CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame a seguito di annullamento da parte di questa Corte, •,%14, sostituito la misura della custodia in carcere disposta con ordinanza del GIP di Catanzaro in data 26 ottobre 2021 con quella degli arresti domiciliari 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, MARINARO Michele, con gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione non avendo il Tribunale del riesame nemmeno valutato la sussistenza del carattere di concretezza e attualità delle ritenute esigenze cautelari così non ottemperando a quanto disposto da questa stessa Corte in sede di annullamento. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata motivazione in punto adeguatezza e proporzionalità della misura applicata e in ordine alla possibilità di disporre misura meno afflittiva, anche in considerazione della natura di reato proprio dell'illecito oggetto di contestazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto indicare la necessità di fronteggiare pericoli ulteriori rispetto allo svolgimento di funzioni pubblicistica. Nemmeno sarebbe stato considerato il contesto in cui la misura cautelare veniva ad inserirsi anche in relazione alle condizioni di salute che avevano determinato l'aspettativa e la successione sospensione dal servizio del ricorrente medesimo. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro I difensori hanno depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso risulta infondato. Sussiste una specifica motivazione da cui è agevole desumere i profili di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione in relazione alla qualifica rivestita (sia quale funzionario di [OSCURATO:PERSONA] sia nell'ambito dei servizi di informazione e sicurezza alle dipendenze della presidenza del Consiglio dei Ministri) (-informazioni privilegiate e coperte da segreto apprese nello svolgimento di tale funzione); e alla potenziale funzionalizzazione di tali conoscenze per la commissione di ulteriori reati. Si trattava di illeciti che, tra l'altro, risultano sostanzialmente coerenti con le contestazioni in atti e con i profili già evidenziati dal provvedimento del GIP che aveva a sua volta segnalato la presenza di imputazione omologa in altro procedimento in cui, ancora una volta, è contestato non solo l'asservimento della funzione ma anche la condotta di rivelazione di segreti istruttori. 3. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato posto che proprio la delimitazione delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa evidenzia come la scelta della misura sia coerente con la necessità di limitare tali potenziali rivelazioni, sia sotto un aspetto "ambientale", determinando un allontanamento dai luoghi in cui sono stati commessi precedenti delitti e raccolte informazioni privilegiate in ragione del servizio svolto, sia in relazione ad una limitazione della libertà che rendesse perlomeno difficili le rivelazioni stesse. 4. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in orna, il 16 novembre 2