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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 46574/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.

Salerno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 9/2/2022 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, Sez.

Distaccata di Mercato S. Severino, in data 7/2/2013, irrevocabile il 2/10/2018, che aveva dichiarato l'imputato responsabile della ricettazione di un assegno postale dichiarato smarrito dal titolare del conto e consegnato dall'imputato a [OSCURATO:PERSONA] a pagamento di una fornitura di travertino.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Arienzo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione ed errata applicazione dell'art. 630, n. 1 lett. a) e c), cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.

La difesa sostiene che la Corte territoriale ha reso una motivazione erronea e illogica laddove ha ritenuto che le nuove prove costituite dalle dichiarazioni rese al difensore da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza irrevocabile d'assoluzione del medesimo per la ricettazione di un assegno, proveniente dal medesimo carnet da cui era stato tratto il titolo in relazione al quale il ricorrente ha riportato condanna, siano idonee a giustificare la revisione della pronunzia a carico dell'Arienzo.

Infatti, assume il difensore che l'affermazione del denunziante Iannone di aver personalmente consegnato al Botta, suo socio in affari, l'assegno dal medesimo negoziato e solo erroneamente ricompreso tra quelli di cui aveva denunziato lo smarrimento induce a ritenere che il predetto Iannone possa essere incorso in analogo errore in relazione al titolo speso dal prevenuto, avendo il Botta affermato di averlo egli stesso ceduto all'Arienzo con il quale intratteneva rapporti commerciali.

Aggiunge, inoltre, che la Corte di merito ha operato una valutazione erronea della prova nuova costituita dalle dichiarazioni del Botta, svalutando l'affidabilità del dichiarante e la congruenza delle affermazioni rese con il contesto già acquisito in sede di cognizione nonostante la novità della riferita circostanza relativa alla consegna dell'assegno al prevenuto e la sua attitudine a giustificare la riapertura del processo e l'emissione di sentenza assolutoria nei confronti del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.

La Corte di merito ha motivatamente escluso l'inconciliabilità dell'accertamento contenuto nella sentenza di cui si chiede la revisione con quanto statuito dalla sentenza n. 221/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che i fatti contestati sono distinti e non assimilabili poiché il denunziante Iannone ha chiarito in dibattimento che l'assegno n.5504803148 fu erroneamente inserito nell'elenco dei titoli smarriti, avendolo egli personalmente consegnato al Botta con il quale intratteneva rapporti d'affari, aggiungendo che dell'errore aveva immediatamente avvertito i CC presso i quali aveva sporto denunzia.

L'ordinanza impugnata ha, altresì, correttamente valutato la prova nuova costituita dalle dichiarazioni del Botta, assunte dal difensore ex art. 197 bis cod.proc.pen, escludendone l'idoneità ad incidere sul giudicato in quanto la denunzia relativa ai titoli smarriti, tra cui quello speso dal ricorrente, non risulta mai ritirata ed anzi integrata in data 6/7/2007 e la tesi accreditata dal dichiarante non è mai stata sostenuta dal ricorrente nella fase di merito, essendosi il medesimo limitato ad asserire di aver rinvenuto l'assegno già compilato a suo nome.2.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio declinato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale la dichiarazione liberatoria di un soggetto esaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (Sez. 2, n. 4150 del 20/01/2015, Rv. 263417; Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Rv. 281992).

Pertanto, del tutto legittimamente l'ordinanza impugnata ha proceduto allo scrutinio del profilo relativo all'affidabilità del dichiarante, negando l'esistenza di riscontri qualificati alla versione dal medesimo accreditata sia nel giudizio cui la condanna oggetto della domanda di revisione si riferisce che nel separato procedimento che l'ha visto imputato.

Deve, infatti, escludersi che il principio per cui il giudizio in ordine all'ammissibilità della richiesta, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, deve essere volto alla verifica della sola idoneità in astratto dei nuovi elementi di prova addotti a dimostrare, ove accertati, che la sentenza di condanna deve essere revocata, precluda -quando l'elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggetto non esaminato in precedenza- una valutazione dettagliata ed approfondita in ordine alla intrinseca affidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell'ambito del controllo sulla astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato (Sez. 1, n. 4126 del 13/10/1993, Geri ed altro, Rv. 195611; n. 20196 del 05/03/2013 Rv. 256157; Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Rv. 273029).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. Salerno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 9/2/2022 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, Sez. Distaccata di Mercato S. Severino, in data 7/2/2013, irrevocabile il 2/10/2018, che aveva dichiarato l'imputato responsabile della ricettazione di un assegno postale dichiarato smarrito dal titolare del conto e consegnato dall'imputato a [OSCURATO:PERSONA] a pagamento di una fornitura di travertino. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Arienzo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione ed errata applicazione dell'art. 630, n. 1 lett. a) e c), cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha reso una motivazione erronea e illogica laddove ha ritenuto che le nuove prove costituite dalle dichiarazioni rese al difensore da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza irrevocabile d'assoluzione del medesimo per la ricettazione di un assegno, proveniente dal medesimo carnet da cui era stato tratto il titolo in relazione al quale il ricorrente ha riportato condanna, siano idonee a giustificare la revisione della pronunzia a carico dell'Arienzo. Infatti, assume il difensore che l'affermazione del denunziante Iannone di aver personalmente consegnato al Botta, suo socio in affari, l'assegno dal medesimo negoziato e solo erroneamente ricompreso tra quelli di cui aveva denunziato lo smarrimento induce a ritenere che il predetto Iannone possa essere incorso in analogo errore in relazione al titolo speso dal prevenuto, avendo il Botta affermato di averlo egli stesso ceduto all'Arienzo con il quale intratteneva rapporti commerciali. Aggiunge, inoltre, che la Corte di merito ha operato una valutazione erronea della prova nuova costituita dalle dichiarazioni del Botta, svalutando l'affidabilità del dichiarante e la congruenza delle affermazioni rese con il contesto già acquisito in sede di cognizione nonostante la novità della riferita circostanza relativa alla consegna dell'assegno al prevenuto e la sua attitudine a giustificare la riapertura del processo e l'emissione di sentenza assolutoria nei confronti del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte di merito ha motivatamente escluso l'inconciliabilità dell'accertamento contenuto nella sentenza di cui si chiede la revisione con quanto statuito dalla sentenza n. 221/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che i fatti contestati sono distinti e non assimilabili poiché il denunziante Iannone ha chiarito in dibattimento che l'assegno n.5504803148 fu erroneamente inserito nell'elenco dei titoli smarriti, avendolo egli personalmente consegnato al Botta con il quale intratteneva rapporti d'affari, aggiungendo che dell'errore aveva immediatamente avvertito i CC presso i quali aveva sporto denunzia. L'ordinanza impugnata ha, altresì, correttamente valutato la prova nuova costituita dalle dichiarazioni del Botta, assunte dal difensore ex art. 197 bis cod.proc.pen, escludendone l'idoneità ad incidere sul giudicato in quanto la denunzia relativa ai titoli smarriti, tra cui quello speso dal ricorrente, non risulta mai ritirata ed anzi integrata in data 6/7/2007 e la tesi accreditata dal dichiarante non è mai stata sostenuta dal ricorrente nella fase di merito, essendosi il medesimo limitato ad asserire di aver rinvenuto l'assegno già compilato a suo nome.2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio declinato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale la dichiarazione liberatoria di un soggetto esaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (Sez. 2, n. 4150 del 20/01/2015, Rv. 263417; Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Rv. 281992). Pertanto, del tutto legittimamente l'ordinanza impugnata ha proceduto allo scrutinio del profilo relativo all'affidabilità del dichiarante, negando l'esistenza di riscontri qualificati alla versione dal medesimo accreditata sia nel giudizio cui la condanna oggetto della domanda di revisione si riferisce che nel separato procedimento che l'ha visto imputato. Deve, infatti, escludersi che il principio per cui il giudizio in ordine all'ammissibilità della richiesta, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, deve essere volto alla verifica della sola idoneità in astratto dei nuovi elementi di prova addotti a dimostrare, ove accertati, che la sentenza di condanna deve essere revocata, precluda -quando l'elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggetto non esaminato in precedenza- una valutazione dettagliata ed approfondita in ordine alla intrinseca affidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell'ambito del controllo sulla astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato (Sez. 1, n. 4126 del 13/10/1993, Geri ed altro, Rv. 195611; n. 20196 del 05/03/2013 Rv. 256157; Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1
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