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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2021

Cassazione n. 46836/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa 12 luglio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], per il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata dal danno di rilevante gravità, oltre che dalla recidiva specifica nel quinquennio.

A [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato il concorso esterno nel delitto predetto, riguardante la impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito il 19 aprile 2001.

Accertavano i Collegi di merito che giunta a una situazione di sostanziale insolvenza, l'impresa acquistava merci estranei al proprio oggetto sociale, li pagava in minima parte e poi li rivendeva o li allocava in magazzini tenuti poi nascosti alla curatela fallimentare.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione dell'art. 216 legge fall. e vizio di motivazione conseguente.

La sentenza risulterebbe contraddittoria perché, dopo aver affermato che [OSCURATO:PERSONA], esterno alla compagine imprenditoriale, ebbe un ruolo marginale e gregario nella commissione del delitto, consistito nella sottoscrizione del contratto di affitto di uno dei magazzini, nonché dopo averlo assolto il Tribunale dal concorso in bancarotta documentale, la Corte di appello avrebbe ritenuto comprovata la responsabilità senza motivare in ordine al dolo del reato e alla consapevolezza della attività distrattiva, come dimostrerebbe la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] effettuò un ordinativo di legname, eccentrico rispetto all'oggetto sociale della impresa individuale di Capparotto, per giunta spendendo il proprio nome.

4. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi quantomeno equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestata.

Il motivo lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto in conto la situazione di marginalità sociale del ricorrente, come anche l'aver giustificato la necessità dell'essere stato prestanome, la natura irrisoria della condotta, anche in funzione della elisione della recidiva che avrebbe consentito l'estinzione del reato per prescrizione, come accaduto per tutti gli altri imputati.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 13 settembre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.6.

La parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato conclusioni a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2022, con le quali ha chiesto confermarsi l'impugnata sentenza e liquidarsi le spese di rappresentanza e difesa, come da nota spese.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte da subito rileva che le conclusioni della parte civile sono tardive, e dunque non valutabili, in quanto pervenute senza il rispetto del termine del quinto giorno antecedente l'udienza previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020.

3. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale.

A ben vedere la Corte di appello evidenzia una pluralità di elementi probatori dai quali trarre non solo la prova dell'elemento materiale del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma anche della consapevolezza in ordine a tale attività distrattiva.

La motivazione è logica e congrua, dando conto che [OSCURATO:PERSONA], pur non dipendente, iniziava a frequentare i locali aziendali insieme a Nardotto, Martin e Fabricci, coimputati, allorchè la situazione della impresa era compromessa (vedi anche al fol. 7 oltre che al fol. 9 della motivazione).

A tale frequentazione con altri soggetti 'estranei' alla compagine aziendale della [OSCURATO:PERSONA] di Capparotto, si aggiungevano condotte materiali altamente significative e funzionali alla attività distrattiva: l'intestazione del contratto di affitto di un magazzino in Este, ove fu ricoverata la merce provento di truffa e oggetto di distrazione; la circostanza che, a fronte di tale intestazione quale prestanome, a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato promesso il compenso di un milione, a riprova della rilevanza della fittizia intestazione del magazzino ove allocare la merce che l'impresa acquistava per poi procedere alla distrazione della stessa; ma oltre all'intestazione del contratto, che potrebbe limitare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] a prestanome, la sentenza impugnata richiama anche la circostanza che l'imputato, indicato da un teste quale 'collaboratore esterno' dl Capparotto in uno agli altri tre esterni alla [OSCURATO:PERSONA], collaborò concretamente alla distrazione, ordinando del legname per la [OSCURATO:PERSONA], materiale certamente eccentrico rispetto all'oggetto sociale, presentandosi come socio del Martin, altro imputato concorrente esterno nel delitto, e provvedendo a ricevere il legname nel magazzino occulto locato a proprio nome, per favorirne la distrazione, tenendolo nascosto alla curatela fallimentare.

Tale ricostruzione evidenzia in modo coerente quali indicatori della attività fraudolenta in atto la necessità di ricorrere ai servigi dello stesso [OSCURATO:PERSONA] quale prestanome per l'affitto del magazzino, l'intervento contestuale di ben quattro collaboratori esterni alla impresa in stato di difficoltà, gli ordinativi di merce estranea all'oggetto sociale, la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si presenti come socio, pur non essendolo, il compenso di un milione di lire promesso, elementi tutti che risultano in linea con il principio per cui in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez, 5, Sentenza n. 4710 del 14/10/2019, dep. 04/02/2020, Falcioni, Rv. 278156 — 02; conf. 1706 del 2014 Rv. 258950 - 01, 12414 del 2016 Rv. 267059 - 01, 38731 del 2017 Rv. 271123 - 01, 9299 del 2009 Rv. 243162 — 01).

A buona ragione e con motivazione solida e coerente la Corte di appello ha quindi fatto buon governo del predetto principio, ritenendo oltre che sussistente il contributo materiale, anche la consapevolezza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di contribuire al depauperamento del patrimonio sociale.

Pertanto il motivo è inammissibile.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha negato le invocate circostanze attenuanti in ragione della «assenza di presa di distanza dalla condotta criminosa» e per la negativa personalità dell'imputato, comprovata dai precedenti penali, come pure da una condotta successiva ai fatti per cui si procede, essendo stato il ricorrente condannato dopo il reato per cui si procede ancora per bancarotta fraudolenta commessa in Milano il 26 aprile 2001, ancora sempre in Milano il 26 ottobre 2006, infine per delitto di truffa commesso il 5 febbraio 2009 in [OSCURATO:PERSONA] sia la condotta antecedente che quella successiva vengono valorizzate quali fattori ostativi al riconoscimento della attenuazione.Come rilevato dalla Procura Generale, la motivazione è adeguata e congrua.

Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore.

In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716).

Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel caso in esame l'esercizio della discrezionalità da parte della Corte di appello è avvenuta in modo logico e congruo, con adeguata motivazione degli elementi ostativi rinvenuti con riferimento alla personalità dell'imputato e ai precedenti penali dello stesso

5. Nonostante la inammissibilità dei motivi di ricorso, rileva questo Collegio che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari.

Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, commisurate in anni dieci dal Tribunale di Vincenza (fol. 17, punto 9.6) essendo le stesse state applicate all'imputato sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale.

La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado sul punto.

Pertanto, conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa 12 luglio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], per il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata dal danno di rilevante gravità, oltre che dalla recidiva specifica nel quinquennio. A [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato il concorso esterno nel delitto predetto, riguardante la impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito il 19 aprile 2001. Accertavano i Collegi di merito che giunta a una situazione di sostanziale insolvenza, l'impresa acquistava merci estranei al proprio oggetto sociale, li pagava in minima parte e poi li rivendeva o li allocava in magazzini tenuti poi nascosti alla curatela fallimentare. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 216 legge fall. e vizio di motivazione conseguente. La sentenza risulterebbe contraddittoria perché, dopo aver affermato che [OSCURATO:PERSONA], esterno alla compagine imprenditoriale, ebbe un ruolo marginale e gregario nella commissione del delitto, consistito nella sottoscrizione del contratto di affitto di uno dei magazzini, nonché dopo averlo assolto il Tribunale dal concorso in bancarotta documentale, la Corte di appello avrebbe ritenuto comprovata la responsabilità senza motivare in ordine al dolo del reato e alla consapevolezza della attività distrattiva, come dimostrerebbe la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] effettuò un ordinativo di legname, eccentrico rispetto all'oggetto sociale della impresa individuale di Capparotto, per giunta spendendo il proprio nome. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi quantomeno equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestata. Il motivo lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto in conto la situazione di marginalità sociale del ricorrente, come anche l'aver giustificato la necessità dell'essere stato prestanome, la natura irrisoria della condotta, anche in funzione della elisione della recidiva che avrebbe consentito l'estinzione del reato per prescrizione, come accaduto per tutti gli altri imputati. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 13 settembre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.6. La parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato conclusioni a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2022, con le quali ha chiesto confermarsi l'impugnata sentenza e liquidarsi le spese di rappresentanza e difesa, come da nota spese. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte da subito rileva che le conclusioni della parte civile sono tardive, e dunque non valutabili, in quanto pervenute senza il rispetto del termine del quinto giorno antecedente l'udienza previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020. 3. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. A ben vedere la Corte di appello evidenzia una pluralità di elementi probatori dai quali trarre non solo la prova dell'elemento materiale del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma anche della consapevolezza in ordine a tale attività distrattiva. La motivazione è logica e congrua, dando conto che [OSCURATO:PERSONA], pur non dipendente, iniziava a frequentare i locali aziendali insieme a Nardotto, Martin e Fabricci, coimputati, allorchè la situazione della impresa era compromessa (vedi anche al fol. 7 oltre che al fol. 9 della motivazione). A tale frequentazione con altri soggetti 'estranei' alla compagine aziendale della [OSCURATO:PERSONA] di Capparotto, si aggiungevano condotte materiali altamente significative e funzionali alla attività distrattiva: l'intestazione del contratto di affitto di un magazzino in Este, ove fu ricoverata la merce provento di truffa e oggetto di distrazione; la circostanza che, a fronte di tale intestazione quale prestanome, a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato promesso il compenso di un milione, a riprova della rilevanza della fittizia intestazione del magazzino ove allocare la merce che l'impresa acquistava per poi procedere alla distrazione della stessa; ma oltre all'intestazione del contratto, che potrebbe limitare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] a prestanome, la sentenza impugnata richiama anche la circostanza che l'imputato, indicato da un teste quale 'collaboratore esterno' dl Capparotto in uno agli altri tre esterni alla [OSCURATO:PERSONA], collaborò concretamente alla distrazione, ordinando del legname per la [OSCURATO:PERSONA], materiale certamente eccentrico rispetto all'oggetto sociale, presentandosi come socio del Martin, altro imputato concorrente esterno nel delitto, e provvedendo a ricevere il legname nel magazzino occulto locato a proprio nome, per favorirne la distrazione, tenendolo nascosto alla curatela fallimentare. Tale ricostruzione evidenzia in modo coerente quali indicatori della attività fraudolenta in atto la necessità di ricorrere ai servigi dello stesso [OSCURATO:PERSONA] quale prestanome per l'affitto del magazzino, l'intervento contestuale di ben quattro collaboratori esterni alla impresa in stato di difficoltà, gli ordinativi di merce estranea all'oggetto sociale, la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si presenti come socio, pur non essendolo, il compenso di un milione di lire promesso, elementi tutti che risultano in linea con il principio per cui in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez, 5, Sentenza n. 4710 del 14/10/2019, dep. 04/02/2020, Falcioni, Rv. 278156 — 02; conf. 1706 del 2014 Rv. 258950 - 01, 12414 del 2016 Rv. 267059 - 01, 38731 del 2017 Rv. 271123 - 01, 9299 del 2009 Rv. 243162 — 01). A buona ragione e con motivazione solida e coerente la Corte di appello ha quindi fatto buon governo del predetto principio, ritenendo oltre che sussistente il contributo materiale, anche la consapevolezza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di contribuire al depauperamento del patrimonio sociale. Pertanto il motivo è inammissibile. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha negato le invocate circostanze attenuanti in ragione della «assenza di presa di distanza dalla condotta criminosa» e per la negativa personalità dell'imputato, comprovata dai precedenti penali, come pure da una condotta successiva ai fatti per cui si procede, essendo stato il ricorrente condannato dopo il reato per cui si procede ancora per bancarotta fraudolenta commessa in Milano il 26 aprile 2001, ancora sempre in Milano il 26 ottobre 2006, infine per delitto di truffa commesso il 5 febbraio 2009 in [OSCURATO:PERSONA] sia la condotta antecedente che quella successiva vengono valorizzate quali fattori ostativi al riconoscimento della attenuazione.Come rilevato dalla Procura Generale, la motivazione è adeguata e congrua. Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso in esame l'esercizio della discrezionalità da parte della Corte di appello è avvenuta in modo logico e congruo, con adeguata motivazione degli elementi ostativi rinvenuti con riferimento alla personalità dell'imputato e ai precedenti penali dello stesso 5. Nonostante la inammissibilità dei motivi di ricorso, rileva questo Collegio che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari. Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, commisurate in anni dieci dal Tribunale di Vincenza (fol. 17, punto 9.6) essendo le stesse state applicate all'imputato sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado sul punto. Pertanto, conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Co
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