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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11810/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti, entrambi aggravati, di furto e furto tentato; rilevato che con l'unico motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando, in particolare, un travisamento della prova in relazione all'identificazione della propria persona mediante le immagini di videosorveglianza; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto finalizzato a realizzare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione congrua e logica che ha dato puntualmente conto dei criteri utilizzati, in maniera aderente alle disposizioni codicistiche, nella valutazione delle emergenze processuali da parte dei Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti, entrambi aggravati, di furto e furto tentato; rilevato che con l'unico motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando, in particolare, un travisamento della prova in relazione all'identificazione della propria persona mediante le immagini di videosorveglianza; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto finalizzato a realizzare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione congrua e logica che ha dato puntualmente conto dei criteri utilizzati, in maniera aderente alle disposizioni codicistiche, nella valutazione delle emergenze processuali da parte dei Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 11810/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris