CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, sono del tutto generici, limitandosi il ricorso a censurare la mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato; rilevato che la richiesta di assoluzione è enunciata, ma non argomentata, in quanto il ricorso non indica circostanze o evidenze che avrebbero imposto l'assoluzione dell'imputato né evidenzia specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere aensore [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] nzo [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 0 A 22