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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30881/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 13 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Trapani il 20 febbraio 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatto commesso il 9 dicembre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato in relazione al necessario elemento soggettivo, che difetterebbe, essendosi invece in presenza, al più, di una mera negligenza.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Il motivo di impugnazione è meramente reiterativo di doglianze già svolte con l'atto di appello ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene al riguardo alle pp. 2-3 della sentenza impugnata; il motivo di ricorso in esame deve, dunque, considerarsi non specifico ma solo apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 13 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Trapani il 20 febbraio 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatto commesso il 9 dicembre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato in relazione al necessario elemento soggettivo, che difetterebbe, essendosi invece in presenza, al più, di una mera negligenza. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il motivo di impugnazione è meramente reiterativo di doglianze già svolte con l'atto di appello ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene al riguardo alle pp. 2-3 della sentenza impugnata; il motivo di ricorso in esame deve, dunque, considerarsi non specifico ma solo apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de