Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00941/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23/04/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, nel dichiarare l’estinzione del reato sub D) per intervenuto ripristino dello stato dei luoghi, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 30.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lettera c), 64-71-65-72, 83-95 d.P.R. 380/2001.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.

2.1. con un primo motivo lamenta l’omessa declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta remissione in pristino.

2.2. con un secondo motivo lamenta l’omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

2.3. con un terzo motivo lamenta l’omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Correttamente la Corte di appello ha evidenziato come la remissione in pristino abbia effetto estintivo della sola fattispecie di cui all’articolo 181 d. lgs. 42/2004, ma non delle altre contravvenzioni contestate.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto (in disparte il periodo di 70 giorni sospensione del corso della prescrizione) l’applicabilità al caso di specie dell’art. 159 cod. pen. come modificato per effetto della c.d.

“Legge Orlando” (l. 103 del 2017, che prevede una sospensione di anni uno e mesi sei), in virtù del quale il reato alla data di pronuncia della sentenza di appello il reato non era prescritto (Sez.

U., n. 20989 del 05/06/2025, Polichetti; Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017»).

I reati, pertanto, alla data di pronuncia della sentenza di appello, non erano prescritti.

3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza gravata esclude la particolare tenuità del fatto sia per la consistenza degli abusi che per la non occasionalità della condotta, testimoniata dalla pervicace volontà di proseguire anche dopo l’accertamento degli abusi, tentando poi di portare a condono anche le nuove realizzazioni.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23/04/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, nel dichiarare l’estinzione del reato sub D) per intervenuto ripristino dello stato dei luoghi, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 30.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lettera c), 64-71-65-72, 83-95 d.P.R. 380/2001. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione. 2.1. con un primo motivo lamenta l’omessa declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta remissione in pristino. 2.2. con un secondo motivo lamenta l’omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. 2.3. con un terzo motivo lamenta l’omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Correttamente la Corte di appello ha evidenziato come la remissione in pristino abbia effetto estintivo della sola fattispecie di cui all’articolo 181 d. lgs. 42/2004, ma non delle altre contravvenzioni contestate. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto (in disparte il periodo di 70 giorni sospensione del corso della prescrizione) l’applicabilità al caso di specie dell’art. 159 cod. pen. come modificato per effetto della c.d. “Legge Orlando” (l. 103 del 2017, che prevede una sospensione di anni uno e mesi sei), in virtù del quale il reato alla data di pronuncia della sentenza di appello il reato non era prescritto (Sez. U., n. 20989 del 05/06/2025, Polichetti; Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017»). I reati, pertanto, alla data di pronuncia della sentenza di appello, non erano prescritti. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La sentenza gravata esclude la particolare tenuità del fatto sia per la consistenza degli abusi che per la non occasionalità della condotta, testimoniata dalla pervicace volontà di proseguire anche dopo l’accertamento degli abusi, tentando poi di portare a condono anche le nuove realizzazioni. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 00941/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris