debba essere effettivo, ossia fondato sulla deliberazione emessa in violazione di legge dal giudice del patteggiamento, e non debba trattarsi di mera discrasia determinata da errore materiale, rispetto a cui il difetto di correlazione è soltanto apparente». Secondo la decisione da ultimo citata ed altre consimili (si vedano, ad esempio, le recenti Sez. 4, n. 5357 del 4/2/2020, Calleri, Rv. 278444 e Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, P.M. in proc. Pompa, Rv. 280872), in buona sostanza, qualora nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione o svista, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere, sempre, emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto. 4. Venendo al caso di specie, si osserva che, anche tenendo in considerazione le determinazioni in ipotesi associabili all'orientamento di legittimità da ultimo illustrato, sta di fatto che risulta ugualmente ostativa alla correzione la constatazione che, anche nella contestuale motivazione della sentenza impugnata, nulla appare riferibile alla determinazione di concedere il beneficio.Pertanto, che essa sia stata positivamente vagliata e tuttavia non esplicitata nel dispositivo solo per mera svista non può evincersi da alcun dato, potendo, semmai, il riferimento espresso ai precedenti, operato dal giudice di merito (pag. 2) per reputare sussistente anche la recidiva rafia luce dei precedenti dell'imputato (v. certificato penale in atti), sussiste anche la recidiva contestata"], deporre nel senso dell'assenza dei richiesti presupposti. A quest'ultimo riguardo, va, in particolare, rilevato che sul certificato del casellario giudiziale in atti è, in effetti, riportata, a carico del MANCA, una sentenza di applicazione della pena detentiva, non sospesa, di venti giorni di reclusione per il delitto di falso nummario che, a mente dell'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen., sarebbe ostativa alla concessione del beneficio in questione ("La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale"). L'esistenza di tale preclusione normativa avrebbe, quindi, dovuto indurre il giudice procedente a rigettare in toto la richiesta di applicazione della pena concordata avanzata dall'interessato (dunque, anche con riferimento al beneficio della non menzione), in conformità ai principi poc'anzi enunciati., 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Nuoro per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Nuoro per l'ulteriore corso. Così de