Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 16291/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 23 aprile 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Poggionnarino.

2. Con un unico motivo di ricorso gli indagati denunciano la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione perché l'opera sequestrata era stata già ultimata e non sussistevano le ragioni di attualità e concretezza per la permanenza della misura applicata.

Lamentano che il Tribunale del riesame non aveva considerato il decorso del tempo, il corretto comportamento serbato e l'insussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi, limitati alle esigenze cautelari, sono infondati.

Secondo gli imputati, il decorso del tempo e il rispetto della prescrizione del divieto di dimora nel Comune erano sintomatici dell'inesistenza del pericolo di recidiva.

In questo modo, però, non hanno sottoposto a critica la ratio decidendi dell'ordinanza, relativa all'indifferenza e al disprezzo manifestati verso i precetti e le decisioni della pubblica autorità, nonostante i sequestri e i procedimenti penali a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti rilevato che fin dal 2011 i Carabinieri di Poggiomarino avevano riscontrato plurime violazioni di sigilli e che gli imputati avevano continuato a edificare l'immobile con lo scopo di andarci ad abitare.

Di qui la funzione della misura cautelare di prevenzione della reiterazione del reato di violazione dei sigilli.

Il Tribunale del riesame ha motivatamente confermato tale decisione, sebbene abbia richiamato anche degli argomenti relativi all'abuso edilizio non pertinenti, siccome la misura cautelare è collegata alla violazione dei sigilli.

Non è pertanto irragionevole la prognosi negativa formulata a carico degli imputati, considerato il comportamento pregresso all'esecuzione del divieto di dimora.

D'altra parte, va evidenziato che i ricorrenti non hanno prospettato profili di difetto di proporzionalità della misura né specifiche esigenze né il perdurante interesse a dimorare nel Comune.

Pertanto, non è possibile effettuare alcun bilanciamento di interessi ai fini della valutazione dell'adeguatezza della misura.

I ricorsi vanno pertanto rigettati.

Al rigetto segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso, l'11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 23 aprile 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Poggionnarino. 2. Con un unico motivo di ricorso gli indagati denunciano la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione perché l'opera sequestrata era stata già ultimata e non sussistevano le ragioni di attualità e concretezza per la permanenza della misura applicata. Lamentano che il Tribunale del riesame non aveva considerato il decorso del tempo, il corretto comportamento serbato e l'insussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi, limitati alle esigenze cautelari, sono infondati. Secondo gli imputati, il decorso del tempo e il rispetto della prescrizione del divieto di dimora nel Comune erano sintomatici dell'inesistenza del pericolo di recidiva. In questo modo, però, non hanno sottoposto a critica la ratio decidendi dell'ordinanza, relativa all'indifferenza e al disprezzo manifestati verso i precetti e le decisioni della pubblica autorità, nonostante i sequestri e i procedimenti penali a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti rilevato che fin dal 2011 i Carabinieri di Poggiomarino avevano riscontrato plurime violazioni di sigilli e che gli imputati avevano continuato a edificare l'immobile con lo scopo di andarci ad abitare. Di qui la funzione della misura cautelare di prevenzione della reiterazione del reato di violazione dei sigilli. Il Tribunale del riesame ha motivatamente confermato tale decisione, sebbene abbia richiamato anche degli argomenti relativi all'abuso edilizio non pertinenti, siccome la misura cautelare è collegata alla violazione dei sigilli. Non è pertanto irragionevole la prognosi negativa formulata a carico degli imputati, considerato il comportamento pregresso all'esecuzione del divieto di dimora. D'altra parte, va evidenziato che i ricorrenti non hanno prospettato profili di difetto di proporzionalità della misura né specifiche esigenze né il perdurante interesse a dimorare nel Comune. Pertanto, non è possibile effettuare alcun bilanciamento di interessi ai fini della valutazione dell'adeguatezza della misura. I ricorsi vanno pertanto rigettati. Al rigetto segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso, l'11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16291/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris