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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 38127/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 6 ottobre 2021 il Tribunale di Tivoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata in data 19 aprile 2018 dal Tribunale di Tivoli, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2021.

L'ordinanza ha osservato che erano sopravvenute condanne a pena detentiva per delitti commessi nel quinquennio dalla precedente condanna.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen., in quanto anche le successive condanne avevano applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena e la pena complessivamente inflitta non superava il limite biennale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

Il provvedimento impugnato ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata al ricorrente per la terza volta.

Si tratta, infatti, di beneficio applicato con sentenza, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, pronunciata il 19 aprile 2018, quando l'Halilovic era gravato da unico precedente - pronunciato dal Tribunale di Roma in data 12 settembre 2016, divenuto irrevocabile il 16 marzo 2017 - di condanna alla pena di mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena.

Successivamente, peraltro, era intervenuta altra condanna, alla pena di mesi sei di reclusione con la sospensione condizionale della pena, pronunciata dal Tribunale di Roma in data 27 marzo 2019 e divenuta irrevocabile il 17 settembre 2020.

Dunque, il beneficio applicato con la sentenza in data 19 aprile 2018 risultava, alla data di irrevocabilità della medesima decisione, essere la terza sospensione condizionale della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], e dunque da revocare ai sensi dell'art. 168, comma quarto, cod. pen.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 6 ottobre 2021 il Tribunale di Tivoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata in data 19 aprile 2018 dal Tribunale di Tivoli, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2021. L'ordinanza ha osservato che erano sopravvenute condanne a pena detentiva per delitti commessi nel quinquennio dalla precedente condanna. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen., in quanto anche le successive condanne avevano applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena e la pena complessivamente inflitta non superava il limite biennale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Il provvedimento impugnato ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata al ricorrente per la terza volta. Si tratta, infatti, di beneficio applicato con sentenza, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, pronunciata il 19 aprile 2018, quando l'Halilovic era gravato da unico precedente - pronunciato dal Tribunale di Roma in data 12 settembre 2016, divenuto irrevocabile il 16 marzo 2017 - di condanna alla pena di mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Successivamente, peraltro, era intervenuta altra condanna, alla pena di mesi sei di reclusione con la sospensione condizionale della pena, pronunciata dal Tribunale di Roma in data 27 marzo 2019 e divenuta irrevocabile il 17 settembre 2020. Dunque, il beneficio applicato con la sentenza in data 19 aprile 2018 risultava, alla data di irrevocabilità della medesima decisione, essere la terza sospensione condizionale della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], e dunque da revocare ai sensi dell'art. 168, comma quarto, cod. pen. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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