CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 2.3.2021, con cui, in parziale riforma della decisione del GUP presso il Tribunale di Bergamo del 12.12.2017, emessa all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta dìstrattiva, commessa nell'ambito del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), in relazione al capo 1 della contestazione e limitatamente alle rimanenze nonché ad alcuni beni strumentali (una gru "Cattaneo", una macchina operatrice semovente, un'altra gru ed un miniescavatore Libra), con conseguente rideterminazione della pena principale - per le residue condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale - nella misura di due anni e due mesi di reclusione e delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fall. per la durata di quattro anni. 2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro distinti motivi di censura. 2.1. Il primo motivo difensivo eccepisce vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esame dei motivi d'appello che, secondo la difesa, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non afferenti al reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso ripercorre i passaggi salienti dell'atto di appello, dai quali si evincerebbe con chiarezza l'intenzione di proporre impugnazione anche contro la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, segnalando, in particolare, come la testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista della società, scagioni completamente l'imputato dall'accusa relativa, dando atto dell'invio alla curatrice fallimentare di tutta la documentazione societaria richiesta e dell'assenza di richieste di integrazione da parte della curatela, a riprova dell'adeguatezza della produzione e della tenuta delle scritture contabili. La tesi del ricorrente, pertanto, è che sia evidente il vizio di omessa risposta al motivo d'appello concernente l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. 2.2. La seconda ragione difensiva ha eccepito violazione di legge avuto riguardo all'affermazione di colpevolezza del ricorrente sia in relazione alla bancarotta distrattiva che a quella documentale, per mancanza di prova degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati. Quanto alla bancarotta distrattiva ed all'elemento materiale del reato, la difesa contesta che i beni strumentali all'attività aziendale che non sono stati ritrovati, ed in relazione ai quali, dunque, si è ritenuto che residuasse l'imputazione di bancarotta patrimoniale, fossero effettivamente ancora presenti all'attivo aziendale, poiché dotati di un qualche valore economico: la tesi difensiva è che detti beni da tempo non fossero più disponibili 2 (em per la società edile poiché dismessi direttamente in cantiere, secondo l'uso comune, in ragione del loro svilito valore economico e di mercato; si fa riferimento, in particolare, ancora una volta, alla testimonianza del commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che le attrezzature non ritrovate fossero certamente obsolete - acquistate nel 2005 - e, quindi, considerata la loro natura già di poco conto, avessero un valore pressochè nullo. Non vi sarebbe alcuna offensività, dunque, nella condotta distrattiva pur contestata, poiché la condotta, con riferimento a detti beni obsoleti, non sarebbe idonea a determinare in concreto alcun effetto di depauperamento del patrimonio societario. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione al coefficiente soggettivo del reato di bancarotta distrattiva: mancherebbe la prova del dolo generico di compiere operazioni distrattive del patrimonio sociale, idonee a cagionare un danno ai creditori, visto che la residua contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale concerne beni strumentali privi di valore. 2.4. Un quarto ed ultimo argomento difensivo rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse in ragione dei precedenti penali del ricorrente, con una motivazione meramente stereotipata, che viene meno alla funzione della disposizione prevista dall'art. 62-bis cod. pen., di adeguare il trattamento sanzionatorio alla personalità del condannato. 2.5. In vista dell'udienza dinanzi al Collegio, la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui ripropone e specifica le ragioni di ricorso già esposte, concludendo per l'accoglimento dell'impugnazione. In particolare, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, evidenzia che, dalla relazione del 18.02.2017 redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], emerge che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha regolarmente tenuto: il libro giornale per gli anni dal 2008 al 2012; i registri IVA per gli anni dal 2008 al 2012; i modelli dichiarativi dei redditi (IVA -IRES) presentati nei termini; i mastrini relativi alla contabilità per gli anni 2008-2012; il libro dei verbali assemblee; la documentazione bancaria, quali estratti conto per gli anni citati e documentazione di prima nota; le fatture emesse e ricevute per gli anni coinvolti nell'accertamento di responsabilità. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.T/g. 2. Il primo motivo di ricorso, che denuncia l'omessa risposta al motivo d'appello riferito alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, è manifestamente infondato. A ben vedere, l'atto di appello, che lo stesso ricorrente ha allegato al ricorso, mette in evidenza come non fosse stato proposto alcun motivo specifico concernente la condanna per il reato di cui al capo 2, essendosi l'impugnazione limitata ad asserzioni di generica contestazione. Difatti, anche a voler ammettere che detto appello avesse evocato il reato di bancarotta fraudolenta documentale, a tratti e "nascosto" nelle chiose finali del motivo unico più puntualmente proposto, riferito alla contestazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il cenno difensivo era così generico da non poter che essere dichiarato inammissibile, comunque, in sede di appello. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. 3. I motivi con cui si denunciano i vizi di violazione di legge e di motivazione, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, quanto all'elemento oggettivo e soggettivo, sono inammissibili, sia perché, di fondo, formulati secondo direttrici di censura "in fatto", sottratte al sindacato di legittimità, al cui orizzonte di verifica sfugge la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e 4 ce valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); sia perché manifestamente infondati. Del tutto generici, solo invocati, i passaggi relativi alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 3.1. Quanto all'oggettiva sussistenza del reato di bancarotta distrattiva, è opportuno sottolineare come la Corte territoriale abbia operato un chiaro distinguo tra le condotte contestate, assolvendo l'imputato in relazione alla distrazione delle rimanenze e dei beni strumentali alienati, dei quali è stata dimostrata la concreta destinazione, e confermando invece, la condanna in relazione alla sparizione delle attrezzature di cantiere, delle quali l'imputato non ha saputo dimostrato la concreta destinazione, limitandosi a rendere dichiarazioni generiche e prive di supporto in merito. Anche nel ricorso dinanzi a questa Corte, la difesa ripropone argomenti apodittici ed assertivi, riferiti al fatto che tali beni strumentali non fossero più disponibili per la società edile, poiché dismessi direttamente in cantiere, secondo l'uso comune, in ragione del loro svilito valore economico e di mercato: le affermazioni difensive, oltre ad essere inammissibili poiché volte a coinvolgere il Collegio in una diversa ricostruzione della piattaforma probatoria, sono anche prive di concreti appigli nella trama dibattimentale. Al riguardo, costituisce opzione condivisa e incontrastata nella giurisprudenza di legittimità ritenere che, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (sul principio, in generale, cfr. Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). 3.2. L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è agevolmente deducibile dalla sentenza impugnata, che offre uno spaccato ricostruttivo coerente con gli insegnamenti delle Sezioni Unite: si è chiarito, invero, come l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sia costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 4. Il quarto motivo di ricorso, che si lamenta del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Anzitutto, deve rammentarsi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Le circostanze attenuanti generiche, in altre parole, hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). A maggior ragione tale impostazione è valida ponendo mente alla riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986), sicchè vieppiù possono essere valorizzati per negare le attenuanti generiche i precedenti penali eventualmente esistenti (come è nel caso del ricorrente). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione anche dei precedenti penali. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto 6 % Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il rico