CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/03/2021 della corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Messina, con sentenza del 15 marzo 2021, riformando parzialmente la sentenza del medesimo tribunale del 25 febbraio 2020, escludeva dal reato di cui al capo g) l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 DPR 309/90 limitatamente ai partecipi dediti all'uso di sostanze stupefacenti, e rideterminava la pena finale a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni otto e mesi otto di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce, con riguardo alla condotta di partecipe ascritta al ricorrente, vizi di violazione di legge e sarebbe al riguardo apodittica l'affermazione dei giudici di appello per cui il ricorrente sarebbe collegato con i connazionali, atteso che il solo contatto per il reato di cui al capo c) sarebbe insufficiente per suffragare un rapporto stabile e duraturo nell'associazione e la condivisione di un programma criminale di tipo associativo. Nessuna rilevanza, ai fini in questione, avrebbero poi i riferimenti, contenuti in sentenza, al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Laddove i contatti tra quest'ultimo e il ricorrente attesterebbero solo una conoscenza tra i due. Illogica, siccome frutto di un mero procedimento argomentativo ad incastro, sarebbe anche l'affermazione per cui il ricorrente aveva contatti con il gruppo dei Mangialupi procurando ad esso la droga tramite il gruppo degli Albanesi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. La condotta partecipativa del ricorrente viene desunta dal concorso con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto organico al sodalizio di cui al capo g), nel reato ex art. 73 DPR 309/90 di cui al capo c), dal ritenuto carattere non isolato di tale vicenda, certamente preceduta secondo la corte di appello da altra analoga, alla luce del riferimento del [OSCURATO:PERSONA] al suo diritto ad un precedente compenso non ancora erogato, dal ruolo servente del [OSCURATO:PERSONA] rispetto al ricorrente, emergente da talune conversazioni, oltre che dagli elementi configuranti il reato di cui al capo c). Si tratta, invero, di circostanze che appaiono, allo stato, così come illustrate in sentenza, dimostrative di stabili rapporti tra i due predetti soggetti, senza tuttavia convergere verso la rappresentazione di una certa inclusione del ricorrente nel sodalizio di riferimento del [OSCURATO:PERSONA]. Né contribuiscono, in tal senso, gli ulteriori rilievi inerenti il ritenuto ruolo dell'imputato quale trait d'union tra quest'ultimo sodalizio e quello degli albanesi, che avrebbero assicurato al primo la fornitura di sostanze stupefacenti. Ciò in ragione, innanzitutto, del carattere meramente probabilistico con cui i giudici di merito hanno valorizzato dati assunti come dimostrativi del predetto ultimo aspetto. Come tale incidente, negativamente, sulla stessa portata dimostrativa dei citati rapporti oltre che sugli elementi necessari per fondare la specifica ipotesi partecipativa riferita al sodalizio criminale siciliano, quanto allo stabile e consapevole rapporto con il medesimo. Analoghe considerazioni devono formularsi con riguardo alla valorizzazione di taluni contatti ulteriori tra il v ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], oltre che con un non meglio descritto altro soggetto, operata ancora una volta in termini, questa volta, di mero sospetto di pianificazioni di traffici illeciti; in assenza, peraltro, di ogni illustrazione di come tali episodi possano ritenersi idonei a delineare un coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio criminale in parola. In tale contesto argomentativo, gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali contenuti in sentenza, in tema di non necessità della conoscenza degli altri associati e di irrilevanza del perseguimento, da parte dei sodali, di scopi personali, come anche in ordine alla rilevanza, a fini associativi, della disponibilità a fornire al sodalizio criminale, stabilmente, partite di droga, appaiono privi di una solida base fattuale giustificativa degli stessi. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto prima illustrato, anche ai fini dell'eventuale rideterminazione della pena finale, alla corte di appello di Messina. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato associativo con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Messina. Così deciso il 25/01/20