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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 1959

Cassazione n. 36063/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1959 avverso l'ordinanza del 20/01/2023 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, costituito ex art.324 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 19 ottobre 2022, avente ad oggetto le quattro unità abitative site in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Livardi, intestate a [OSCURATO:PERSONA].

Osserva l'ordinanza impugnata come il provvedimento di sequestro si giustifichi in ragione della sussistenza del fumus dei reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di numerosi reati scopo, contestati ad Agostino e [OSCURATO:PERSONA], figli della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Rileva che il sequestro preventivo è stato disposto nella duplice forma del sequestro di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., al fine di impedire la prosecuzione dei reati, e di cui al comma 2 della stessa norma, in vista delle confische obbligatorie ex artt. 240-bis e 416-bis, comma settimo, cod. pen.

Quanto a questo secondo profilo, ritiene che non vi siano in atti elementi concreti che possano fondare una prognosi di mem confiscabilità all'esito del processo, non essendo stata individuata alcuna circostanza che comprovi iniziative distrattive in corso; e per tale motivo annulla il sequestro in relazione a detto profilo, ritenendo in tale decisione assorbita ogni questione relativa al requisito della sproporzione sollevata dalla difesa.

Con riguardo al primo profilo, osserva che il provvedimento va confermato solo con riferimento ai beni la cui disponibilità possa consentire la prosecuzione o l'amplificazione delle conseguenze dei reati in accertamento.

Rileva, pertanto, che le quattro unità immobiliari oggetto di sequestro costituiscono, appunto, il "quartier generale" del clan facente capo ai Sangermano, in progressiva contrapposizione ai clan Cava e Fabbrocino, non solo perché nel tempo sono state trasformate in ville con piscina, luogo di residenza dei fratelli Sangermano e delle loro famiglie, ma anche perché rivestono un significato altamente simbolico del potere criminale egemone su tutto il territorio.

Aggiunge, a tale ultimo riguardo, che ciò è documentato dal contenuto delle captazioni, relative a un vero e proprio pellegrinaggio degli associati presso le case dei Sangermano, per ricevere disposizioni e rendicontare sui guadagni illeciti e sui reinvestimenti, e nelle quali gli affiliati parlano di dette abitazioni come la "roccaforte loro"; ed è, altresì, testimoniato dal parroco della chiesa di [OSCURATO:PERSONA], che il 5 giugno 2016 era stato costretto ad abbandonare la processione poiché la statua della Madonna era stata fatta inchinare dinanzi all'abitazione dei fratelli Sangermano, a riprova del pesante condizionamento di detta famiglia nel piccolo contesto territoriale della frazione di Livardi.

L'ordinanza conclude col ritenere, pertanto, giustificato il sequestro in funzione impeditiva del complesso abitativo (diversamente dai rapporti finanziari ed assicurativi intestati alla ricorrente, in relazione ai quali annulla il decreto di sequestro preventivo).

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. per apparenza motivazionale, per violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. per omessa motivazione circa il periculum in mora, per violazione degli artt. 27 e 41 Cost. e per assoluta mancanza di motivazione in relazione alla memoria difensiva depositata in udienza.

Lamenta la difesa che l'ordinanza di riesame: - non precisa le ragioni per le quali, permanendo un rapporto di contiguità, prossimità tra il bene e gli indagati, si possa incoraggiare la prosecuzione dell'azione delittuosa o addirittura agevolarla o favorire la commissione di ulteriori reati; - non considera che [OSCURATO:PERSONA] è l'intestataria dei beni e non è convivente con i figli per come risulta dallo stesso decreto di sequestro preventivo; - non si confronta con la memoria difensiva, la relazione tecnica e i documenti ad essa allegati, da cui emergeva che i beni non erano dei figli ci ad essi riconducibili e che, quindi, la loro restituzione all'avente diritto non avrebbe potuto protrarre o aggravare le conseguenze dei reati loro contestati; - dà vita ad una motivazione meramente apparente laddove parla di roccaforte dei Sangermano.

Rileva, invero, il difensore che, come dimostrato dalla relazione tecnica, alcuna trasformazione è stata apportata all'abitazione che è nata ed è stata classificata come A7 (abitazione in villini); e che apparente è anche il riferimento motivazionale ad un inchino per un'abitazione di poco distante dalla piazzetta, dove era solita sostare durante la processione la statua della Madonna.

Aggiunge che anche la funzione impeditiva, in relazione alla quale il sequestro preventivo risulta salvato, avrebbe imposto la motivazione sul periculum in mora, con riguardo a specifiche circostanze di Fatto da indurre a ritenere altamente probabile ed imminente l'utilizzo della res in funzione strumentale ad un aggravamento o alla protrazione delle conseguenze dei reati.

Motivazione che, invece, nel caso in esame è mancante o comunque solo apparente.

3. La difesa deposita, inoltre, motivi nuovi in cui deduce violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., per difetto del presupposto di pertinenzialità del bene rispetto ai reati contestati, per assenza di un pericolo di progressione criminosa dotato dei criteri di concretezza ed attualità e per carenza di motivazione in ordine ai criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura.

Dopo avere ripercorso la giurisprudenza di legittimità relativa a tali requisiti del sequestro preventivo, il difensore lamenta l'illegittimità del sequestro della casa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto pure a volerla ritenere roccaforte del clan, l'assenza dei Sangermano dalla stessa depotenzia il dato fino ad annullarlo del tutto.

Rileva che non se ne può sostenere la pertinenzialità rispetto ai reati contestati, in quanto la casa risulta acquistata dall'intestataria con i propri fondi e facendo ricorso a mutui bancari in proprio favore.

Si duole dell'apparenza motivazionale sul condizionamento correlato al complesso abitativo, che non si confronta con le censure difensive escludenti qualsiasi nesso di ingerenza, commistione e pertinenzialità; e della carenza di accertamento dell'effettiva possibilità che l'abitazione, avuto riguardo alla sua intrinseca natura e alle circostanze dei fatti di reato contestati provvisoriamente, assuma carattere per l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze degli stessi.

Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Va preliminarmente osservato come, in subiecta materia, il ricorso per cassazione sia limitato alla denuncia di eventuali violazioni di legge (vedi art. 325, comma 1 cod. proc. pen.), per cui non possono essere censurati in questa sede né vizi di motivazione, né profili ricostruttivi in fatto. .q)1 3

3. Ciò posto, il Collegio considera le argomentazioni della conferma del sequestro preventivo impeditivo offerte dal Tribunale del riesame espressione di apparenza e/o assenza motivazionale.

Le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l'imposizione della misura stessa e per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo ( Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999, P.m. in proc.

Coppola ed altri, Rv. 215089).

Cosa, quindi, che può essere anche in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, se la sua libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 5, n. 20046 del 26/04/2023, Ierace, non massimata).

In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum ,1/2 mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173).

Nel provvedimento in esame il sequestro del complesso abitativo, costituito da quattro unità immobiliari, di proprietà della madre dei fratelli Sangermano, ma che si assumono in uso a questi ultimi, a capo dell'omonimo clan, viene confermato sul rilievo che lo stesso costituisca il "quartier generale", rectius la "roccaforte" dell'organizzazione criminale.

Nulla viene, però, detto, a parte il riferimento all'andirivieni dalle abitazioni dei Sangermano e lo sporadico utilizzo del termine roccaforte nelle conversazioni, circa eventuali trasformazioni di normali abitazioni in roccaforte di un clan (ad esempio tramite l'installazione di sistemi di videosorveglianza o comunque di barriere di accesso che ritardino eventuali controlli di polizia giudiziaria e quant'altro).Né, comunque, il provvedimento spiega in che modo l'esistenza di questo complesso abitativo possa aggravare il pesante condizionamento della famiglia Sangermano nel piccolo contesto territoriale della frazione di Livardi, limitandosi al riferimento al significato altamente simbolico del potere criminale egemone da esso assunto, che, però, potrebbe connotare tutte le abitazioni di mafiosi, soprattutto se capi.

E' assolutamente carente l'accertamento di un concreto ed attuale periculum in mora, e, quindi, dell'effettiva e non generica possibilità che tali abitazioni, se non sottratte alla disponibilità del nucleo familiare Sangermano, assumano carattere strumentale per l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze dei fatti di reato ipotizzati o per l'agevolazione di altri reati.

4. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1959 avverso l'ordinanza del 20/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, costituito ex art.324 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 19 ottobre 2022, avente ad oggetto le quattro unità abitative site in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Livardi, intestate a [OSCURATO:PERSONA]. Osserva l'ordinanza impugnata come il provvedimento di sequestro si giustifichi in ragione della sussistenza del fumus dei reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di numerosi reati scopo, contestati ad Agostino e [OSCURATO:PERSONA], figli della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che il sequestro preventivo è stato disposto nella duplice forma del sequestro di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., al fine di impedire la prosecuzione dei reati, e di cui al comma 2 della stessa norma, in vista delle confische obbligatorie ex artt. 240-bis e 416-bis, comma settimo, cod. pen. Quanto a questo secondo profilo, ritiene che non vi siano in atti elementi concreti che possano fondare una prognosi di mem confiscabilità all'esito del processo, non essendo stata individuata alcuna circostanza che comprovi iniziative distrattive in corso; e per tale motivo annulla il sequestro in relazione a detto profilo, ritenendo in tale decisione assorbita ogni questione relativa al requisito della sproporzione sollevata dalla difesa. Con riguardo al primo profilo, osserva che il provvedimento va confermato solo con riferimento ai beni la cui disponibilità possa consentire la prosecuzione o l'amplificazione delle conseguenze dei reati in accertamento. Rileva, pertanto, che le quattro unità immobiliari oggetto di sequestro costituiscono, appunto, il "quartier generale" del clan facente capo ai Sangermano, in progressiva contrapposizione ai clan Cava e Fabbrocino, non solo perché nel tempo sono state trasformate in ville con piscina, luogo di residenza dei fratelli Sangermano e delle loro famiglie, ma anche perché rivestono un significato altamente simbolico del potere criminale egemone su tutto il territorio. Aggiunge, a tale ultimo riguardo, che ciò è documentato dal contenuto delle captazioni, relative a un vero e proprio pellegrinaggio degli associati presso le case dei Sangermano, per ricevere disposizioni e rendicontare sui guadagni illeciti e sui reinvestimenti, e nelle quali gli affiliati parlano di dette abitazioni come la "roccaforte loro"; ed è, altresì, testimoniato dal parroco della chiesa di [OSCURATO:PERSONA], che il 5 giugno 2016 era stato costretto ad abbandonare la processione poiché la statua della Madonna era stata fatta inchinare dinanzi all'abitazione dei fratelli Sangermano, a riprova del pesante condizionamento di detta famiglia nel piccolo contesto territoriale della frazione di Livardi. L'ordinanza conclude col ritenere, pertanto, giustificato il sequestro in funzione impeditiva del complesso abitativo (diversamente dai rapporti finanziari ed assicurativi intestati alla ricorrente, in relazione ai quali annulla il decreto di sequestro preventivo). 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. per apparenza motivazionale, per violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. per omessa motivazione circa il periculum in mora, per violazione degli artt. 27 e 41 Cost. e per assoluta mancanza di motivazione in relazione alla memoria difensiva depositata in udienza. Lamenta la difesa che l'ordinanza di riesame: - non precisa le ragioni per le quali, permanendo un rapporto di contiguità, prossimità tra il bene e gli indagati, si possa incoraggiare la prosecuzione dell'azione delittuosa o addirittura agevolarla o favorire la commissione di ulteriori reati; - non considera che [OSCURATO:PERSONA] è l'intestataria dei beni e non è convivente con i figli per come risulta dallo stesso decreto di sequestro preventivo; - non si confronta con la memoria difensiva, la relazione tecnica e i documenti ad essa allegati, da cui emergeva che i beni non erano dei figli ci ad essi riconducibili e che, quindi, la loro restituzione all'avente diritto non avrebbe potuto protrarre o aggravare le conseguenze dei reati loro contestati; - dà vita ad una motivazione meramente apparente laddove parla di roccaforte dei Sangermano. Rileva, invero, il difensore che, come dimostrato dalla relazione tecnica, alcuna trasformazione è stata apportata all'abitazione che è nata ed è stata classificata come A7 (abitazione in villini); e che apparente è anche il riferimento motivazionale ad un inchino per un'abitazione di poco distante dalla piazzetta, dove era solita sostare durante la processione la statua della Madonna. Aggiunge che anche la funzione impeditiva, in relazione alla quale il sequestro preventivo risulta salvato, avrebbe imposto la motivazione sul periculum in mora, con riguardo a specifiche circostanze di Fatto da indurre a ritenere altamente probabile ed imminente l'utilizzo della res in funzione strumentale ad un aggravamento o alla protrazione delle conseguenze dei reati. Motivazione che, invece, nel caso in esame è mancante o comunque solo apparente. 3. La difesa deposita, inoltre, motivi nuovi in cui deduce violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., per difetto del presupposto di pertinenzialità del bene rispetto ai reati contestati, per assenza di un pericolo di progressione criminosa dotato dei criteri di concretezza ed attualità e per carenza di motivazione in ordine ai criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura. Dopo avere ripercorso la giurisprudenza di legittimità relativa a tali requisiti del sequestro preventivo, il difensore lamenta l'illegittimità del sequestro della casa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto pure a volerla ritenere roccaforte del clan, l'assenza dei Sangermano dalla stessa depotenzia il dato fino ad annullarlo del tutto. Rileva che non se ne può sostenere la pertinenzialità rispetto ai reati contestati, in quanto la casa risulta acquistata dall'intestataria con i propri fondi e facendo ricorso a mutui bancari in proprio favore. Si duole dell'apparenza motivazionale sul condizionamento correlato al complesso abitativo, che non si confronta con le censure difensive escludenti qualsiasi nesso di ingerenza, commistione e pertinenzialità; e della carenza di accertamento dell'effettiva possibilità che l'abitazione, avuto riguardo alla sua intrinseca natura e alle circostanze dei fatti di reato contestati provvisoriamente, assuma carattere per l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze degli stessi. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Va preliminarmente osservato come, in subiecta materia, il ricorso per cassazione sia limitato alla denuncia di eventuali violazioni di legge (vedi art. 325, comma 1 cod. proc. pen.), per cui non possono essere censurati in questa sede né vizi di motivazione, né profili ricostruttivi in fatto. .q)1 3 3. Ciò posto, il Collegio considera le argomentazioni della conferma del sequestro preventivo impeditivo offerte dal Tribunale del riesame espressione di apparenza e/o assenza motivazionale. Le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l'imposizione della misura stessa e per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo ( Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999, P.m. in proc. Coppola ed altri, Rv. 215089). Cosa, quindi, che può essere anche in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, se la sua libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 5, n. 20046 del 26/04/2023, Ierace, non massimata). In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum ,1/2 mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173). Nel provvedimento in esame il sequestro del complesso abitativo, costituito da quattro unità immobiliari, di proprietà della madre dei fratelli Sangermano, ma che si assumono in uso a questi ultimi, a capo dell'omonimo clan, viene confermato sul rilievo che lo stesso costituisca il "quartier generale", rectius la "roccaforte" dell'organizzazione criminale. Nulla viene, però, detto, a parte il riferimento all'andirivieni dalle abitazioni dei Sangermano e lo sporadico utilizzo del termine roccaforte nelle conversazioni, circa eventuali trasformazioni di normali abitazioni in roccaforte di un clan (ad esempio tramite l'installazione di sistemi di videosorveglianza o comunque di barriere di accesso che ritardino eventuali controlli di polizia giudiziaria e quant'altro).Né, comunque, il provvedimento spiega in che modo l'esistenza di questo complesso abitativo possa aggravare il pesante condizionamento della famiglia Sangermano nel piccolo contesto territoriale della frazione di Livardi, limitandosi al riferimento al significato altamente simbolico del potere criminale egemone da esso assunto, che, però, potrebbe connotare tutte le abitazioni di mafiosi, soprattutto se capi. E' assolutamente carente l'accertamento di un concreto ed attuale periculum in mora, e, quindi, dell'effettiva e non generica possibilità che tali abitazioni, se non sottratte alla disponibilità del nucleo familiare Sangermano, assumano carattere strumentale per l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze dei fatti di reato ipotizzati o per l'agevolazione di altri reati. 4. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia p
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