Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2025
ECLI:EU:T:2025:688
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0163_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 luglio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / ECHA (Melammina)
(causa T‑163/23)
«REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Istituzione di un elenco di sostanze identificate per l’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Decisione che identifica la melammina come sostanza che integra i criteri di inclusione nell’elenco – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 – Errore manifesto di valutazione – Eccesso di potere – Proporzionalità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Memoria di intervento – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti scritti allegati alla memoria di intervento – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 145, § 2, b)]
(v. punti 16, 17)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Consultazione pubblica – Portata – Diritto delle parti interessate di essere ascoltate – Esclusione – Diritto delle parti interessate di presentare osservazioni – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59, §§ 2‑5)
(v. punti 24‑34)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)]
(v. punti 103‑111)
4.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza – Criteri di valutazione – Insussistenza del requisito dell’appartenenza ad una classe di pericolo – Inesistenza di una competenza dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a riesaminare le classi di pericolo – Assenza di obbligo per l’ECHA di dimostrare il carattere irreversibile degli effetti di una sostanza
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f), e allegato I, e n. 1272/2008, art. 37, § 6]
(v. punti 118, 119, 127, 128)
5.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica la melammina come sostanza estremamente preoccupante – Insufficienza di prova sulla gravità della tossicità della melammina per la riproduzione – Errore manifesto di valutazione senza incidenza sulla legittimità della decisione – Giustificazione – Altre proprietà intrinseche della melammina idonee a produrre effetti gravi sulla salute umana e sull’ambiente
[Artt. 263 e 296 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f), e allegato XV, e n. 1272/2008, allegato I]
(v. punti 146‑149, 154, 193, 302)
6.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di una combinazione di diversi effetti per stabilire la loro gravità – Ammissibilità
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57 e allegati I, sezioni 1‑4, XIII, XIV et XV, sezione 2, e n. 1272/2008)
(v. punti 160‑174)
7.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza – Criteri di valutazione – Assenza di obbligo di prendere in considerazione i dati relativi all’esposizione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, 58, § 2, 60, § 2, 64, § 4, e 70 e allegati I, sezione 6, e XV, sezione 2, punto 2)
(v. punti 200‑202)
8.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza – Presa in considerazione dei dati relativi all’esposizione umana che riflettono le misure di gestione dei rischi in vigore – Ammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)]
(v. punto 224)
9.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza – Considerazione di dati diversi da quelli relativi ai rischi derivanti dalle proprietà intrinseche delle sostanze interessate – Ammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)]
(v. punto 225)
10.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica la melammina come sostanza estremamente preoccupante – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Art. 5, § 4, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 7, 16 e 69 e artt. 1, § 1, 14, § 6, 55, 57, f), 58, 59 e 60, §§ 2 e 4, e allegato XIV]
(v. punti 256‑298)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH &Co. OG e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si fanno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
3)
La Repubblica federale di Germania e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.
4)
La LAT [OSCURATO:PERSONA] GmbH, già [OSCURATO:PERSONA] GmbH; la [OSCURATO:PERSONA] Zakłady Azotowe Puławy S.A., la OCI [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:PERSONA]. si fanno carico delle proprie spese.
5)
[OSCURATO:PERSONA], SA e le altre intervenienti i cui nomi figurano in allegato si fanno carico delle proprie spese.