CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2021
Cassazione n. 05743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente -ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto correggersi l'errore. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte afferente il dispositivo della sentenza di questa Corte, Sezione Quinta penale, n. 28324/21, pronunciata nel procedimento R.G.N. n. 5847/20, depositata il 21 luglio 2021, che ha deciso il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contiene un errore materiale laddove è scritto" con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di L'Aquila", anziché l'espressione corretta " con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia". 2. Il dispositivo letto in udienza e riportato nel ruolo dell'udienza, al pari di quello della sentenza documento, nonché il rigo 24 a pag. 5 della medesima sentenza documento, devono essere, dunque, corretti nel senso che laddove si legge" Corte di Appello di L'Aquila", deve leggersi "Corte di Appello di Perugia". P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo letto in udienza e riportato sul ruolo e quello della sentenza, nonché il rigo 24 a pag. 5 della medesima sentenza documento n. 28324/2021 del 27.5.2021, nel senso che laddove leggesi "Corte d'Appello di L'Aquila", leggasi "Corte D'Appello di Perugia". Manda alla Cancelleria per le relative annotazioni. Così deciso il 22/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE