CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 giugno 2022, per quel che qui rileva, a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. proposti da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa il 4 febbraio 2015 dal Tribunale di Torino - (oltre ad aver reso declaratoria di non doversi procedere per i fatti in contestazione di cui ha ritenuto l'estinzione per prescrizione) ha ridotto la pena inflitta allo stesso imputato per le rimanenti imputazioni (ritenuta la continuazione con i reati già oggetto di statuizione irrevocabile nei confronti del Lorenzi, specificati nella stessa sentenza impugnata), confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione personalmente [OSCURATO:PERSONA], denunciando la mancata applicazione per i reati per cui è condanna del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. e la misura eccessiva della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che è stato avanzato personalmente dall'imputato. Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. peri, dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che il ricorso, comunque, è stato proposto fuori dai casi consentiti (atteso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 2781:70 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01); né per rimarcarne la patente genericità. 4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alle cause di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; /47 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C