CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 23634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troASREM - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 260/2022depositata il 03/11/2022.Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicazione 21/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 260/2022, pubblicata in data 3 novembre 2022,la Corte d'appello di Campobasso, nella regolare costituzione dell'ap-pellato [OSCURATO:PERSONA]. FRAN-[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (di seguito, per brevità “CENTRO”), ha accoltoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] –ASREM (di seguito, per brevità “ASREM”) avverso la sentenza del Tri-bunale di Campobasso n. 504/2019, pubblicata in data 2 settembre2019.2. Il CENTRO aveva agito al fine di conseguire il pagamento di pre-stazioni sanitarie rese in regime di accreditamento negli anni 2011,2012 e 2013.Con la decisione di primo grado, il Tribunale aveva condannatoASREM al pagamento in favore del CENTRO della somma di €24.786,40, quale credito residuo sulla quota regionale relativa all'anno2013 e della somma di € 458.697,91 quale credito residuo della quotaextraregionale relativo agli anni 2011/2013.3. La Corte d'appello, in particolare, ha accolto il motivo di gravamecon il quale ASREM veniva a dedurre la propria carenza di legittima-zione passiva, assumendo che il soggetto obbligato al pagamento delleprestazioni sanitarie in regime di accreditamento era da individuarsinon nella stessa ASREM, bensì nella Regione Molise, ai sensi dell'art.1, comma 10, D.L. n. 324/1993 (conv. con Legge n. 423/1993).La Corte territoriale - dopo aver ritenuto ammissibili le deduzioni inordine alla legitimatio ad causam, sebbene le stesse fossero state sol-levate per la prima volta in grado di appello, trattandosi di profilo rile-Sez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicazione 21/07/2026vabile d'ufficio in quanto integrante una condizione dell'azione – harichiamato le decisioni assunte da questa Corte in materia, eviden-ziando la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sa-nitarie in regime di convenzione, e competenza al pagamento dellestesse prestazioni, ed osservando che la “regionalizzazione” della sa-nità - realizzata con il D. Lgs. n. 502/1992 - rendeva necessario l'esamedella distribuzione delle competenze operato dalle singole legislazioniregionali.La Corte d'appello, pertanto, ha evidenziato che, a differenza delcaso di altre Regioni, nel caso della Regione Molise la regola generalefissata dall'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 non risultava superatadalla normativa regionale di cui alla L.R. Molise n. 18/2008, in quantotale ultima disciplina – ed in particolare l'art. 25 – non contemplavauna espressa designazione normativa o amministrativa dell'ASREMquale ente incaricato del pagamento.Ha osservato la Corte che le previsioni della Legge regionale si li-mitano a disciplinare il sistema degli accordi contrattuali e a ripartire lecompetenze tra Regione e ASREM, senza individuare quest'ultimaquale soggetto finanziatore o debitore delle prestazioni.Esaminando, a questo punto, il contenuto del “contratto/accordocontrattuale per lo svolgimento di prestazioni assistenziali” del 5 luglio2011, posto a fondamento della domanda dell'odierna ricorrente, laCorte d'appello ha osservato che esso, pur essendo stato sottoscrittodal Direttore Generale dell'ASREM “per la Regione/ASREM”, non conte-neva alcuna espressa individuazione dell'ASREM quale soggetto incari-cato del pagamento delle prestazioni ed ha pertanto concluso che ilcontratto era stato concluso in attuazione di quanto previsto dall'art.8-quinquies, comma 2, D. Lgs. n. 502/1992 e che la partecipazione allaconvenzione del rappresentante dell'ASREM non comportava - in man-Sez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicazione 21/07/2026canza, nello stesso atto, dell'individuazione dell'ASREM quale soggettoincaricato del pagamento delle prestazioni rese dalla struttura accredi-tata - deroga alla previsione di cui all'art. 1, comma 10, D.L. n.324/1993.La Corte, parimenti, ha escluso che a diverse conclusioni si potessepervenire né sulla base dell'art. 3, comma 2, lett. b), L.R. Molise n.9/2005 né in forza dei provvedimenti dirigenziali dell'ASREM di liquida-zione di acconti in favore dell'odierna ricorrente, in quanto, in questosecondo caso, i provvedimenti risultavano privi di una chiara attribu-zione della gestione delle risorse finanziarie.Accolto il gravame, la Corte d'appello, in conseguenza della riformaintegrale della sentenza di primo grado, ha accolto parimenti la do-manda di restituzione delle somme versate dall'ASREM in esecuzionedella sentenza di prime cure.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Campo-basso ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]– ASREM.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “nullità della sentenzanella parte in cui ha rinvenuto il difetto di legittimazione passiva inpresenza di un giudicato interno, in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 e 5 c.p.c.”.Sez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicazione 21/07/2026Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di Ap-pello ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva dell'A-SREM, omettendo di rilevare il giudicato interno formatosi nel giudiziodi primo grado.Evidenzia il ricorso che il Tribunale di Campobasso, nella sentenzadi primo grado, aveva implicitamente dichiarato la cessazione della ma-teria del contendere con riferimento alla parte di credito già soddisfattadall'ASREM nel corso del giudizio, in tal modo riconoscendo la legitti-mazione passiva dell'odierna controricorrente, senza che tale capo, an-corché implicito, sia stato oggetto di impugnazione, con conseguenteformazione del giudicato interno sul punto.Argomenta il motivo che, dalla mancata impugnazione della statui-zione di prime cure, deriva l'acquiescenza in ordine alla legittimazionepassiva dell'ASREM, con la conseguenza che l'eccezione di difetto dilegittimazione passiva, sollevata per la prima volta in appello e limita-tamente alla somma residua, avrebbe dovuto essere considerata inam-missibile.1.2. Con il secondo motivo – formulato in via subordinata rispettoal primo - il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,la violazione o falsa applicazione degli artt. 115; 116 e 229 c.p.c. non-ché nullità della sentenza.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa non avrebbevalutato l'ammissione implicita - a carattere confessorio – desumibiledal pagamento parziale delle somme richieste, eseguito spontanea-mente dall'odierna controricorrente nel corso del giudizio di primogrado.Evidenzia ulteriormente il ricorso che anche con l'atto di appello,ASREM avrebbe chiesto la restituzione delle somme pagate solo alnetto di quanto già versato nelle more, in tal modo riconoscendo, conSez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicazione 21/07/2026valore confessorio, di essere il soggetto munito di legittimazione pas-siva.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma10, D.L. n. 324/1993; 25, L.R. Molise n. 18/08; 3, L.R. Molise n. 9/05;8-quinquies, comma 1, D. Lgs. n. 502/1992; 1372 c.c.Si censura la decisione impugnata per non aver rilevato e valutatouna serie di circostanze che evidenziavano la legittimazione passivadell'odierna controricorrente, e cioè che: 1) il contratto del 5 luglio2011 era stato sottoscritto dalla Regione Molise e dall'ASREM qualecentro unitario di imputazione; 2) nel contratto le obbligazioni venivanoassunte dall'ASREM; 3) tutti i pagamenti erano stati resi dall' ASREM;4) la Regione Molise aveva trasferito, per ciascun anno di interesse, lerelative risorse alla ASREM; 5) ASREM aveva adottato i provvedimenticon i quali parte delle somme dovute era stata trattenuta in via caute-lativa.Il ricorso, ulteriormente, richiama la disciplina di cui agli artt. 1,comma 10, D.L. n. 324/1993; 25, L.R. Molise n. 18/2008; 3, L.R. Mo-lise, n. 9/2005, per evidenziare che è proprio l'odierna controricorrentea rivestire la qualità di “ente incaricato del pagamento del corrispettivo”ex art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, in quanto unico ente deputatoalla gestione operativa del servizio sanitario e al pagamento delle pre-stazioni ed in quanto destinataria dei trasferimenti finanziari regionali.Deduce, infine, la violazione dell'art. 1372 c.c., per avere la Corteterritoriale omesso di rilevare che la sottoscrizione del contratto daparte di ASREM comportava l'assunzione da parte della medesima delleobbligazioni previste dal contratto stesso.2. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.Sez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026Inammissibile è il richiamo all'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c.,dal momento che – a tacer di ogni altra considerazione – il ricorso, inspregio alla regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., omette di pre-cisare se il profilo in questione sia stato oggetto di discussione tra leparti né la sede in cui ciò sarebbe avvenuto (Cass. Sez. Un., Sentenzan. 8053 del 7/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017).Infondate sono, invece, le deduzioni riferite all'ipotesi di cui all'art.360, n. 4).Anche a non voler considerare il fatto che la ricorrente, pur lamen-tando una ipotetica violazione del giudicato, ha persino omesso di de-durre la violazione dell'art. 2909 c.c. ed anche a non voler considerareil fatto che lo stesso ricorso viene ad affermare che la statuizione dicessazione della materia del contendere sarebbe “implicita”, si deverilevare che nella specie non risulta ravvisabile – neppure ipotetica-mente – la formazione di alcun giudicato.Questa Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito che, ai fini dellaselezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzionee, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, deve farsiriferimento alla nozione giurisprudenziale di "minima unità suscettibiledi acquisire la stabilità del giudicato interno", la quale individua la se-quenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico,ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sottouna norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la con-seguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa es-sere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazionemotivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'in-tera statuizione (Cass. Sez. L - Sentenza n. 32683 del 7/11/2022;Cass. Sez. L - Sentenza n. 28565 del 3/10/2022; Cass. Sez. L - Ordi-Sez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026nanza n. 16853 del 26/06/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783del 8/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017;Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 4/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenzan. 16583 del 28/09/2012).È evidente, allora, che, tornando al caso in esame, è lo stesso ri-corso ad evidenziare la totale carenza dei minimi presupposti per ilformarsi di un giudicato, che risulta poi definitivamente escluso dallamera constatazione del fatto che l'odierna controricorrente aveva pro-posto gravame avverso la decisione di prime cure proprio con riferi-mento al difetto di legittimazione passiva – rectius carenza di titolaritàdel lato passivo del rapporto dedotto in giudizio (Cass. Sez. Un. - Sen-tenza n. 34301 del 27/12/2025) – in tal modo precludendo il formarsidel giudicato sulla propria legittimazione sostanziale.3. Parimenti non meritevole di accoglimento è il secondo motivo.Infatti, anche nel caso del motivo ora in esame – e per le stesseragioni – risulta del tutto inammissibile il richiamo all'ipotesi di cuiall'art. 360, n. 5), c.p.c., mentre infondato è il dedotto vizio ex art.360, n. 4), c.p.c., dal momento che, diversamente da quanto sostenutonel ricorso, la semplice assenza della richiesta, da parte dell'odiernacontroricorrente, della restituzione di quanto da essa stessa pagatonelle more del giudizio di primo grado – essendo stata richiesta la ri-petizione unicamente della somma oggetto di statuizione di condannada parte del giudice di prime cure – non può in alcun modo essereequiparata ad una dichiarazione a carattere confessorio, sol che si con-sideri che la domanda di ripetizione di quanto già pagato in precedenzaben avrebbe potuto essere formulata dall'odierna controricorrente inseparata sede.4. Fondato, nei limiti che ci si appresta a specificare, è, invece, ilterzo motivo.Sez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026Il motivo non può trovare accoglimento quanto alla deduzione exart. 360, n. 5), c.p.c., dal momento che tutti i profili di cui l'odiernaricorrente censura l'omesso esame non costituiscono “fatti” storici, mavengono ad integrare il quadro probatorio sulla cui scorta la Corte ter-ritoriale era chiamata a valutare il profilo della legittimazione passivasostanziale – rectius titolarità del lato passivo dell'obbligazione – dell'o-dierna controricorrente.Da questo punto di vista, allora, il motivo si traduce in una censuraper omessa valutazione di elementi probatori ed indiziari; censurainammissibile in quanto non è riconducibile al paradigma di cui all'art.360, n. 5), c.p.c. l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancor-ché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie - né ilcattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valuta-zione delle prove non aventi natura legale (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n.30837 del 25/11/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 34787 del 28/12/2024; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024), rientrando,semmai, nel suddetto paradigma unicamente l'ipotesi – ben diversa –di travisamento della prova (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 5792 del5/03/2024).Il motivo risulta invece fondato quanto al dedotto vizio ex art. 360,n. 3), c.p.c.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente sancito il prin-cipio di diritto in forza del quale la legittimazione passiva nelle azionipromosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime diconvenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quin-ques, D. Lgs. 502/92, spetta a queste ultime, a meno che - ai sensidell'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, convertito in legge n. 423/1993 - non vi sia una disposizione della legge regionale o un provvedi-mento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambito contrat-Sez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026tuale) che indichino un diverso ente incaricato del pagamento per leannualità in questione (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 34301 del 27/12/2025).A tale approdo questa Corte è giunta in primo luogo sulla scorta diun'interpretazione letterale del dettato normativo, concludendo che, inassenza dell'esplicita indicazione di un «ente incaricato del pagamentodel corrispettivo», la legittimazione passiva rispetto alla pretesa dellastruttura convenzionata deve essere ravvisata in capo all'unità o all'a-zienda sanitaria locale territorialmente competente, quale parte delrapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati.Si è, del resto, ulteriormente rilevato che “la fonte dell'obbligazionepecuniaria dedotta in giudizio è il contratto tra la ASL, ente pubblicodotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale (art. 3, comma1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992) e la struttura (autorizzata e) accreditata,che opera come strumento funzionale alla regolazione degli aspetti pa-trimoniali del rapporto (Cass. n. 29472 del 14/11/2024)”, con la con-seguenza che – in virtù della regola generale di cui all'art. 1372, se-condo comma, c.c., per cui il contratto non può produrre effetti neiconfronti dei terzi, fatti salvi i casi previsti dalla legge – il contratto trala struttura accreditata e l'ASL non può determinare l'insorgenza di ob-bligazioni in capo ad altri soggetti come ‒ nel caso che viene qui inrilievo, ma che era oggetto anche della decisione delle Sezioni Unite –in capo alla Regione.È ben vero – hanno proseguito le Sezioni Unite – che l'art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 contempla effettivamente la possibilità che il pa-gamento del debito facente capo alla ASL sia demandato a un entediverso da quello che ha stipulato la convenzione, e precisamente a unente «incaricato del pagamento», e tuttavia, “ciò non implica (…) lanecessaria identificazione dell'ente suddetto - «incaricato del paga-Sez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026mento» - nell'ente finanziatore e quindi sempre nella Regione, la qualeappresta i fondi necessari al finanziamento delle prestazioni svolte inregime di accreditamento”, in quanto proprio l'art. 1, comma 10, D.L.n. 324/1993 “fa riferimento all' «ente incaricato del corrispettivo», nonall'«ente finanziatore», né individua espressamente la Regione comel'Ente incaricato del pagamento delle prestazioni rese dalle strutture inregime di convenzione”, laddove “se il Legislatore avesse voluto fareriferimento alla Regione, in quanto Ente finanziatore, lo avrebbeespressamente dichiarato, semplificando l'interpretazione”.Le Sezioni Unite hanno quindi osservato che “seguendo tale inter-pretazione, si dovrebbe ritenere che, pur in mancanza di una specificadisposizione legislativa (sulla falsariga di quella che, per esempio, de-terminò la successione delle regioni nei debiti e crediti facenti capo allesoppresse USL: art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 e art. 2, comma 14, l.n. 549/95), sia ipotizzabile, in capo alla Regione, rimasta estranea allaconvenzione, una sorta di «posizione di garanzia» rispetto ai debiti con-tratti dalle ASL in forza della generale responsabilità patrimoniale con-seguente all'inadempimento di un'obbligazione assunta nell'ambito diun rapporto contrattuale”.Conseguenza di tale percorso ermeneutico è la conclusione per cuila legittimazione passiva della contraente Asl può essere esclusa soloda uno specifico atto di «incarico» adottato con delibera della stessaRegione, incarico in assenza del quale “gli effetti del contratto conclusotra ASL e struttura accreditata non possono riverberarsi, secondo leregole generali civilistiche, nei confronti (e, dunque, in danno) di unsoggetto terzo (vale a dire la Regione)”.Rispetto all'orientamento sin qui delineato – che ha trovato succes-siva conferma in Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16817 del 2026, con ampiamotivazione – la decisione della Corte d'appello di Campobasso risultaSez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicazione 21/07/2026essersi mossa in senso diametralmente opposto, in quanto ha affer-mato che, in assenza di diversa indicazione desumibile dal quadro nor-mativo o da un provvedimento dell'autorità regionale, l'Ente tenuto alpagamento delle prestazioni rese dalla struttura accreditata doveva es-sere individuato nella Regione, e non nell'odierna controricorrente.Si tratta di affermazione che viene a basarsi su un'impostazione difondo sostanzialmente rovesciata rispetto a quella oggetto dell'inse-gnamento di questa Corte, risultando evidente che, dando applicazionea quest'ultimo, la Corte territoriale sarebbe dovuta giungere alla con-clusione per cui - in assenza delle specifiche indicazioni già individuatedalle Sezioni Unite - il soggetto obbligato al pagamento delle presta-zioni era proprio l'odierna controricorrente.Né vale replicare – come fa la controricorrente stessa in memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c. proprio in considerazione della recente deci-sione delle Sezioni Unite – che “La Corte d'Appello di Campobasso hafatto esattamente ciò che le Sezioni Unite richiedono: ha scrutinato lanormativa regionale molisana e ha accertato che né la L.R. n. 9/2005né la L.R. n. 18/2008 contengono una designazione dell'ASReM qualeente incaricato del pagamento delle prestazioni erogate dalle struttureprivate accreditate.”.Anche tale tesi, invero, sembra muoversi su un filo argomentativoopposto a quello fatto proprio dalle Sezioni Unite, in quanto continua apostulare che la legittimazione passiva sostanziale dell'odierna contro-ricorrente presupponesse una sua espressa designazione in tal senso,sussistendo altrimenti in via generale la legittimazione passiva sostan-ziale della Regione.Per contro, va ribadito che – alla luce dell'insegnamento delle Se-zioni Unite – è, semmai, l'attribuzione alla Regione della veste di sog-getto obbligato che avrebbe dovuto basarsi sulla verifica dell'esistenzaSez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 29294/2022Numero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 23634/2026Data pubblicazione 21/07/2026o di una disposizione della legge regionale o di un provvedimentodell'autorità regionale – quest'ultimo a condizione che fosse richiamatoin ambito contrattuale – che tale veste alla regione medesima venisseeffettivamente ad assegnare, trovando, diversamente, applicazione ilprincipio che attribuisce la legittimazione passiva sostanziale all'a-zienda sanitaria.Verifica che la decisione impugnata ha pertanto operato applicandouna regola generale errata e che, a questo punto, dovrà nuovamenteessere effettuata dal giudice del rinvio seguendo il principio enunciatodalle Sezioni Unite.5. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al terzo motivo, respintiprimo e secondo motivo, e la decisione impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione,la quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giu-dizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti primo e se-condo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giu-dizio di cassazione, alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa com-posizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 25 giugno 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 29294/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 13 di 13