CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 gennaio 1978 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 marzo 1989 avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 5 luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] RacIdusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Perugia ha confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia inframuraria ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziati del reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione di 8,414 KG di eroina, realizzata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, tra loro costituita in uno a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Propone ricorso, nell'interesse di Omorowa e Oviasuyi, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e adduce violazione di legge e vizio di motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica oltre che carente in relazione alla ritenuta gravità indiziaria della provvisoria imputazione associativa avuto riguardo alla configurabilità in sé dell'associazione, dovendo la contestazione riferibile ai tre ricorrenti al più chiudersi all'interno dei confini tracciati dal concorso nella detenzione dell'eroina rinvenuta nella disponibilità immediata dell'Oviasuyi (separatamente tratto in arresto per tale fatto). In particolare, nel ricorso si lamenta la mancata considerazione assegnata ad alcune emergenze indiziarie puntualmente segnalate con i motivi, anche aggiunti, prospettati in sede di riesame, che se valorizzate, avrebbero c:onsentito ai giudice della cautela di ascrivere ai due ricorrenti unicamente l'importazione, la gestione e la rivendita dell'eroina rinvenuta presso l'immobile locato dall'Omorowa e di ritenere la mera occasionalità del contributo prestato da Isibor, frutto di una pregressa conoscenza con il solo Omorowa. Per altro verso si segnala la contraddittorietà e la manifesta incongruenza logica degli snodi essenziali dell'argomentare tracciato dal Tribunale a sostegno della ritenuta configurabilità dell'ipotesi associativa, frutto anche di una travisata lettura delle emergenze probatorie con riguardo, in particolare, ai tratti prospettici della asserita programmazione comune, tratti da una conversazione captata che non dava conto di un effettivo accordo associativo in tal senso assunto dai sodali ma di un mero auspicio dell'Isibor, intercettato nell'occasione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza dei rilievi prospettati dal ricorso in ordine alla tenuta motivazionale del provvedimento impugnato, destinata ad influire sulla configurabilità della provvisoria imputazione associativa ascritta ai due ricorrenti porta all'annullamento con rinvio del provvedimento impugnai:o. 2. Giova premettere che l'associazione contestata ai due ricorrenti (oltre che a [OSCURATO:PERSONA]) ha una composizione soggettiva basica perché composta da sole tre persone (non se ne emarginano altre, neppure indicate come ignote, una volta esclusa dal Giudice per le indagini preliminari la intraneità della Okuange, compagna dell'Isibor). La relativa azione illecita, alla luce delle emergenze di indagine, ruota, esclusivamente, intorno alla detenzione dell'ingente carico di eroina contestata con l'altro capo di imputazione riferito sempre agli odierni ricorrenti ( in concorso con l'Isibor e la OKuange); detenzione rispetto alla quale ne è pacifica l'immediata riconducibilità agli interessi criminali dell'Omorowa, dominus incontrastato dell'agire illecito che occupa, pacificamente coadiuvato, inizialmente, nella relativa gestione dall' Oviasuyi, che ne curava la collocazione sul mercato in assenza del primo (che all'epoca dei fatti non si trovava in Italia) e su indicazioni dello stesso. La figura del terzo sodale, l'[OSCURATO:PERSONA], si incunea infatti in una cornice delittuosa già tracciata dagli agiti dei due asseriti sodali, legata alla gestione della detta sostanza; in particolare, quest'ultimo entra in gioco allorquando la sede di collocazione della sostanza (un appartamento di fatto locato dall'Omorowa all'interno del quale venivano custoditi anche i proventi della attività di spaccio, rinvenuti in misura di oltre 80.000 euro in occasione dell'arresto dell'Oviasuyi), venne fatta oggetto di attenzione nel corso delle indagini, imponendo il trasferimento dell'eroina presso l'abitazione del suddetto (trasporto curato con la compagna Okuange). Sempre l'Isibor, su indicazione dell'Ornorowa e d'accordo con l'altro asserito componente, avrebbe poi curato la ricollocazione della sostanza presso l'originario immobile di deposito, all'interno della quale venne rinvenuta al momento dell'arresto dell'Oviasuyi. 3. Siffatte emergenze non sono contrastate dalla difesa dei ricorrenti, che, piuttosto, contesta la possibilità di addivenire, sulla base delle risultanze indiziarie acquisite e valorizzate dal provvedimento impugnato, alla configurabilità, seppur nei termini della mera gravità indiziaria, dell'ipotesi associativa in luogo del mero concorso nella detenzione della citata sostanza, parimenti ascritto ai tre asseriti sodali. 4. In questa ottica, è noto che nella visione interpretativa di questa Corte, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso - avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti - e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti - che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio-, ma, soprattutto, nell'esistenza di una organizzazione, fatta di uomini e mezzi, che, per quanto rudimentale, abbia delle connotazioni strutturali da farla ritenere adeguata e funzionale alla realizzazione concreta del comune programma criminale (sul tema, per tutte, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008). 5. Il motivare steso dal Tribunale a conferma della sussistenza dell'associazione contestata ai due ricorrenti non si attaglia ,compiutamente alle superiori indicazioni di principio. 6. A sostegno della ritenuta configurabilità dell'associazione, definita secondo ruoli di organizzazione e direzione ascritti all'Omorowa e meramente esecutivi assegnati agli altri due sodali, il provvedimento impugnato ha evidenziato: che l'attività connessa al traffico dell'eroina era operativa da lungo tempo e che si era concretata in una serie indeterminata di cessioni realizzate ancora prima della perquisizione del 13 aprile prodromica all'arresto dell'Oviasuyi; che il sodalizio aveva continuato la propria attività anche dopo tale ultimo fatto, che aveva determinato il rientro in Italia dell'Omorowa e la prosecuzione della commercializzazione illecita grazie alla sostanza detenuta dall'Isibor; ancora, che l'affectio societatis poteva essere ricavato inferenzialmente dall'interesse mostrato dai sodali rispetto alla necessità di affrontare le spese legali legate alla detenzione dell'Oviasuyi e che il gruppo aveva una prospettica futura, supportata dalla possibilità dell'Isibor di assurgere a ruoli e mansioni ancora più rilevanti, cosi da divenire il braccio destro dell'Omorowa. 7. L'argomentare svolto a sostegno di tali snodi logici addotti a supporto della ritenuta gravità indiziaria riferita all'imputazione associativa lascia evidentemente a desiderare, sul piano della forza inferenziale del ragionamento seguito nonché della linearità del motivare rispetto alle stesse emergenze indiziarie poste in evidenza nel provvedimento impugnato. 7.1. In primo luogo, non può non rimarcarsi che la basica composizione soggettiva dell'associazione, il riscontro di un'unica ipotesi delittuosa chiamata a supportare il programma comune e il margine temporale piuttosto ristretto dell'attività coperta da indagine imponevano nel caso una argomentazione ancor più stringente dei tratti distintivi essenziali dell'ipotesi associativa, nell'ottica volta al raffronto e alla distinzione con il mero concorso in occasionali e comune azioni delittuose (qui unicamente quella pacificamente riconosciuta dagli stessi ricorrenti). Per quanto già evidenziato, occorreva, in particolare, argomentare, con la puntualità imposta dalle citate connotazioni fattuali della vicenda a giudizio, sulla presenza di un accordo programmatico destinato ad esondare gli argini della singola ipotesi delittuosa riscontrata; occorreva, ancora, mettere in evidenza la presenza di una stabile struttura organizzativa destinata a supportare ma anche a confermare in via logica le connotazioni programmatiche dell'accordo occorso tra i sodali. 7.2. Il provvedimento impugnato difetta, in primo luogo, di qualsivoglia approfondimento argomentativo in relazione ai riscontri fattuali destinati a confermare la sussistenza di una stabile struttura organizzativa, fatta di mezzi e uomini. Implicitamente se ne potrebbe ricavare il portato dai tratti del relativo motivare nei quali si evidenzia la presenza di un punto logistico di riferimento dell'azione criminale (l'appartamento di via del Lavoro 72, luogo di deposito della sostanza e di collocazione anche della cassa comune); o ancora dalla nitida ripartizione dei ruoli, descritta dal Tribunale secondo puntuali collocazioni gerarchiche (con Omorowa posto al vertice). 7.2.1. Si tratta, tuttavia, di situazioni in fatto che non solo il Tribunale non emargina espressamente a sostegno di tale profilo imprescindibile sul piano della rilevanza assunta nel concludere per la configurabilità dell'associazione; e che, a ben vedere, possono certamente ritenersi compatibili anche con il mero concorso nella detenzione della sostanza di cui all'altro capo di imputazione provvisoria ascritto ai ricorrenti, soprattutto in situazioni connotate da una così ristretta cerchia di compartecipi. La gestione di un deposito dove collocare la merce illecita e custodire i proventi collegabili alla stessa nonché una ripartizione di ruoli all'interno di una comune iniziativa criminale, sono infatti tutti profili perfettamente compatibili con la mera ipotesi concorsuale, senza necessariamente portare, sul piano inferenziale, alla configurabilità dell'associazione, soprattutto quando sul punto il giudice del merito abbia integralmente trascurato di rimarcarne il portato differenziale. 7.3. Le esplicite argomentazioni addotte a sostegno della ipotesi associativa sono del resto tutt'altro che dirimenti sul piano della tenuta logica del giudizio reso in termini di ritenuta gravità indiziaria della contestazione associativa. 7.3.1. E così, la consolidata azione illecita nel campo della commercializzazione dell'eroina e più marcatamente quellla immediatamente inerente alla gestione del carico (in parte rinvenuto) al momento dell'arresto del Oviasuyi, sono chiaramente riferibili, per quanto emerge dalla stessa lettura del provvedimento contrastato, alle sole posizioni dei due odierni ricorrenti e non anche all'Isibor. La lettura compiuta delle emergenze messe in evidenza dai giudici della cautela consente di descrivere l'Omorowa quale soggetto certamente intraneo al narcotraffico internazionale, canale di approvvigionamento della eroina detenuta e dominus nella gestione della relativa commercializzazione, materialmente curata dal Oviasuyi ma sempre secondo le indicazioni del primo. Non emergono, per contro, puntuali cenni a condotte riferibili all'Isibor prima del suo ingresso nel campo di scrutinio coperto dall'indagine, verificatosi allorquando occorreva trasferire la sostanza dal deposito originario al proprio appartamento. Di certo quest'ultimo è un uomo con il quale l'Omorowa intratteneva pregressi rapporti: lo evidenzia il provvedimento facendo leva su dichiarazioni dello stesso captate nel corso dei colloqui e lo si comprende anche dalla fiducia accordatagli nel custodire temporaneamente la parte più rilevante della sostanza. Ma non vi sono elementi richiamati per evidenziare una compartecipazione del detto Isibor nella gestione del citato carico illecito in epoca precedente all'evenienza legata alla necessità di provvedere al temporaneo trasloco della stessa.Nei frangenti successivi all'intervento del terzo componente della ritenuta associazione, temporalmente molto circoscritti (si tratta dei pochi giorni che precedono l'arresto dell'Oviasuyi), è pacifica la collaborazione dei tre, sempre dominata dalla presenza predominante dell'Omorowa: ma manca ogni specifico coinvolgimento dell'Isibor in fatti inerenti alla commercializzazione della sostanza in questione, se non quello della ricollocazione della stessa nuovamente presso la sede originaria. In altre parole, il ruolo riscontrato in capo al terzo componente della ritenuta associazione finisce per essere temporalmente ma anche oggettivamente piuttosto circoscritto, avendo curato di fatto i trasferimenti della sostanza da un luogo a un altro. E tanto restringe ulteriormente i margini logici di una funzionalizzazione del relativo contributo in termini di partecipazione associativa, ancor di più quando, come nella specie, l'iniziativa criminale comune non va oltre un singolo e specifico momento illecito. 7.3.2. Che poi l'associazione, a conferma di una ritenuta stabilità dell'accordo, abbia proseguito l'attività illecita dopo l'arresto dell'Oviasuyi è conclusione altrettanto non congruamente argomentata. Non emergono cessioni realizzate nell'interesse comune, atteso che quella descritta al capo 2, non riferita agli altri due asseriti sodali, in tesi non può ritenersi, in assenza di altri chiarimenti, riferibile al programma comune o comunque correlata all'azione associativa; l'interessamento alle spese legali inerenti la detenzione dell'Oviasuyi vede essenziale protagonista l'Omorowa per come emerge inequivocabilmente dallo stesso provvedimento (laddove si segnala che l'Isibor venne invitato dal suddetto a contattare un legale di Perugia) in un quadro certamente compatibile con i rapporti affettivi ( confermati in più punti del provvedimento impugnato) e di pregressa matrice illecita che legano i due odierni ricorrenti, indiscussi protagonisti, sin dall'inizio, della gestione, relativa al carico di eroina più volte citato; i compiti assegnati dall'Omorowa all'Isibor dopo l'arresto dell'altro asserito sodale trovano adeguato supporto giustificativo proprio nell'evenienza offerta della assenza di quest'ultimo (in particolare, provvedere al pagamento delle spese di affitto dell'immobile di via del Lavoro), sempre in un quadro prospettico, che pur nella meno profonda cognitio che colora la presente face processuale, appare certamente compatibile con la mera occasionalità della fattispecie concorsuale . 7.3.3. Né, infine, merita una particolare valorizzazione indiziaria l'insieme di colloqui tra Isibor e la compagna rispetto alle prospettive future di realizzazione illecita da realizzare di concerto con Omorowa. Come ben messo in evidenza dalla difesa, piuttosto che confermare il dato deilla inserzione illecita della condotta riscontrata in un concordato e comunque più vasto programma associativo, le frasi intercettate rassegnano le aspettative di Isibor rispetto alla fruttuosità del contributo garantito nell'occasione in relazione a potenziali future ipotesi di collaborazione con l'Omorowa, peraltro unilateralmente configurate e mai in termini di congiunta partecipazione dei tre. E sotto questo versante non può non evidenziarsi l'intrinseca contraddittorietà del percorso argomentativo tracciato in parte qua dal Tribunale laddove viene messa in evidenza l'intenzione futura dell'Omorowa di mandare l'Oviasuyi fuori dall'Italia in caso di scarcerazione: ipotesi, questa, alla luce della stretta sfera soggettiva di partecipazione all'associazione contestata, all'evidenza poco compatibile l'ipotizzata e prospettica prosecuzione comune dell'azione secondo un programma criminale già definito al momento della condotta illecita a giudizio. 8. Da qui l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale competente perché, alla luce dei vuoti e delle incongruenze motivazionali segnalate e in considerazione dei principi 4diritto messi in evidenza dal presente intervento rescindente, rivaluti il tema della configurabilità dell'associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ascritta ai due ricorrenti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla sezione del Tribuna