CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VERONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06E3Z0F) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 26/05/2023 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Verona ha impugnato per violazione di legge il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Verona che ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il primo motivo deduce che : 1) erroneamente il giudicante aveva richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 39131 del 24/11/2015 , Rv. 267591-01, P. M. in proc. Ventrice , in quanto il caso in esame riguardava la diversa ipotesi dell'arresto di persona sorpresa con la tracce del reato commesso poco prima, e non il diverso caso, sempre previsto dall'art. 382 cod proc pen, in cui il reo sia stato inseguito dalla polizia giudiziaria; 2) nel presente caso, dunque, proprio secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, non è necessario che la polizia giudiziaria assista alla commissione del reato, poiché l'aver commesso il reato si desume dalle tracce del reato stesso; 3) il Boumasdour era stato individuato, due ore dopo il furto con strappo, grazie alle fotografie scattate dalla vittima che lo ritraevano con un preciso abbigliamento, poi rinvenuto presso la sua abitazione a seguito di perquisizione domiciliare; 4) il Bousmadour era infatti sottoposto all'obbligo di firma e, prima di recarsi presso la caserma, aveva provveduto a cambiarsi d'abito, ma gli indumenti utilizzati al momento della commissione del reato erano i medesimi rinvenuti presso l'abitazione da lui occupata; 5) detti indumenti dovevano ritenersi tracce del reato, non essendo necessario che le tracce siano trovate addosso all'autore, ma che il loro rinvenimento consenta alla polizia giudiziaria di desumere la riferibilità del fatto reato alla persona arrestata. 3. Con il secondo motivo il Pubblico ministero lamenta violazione dell'art. 125 cod proc pen, per omessa motivazione circa la richiesta di adozione della misura cautelare in carcere, avanzata dal PM in sede di udienza camerale. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. E' ben noto che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 39131 del 24/11/2015 , Rv. 267591-01, P. M. in proc. Ventrice, sulla quale si fonda il provvedimento impugnato, hanno ritenuto illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè. in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. 2. Come correttamente osservato nel ricorso del Pubblico Ministero, l'art.382 cod. proc. pen. prevede, però due ipotesi distinte di quasi flagranza e solo la prima è stata interessata dalla pronuncia delle Sezioni Unite Ventrice, che non si è invece occupata della diversa fattispecie in cui il reo venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Sotto tale ultimo profilo, infatti, si è consolidato in giurisprudenza il principio che, ai fini della quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede che la p.g. abbia diretta percezione dei fatti, nè ch e la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella ("poco prima") utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (cfr. Sez. 6 - n. 25331 del 19/05/2021, Rv. 281749 - 01; Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P. M. in proc. Kukiqi e altro, Rv, 271683; Sez.2, n. 19948 del 04/04/2017, Rosca, Rv. 270317, in fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i Carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina). Ciò che, dunque, rileva sotto il profilo temporale è che sia riscontra bile una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le cose o tracce del reato. 3. Nel caso di specie, come dedotto nel ricorso del PM, la vittima, subito dopo aver subito lo scippo della catenina d'oro, era riuscita a fotografare coloro che lo avevano auerchiato e derubato; gli autori del furto erano stati immortalati mentre entravano in una rivendita di " compro oro" e ne erano immediatamente usciti maneggiando del denaro; presso detta rivendita era stato poi rinvenuto l'oggetto prezioso che veniva riconosciuto dalla persona offesa; dalle fotografie si vedeva perfettamente l'abbigliamento del Boumasdour (maglietta bianca Champion, pantalone della tuta beige Nike con tasche laterali, scarpe nere con inserti grigi e arancioni Nike); il Boumasdour, sottoposto all'obbligo di firma, si era recato in caserma alle 18 a firmare, dunque i Carabineri, che avevano ricevuto la segnalazione fotografica, lo avevano sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, e, presso l'immobile da lui occupato, avevano ritrovato gli abiti poco prima indossati al momento della commissione del furto, oltre che due banconote da euro 50,00 nascoste sotto il materasso. 3. Orbene, dato il rinvenimento, nell'arco di un ristretto ambito temporale, ( a due ore dal fatto), dell'abbigliamento indossato dal Boumasdour al momento del furto con strappo, come risultante dalle fotografie scattate dalla persona offesa, può certamente affermarsi la sussistenza di cose e tracce inequivocabilmente riconducibili alla commissione del reato. In proposito, è significativo rilevare che questa Corte (Sez. 2, n. 37303 del 14/06/2019, Rv. 276823 - 01) ha ritenuto integrata la quasi flagranza in un caso in cui l'autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto. In quella sede, la Corte ha testualmente osservato che " le "cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" sono costituite nella vicenda in esame non già dalla identificazione operata dalla parte offesa che indichi le generalità del presunto autore del delitto, come era nell'ipotesi considerata dalle Sezioni Unite, bensì dal vestiario indossato dall'indiziato nel momento in cui la Polizia lo ha individuato, come descritto dalla vittima: la nozione di cose ovvero tracce dalle quali emerga che egli abbia commesso il reato poco prima non fa coincidere necessaria mente quelle cose o quelle tracce con il compendio del reato". Va poi osservato che al vestiario si affianca il ritrovamento delle banconote occultate, il diretto riconoscimento della persona offesa e, quale ulteriore elemento di conferma, il fatto che il Bounnasdour, all'evidente fine di non essere riconosciuto, aveva provveduto a cambiarsi prima di recarsi in caserma a firmare, riponendo presso la propria abitazione gli abiti utilizzati poco prima e fotografati dalla vittima nell'immediatezza della commissione del reato.3 4. La certa e rapida successione temporale dei fatti sopra descritti, nella quale si collocano le tracce costituite dal vestiario indossato, integra un profilo di elevatissima probabilità che il Bou m a sd ou r sia l'autore del fatto, tale da fondare la sussistenza nel caso concreto della quasi-flagranza. 5. In ragione di quanto esposto, deve affermarsi che l'arresto sia stato legittimamente eseguito, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata poiché l'arresto è stato corr