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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11125/2022

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alto privato ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20308/’17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A26 H501H), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, piazzale Clodio, n. 14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40B17 D211X), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 134; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 541/2017 (pubblicata il 26 gennaio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito della notificazione di un decreto ingiuntivo emesso il 18 agosto 2009 dal Tribunale di Roma su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 74.160,00 (oltre spese ed accessori), richiesto a titolo di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 corrispettivo per l’esecuzione di un appalto, come risultante dalla fattura Numero sezionale 623/2022 Numero di raccolta generale 11125/2022 n. 22 del 10 ottobre 2008, l’ingiunto [OSCURATO:PERSONA] proponeva Data pubblicazione 06/04/2022 opposizione avverso tale provvedimento monitorio, deducendo di aver pagato la somma effettivamente dovuta come regolarmente saldata con la sottoscrizione di apposita quietanza da parte dello stesso Franciolini a tutto il 30 novembre 2007, senza che fossero stati successivamente eseguiti dal medesimo altri lavori in suo favore.

Nel costituirsi l’opposto disconosceva la dicitura “a saldo” risultante apparentemente apposta a detta quietanza e, in ogni caso, faceva presente che aveva eseguito ulteriori lavori oggetto di appalto successivamente alla citata data del 30 novembre 2007, come riscontrato dai documenti prodotti comprovanti l’acquisto di altri materiali per quel cantiere e il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti addetti al compimento delle relative opere.

A seguito dell’espletata istruzione probatoria, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22687/2014, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il citato decreto ingiuntivo, ritenendo non dovuta la somma oggetto del ricorso monitorio sia per l’accertata autenticità dell’annotazione dichiarativa recante la dicitura “a saldo dei lavori” apposta alla prodotta quietanza sia in quanto non era stata provata dal Franciolini l’esecuzione di ulteriori lavori successivamente all’anzidetta data del 30 novembre 2007.

2. Decidendo sull’appello formulato dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 541/2017 (emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e depositata il 26 gennaio 2017), riformava la gravata sentenza e, di conseguenza, rigettava l’originaria opposizione a decreto ingiuntivo, perciò confermato, condannando il Sammarco alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte laziale rilevava, innanzitutto, che il giudice di primo grado, invertendo i ruoli delle parti in causa e rapportando tale inversione agli esiti della c.t.u. grafologica, aveva erroneamente ricondotto l’attribuibilità dell’annotazione “a saldo” apposta alla prodotta quietanza al Franciolini, che l’aveva tempestivamente disconosciuta, poiché la stessa avrebbe dovuto essere, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 Numero sezionale 623/2022 invece, imputata al Sammarco, committente dei lavori (il quale, perciò, Numero di raccolta generale 11125/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 aveva, in tale qualità, attestato che la somma dallo stesso versata era da intendersi “a saldo” del pagamento dei lavori effettuati entro il 10 novembre 2007, circostanza, invece, contestata dall’appaltatore, sul presupposto che tale adempimento poteva, al limite, intendersi solo come acconto corrisposto).

Con riferimento alla pretesa creditoria del Franciolini relativa all’esecuzione dei lavori dopo la citata data del 10 novembre 2007, la Corte territoriale riteneva che non era stata offerta dal Sammarco alcuna idonea prova idonea da far emergere che detta esecuzione non fosse proseguita successivamente a tale data, che, invece, era stata realizzata per opere ulteriori rispetto a quelle di mero rifacimento dell’immobile interessato.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 116 c.p.c., sostenendo l’erroneità della valutazione compiuta dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto che l’inversione dei nomi delle parti ad opera del giudice di primo grado aveva comportato la conseguente inversione del ruolo delle parti, essendosi trattato di un mero disguido materiale, ininfluente sulla decisione, dovendosi ritenere, ad avviso dello giudice di secondo grado, che - conformemente alla sentenza del giudice di primo grado ed in adesione alle conclusioni del c.t.u. - la contestata annotazione “a saldo” riferita alla quietanza prodotta in giudizio non poteva dimostrare, di per sé sola, l’avvenuta estinzione delle obbligazioni, per cui sarebbe stato necessario esaminare la domanda avanzata dall’opposto Franciolini in ordine alla verifica della sussistenza o meno della prova relativa all’esecuzione dei lavori riportati nella fattura azionata in sede monitoria.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento Numero sezionale 623/2022 Numero di raccolta generale 11125/2022 all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 2697, 2727 e Data pubblicazione 06/04/2022 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., affermando l’inesistenza di gravi, precisi e concordanti elementi atti a comprovare il credito del Franciolini, siccome ricondotti ai soli preventivi dallo stesso predisposti, riguardanti opere diverse da quelle indicate nella fattura posta a fondamento del ricorso monitorio (del 10 ottobre 2008), alle buste paga dei dipendenti e alle fatture di acquisto di materiali, da ritenersi, invece, irrilevanti sul piano probatorio.

3. Con la terza ed ultima doglianza il ricorrente ha, in subordine, prospettato – avuto riguardo ancora all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., rappresentando l’erroneità dell’impugnata sentenza di appello, laddove, nel ravvisare la sussistenza di elementi documentali tali da considerare provata la pretesa creditoria del Franciolini, aveva ignorato le sue contestazioni, senza, soprattutto, dare ingresso alle prove articolate in proposito, ed in particolare a quella testimoniale, la cui richiesta era stata rinnovata anche in appello.

4. Rileva il collegio che occorre, innanzitutto, respingere l’eccezione, formulata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per asserito difetto di specificità, poiché, al contrario, esso risulta strutturato nell’osservanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c. e – con riferimento alla specifica contestazione addotta dal difesa del Franciolini - anche nel rispetto di quello previsto dal n. 4 del comma 1 di detta norma, poiché le violazioni di legge sono adeguatamente denunciate, con l’indicazione sia delle relative norme, che ne costituiscono oggetto, che dello sviluppo delle relative argomentazioni giuridiche allegate a supporto.

5. Ciò premesso, il collegio ritiene che il primo motivo del ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Invero, la Corte di appello laziale non è affatto incorsa nella denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c., dal momento che ha esercitato legittimamente il suo prudente apprezzamento relativamente alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite, risultando inammissibile la sollecitazione del ricorrente a ripercorrere il percorso argomentativo in questa sede per il perseguimento di un diverso risultato valutativo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 Numero sezionale 623/2022 conseguente all’adeguata esplicazione del libero convincimento da parte Numero di raccolta generale 11125/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 del giudice di secondo grado.

In particolare, non può ritenersi che – per effetto dell’errore materiale (compiuto dal giudice di primo grado) rilevato circa l’inversione delle parti con riferimento alla circostanza dell’accertata falsità dell’annotazione della dicitura “a saldo” – la citata Corte non abbia valutato le prove con la corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. .

Al riguardo, il giudice di appello ha rilevato che, sulla scorta del giusto apprezzamento degli esiti della relazione grafologica del c.t.u., l’apposizione della dicitura “a saldo” sul documento n. 8 era da ricondursi al Sammarco, committente delle opere appaltate, e non al Franciolini (come erroneamente ravvisato dal Tribunale), quale appaltatore, nel sol quale caso avrebbe avuto il valore (confessorio) di dichiarazione di quietanza liberatoria in favore dello stesso Sammarco ai fini del riscontro dell’assolvimento del suo obbligo di pagamento.

Per effetto di tale valutazione la Corte di appello ha legittimamente rilevato che occorreva procedere alla verifica della correttezza o meno della sentenza di primo grado con riferimento alla sussistenza della prova relativa all’esecuzione del lavori di cui alla fattura posta a fondamento del ricorso monitorio dal Franciolini e, in caso positivo, di quella riguardante – quale fatto estintivo - l’avvenuto pagamento integrale del corrispettivo da parte del Sammarco in favore dell’appaltatore.

6. Anche il secondo motivo è privo di fondamento e va, perciò, disatteso.

Infatti, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte di appello ha fondato il suo convincimento circa la sussistenza della pretesa creditoria del Franciolini riconducibile alla completa esecuzione dei lavori appaltati su presunzioni assistite dagli elementi della precisione, della univocità e della concordanza, in tal modo ritenendo che lo stesso aveva assolto l’onere probatorio, su di lui incombente, sulla sussistenza del fatto costitutivo di detta pretesa.

Al riguardo il giudice di secondo grado - diversamente da quello di prime cure – ha esercitato legittimamente il suo prudente apprezzamento in relazione alla valutazione degli acquisiti esiti probatori, basando il suo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 convincimento su plurimi elementi indiziari fondanti delle presunzioni Numero sezionale 623/2022 Numero di raccolta generale 11125/2022 munite dei predetti caratteri, quali le risultanze delle buste paga dei Data pubblicazione 06/04/2022 propri dipendenti relativi al periodo in contestazione, della correlata documentazione attestante l’acquisto di materiali per lo stesso intervallo temporale con annotazioni – si badi – indicanti quale destinatario il cantiere riportato nel preventivo dei lavori appaltati, essendo rimasta altresì pacificamente accertata la circostanza che il Franciolini non aveva ricevuto altre somme successivamente al 20 novembre 2007, non risultando, peraltro, emergente alcuna prova contraria, né – per quanto detto con riferimento al primo motivo – essendo stata prodotta alcuna quietanza, sottoscritta dal Franciolini, attestante l’avvenuto saldo definitivo comprovante l’integrale soddisfacimento del credito dallo stesso vantato.

Da questi elementi la Corte territoriale ne ha fatto legittimamente derivare la conseguenza inferenziale che i lavori di cui alla contestata fattura n. 22 del 10 ottobre 2008 (riferentisi non solo ad opere di mero rifacimento ma di vera e propria costruzione), peraltro regolarmente trascritta nei registri contabili vidimati, non erano stati effettivamente pagati dall’odierno ricorrente, in difetto, peraltro, di qualsiasi prova estintiva contraria riconducibile anche all’addotto incarico relativo all’attività di completamento dei lavori ad altre ditte (oltretutto nemmeno indicate dal Sammarco).

Per effetto della corretta valorizzazione del rilevato quadro presuntivo la Corte laziale ha evidenziato che le precedenti fatture dal Franciolini erano da imputarsi solo ad acconti e che i lavori erano stati, in effetti, dallo stesso ultimati, senza ottenere l’integrale pagamento del corrispettivo spettantegli.

Pertanto, il ragionamento presuntivo svolto dalla Corte di appello è del tutto legittimo, logico e rispondente ai presupposti di legge (previsti dagli artt. 2727 2729 c.c.), e, perciò, pienamente giustificativo della soluzione adottata nel merito per la definizione della controversia, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017

7. Il terzo ed ultimo motivo del ricorso è propriamente inammissibile per Numero sezionale 623/2022 Numero di raccolta generale 11125/2022 difetto di specificità, non riportandosi in esso le precise circostanze sulle Data pubblicazione 06/04/2022 quali il ricorrente avrebbe voluto far ammettere la prova per testi e, in ogni caso, per effetto del suddetto ragionamento complessivo operato, la Corte di appello ha ritenuto l’irrilevanza dell’assunzione di altre prove (di tipo costituendo) o, comunque, la non decisività delle stesse.

In proposito è agevole rilevare la pacificità della giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che – allorché nel ricorso per cassazione sia denunciata la mancata ammissione di un mezzo istruttorio - è necessario che il ricorrente non si limiti ad una censura generica, ma specifichi invece gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando il contenuto e le finalità della richiesta istruttoria; più in particolare si è univocamente affermato che, ove trattisi di una prova per testi, è onere del ricorrente, in virtù del principio di necessaria specificità del ricorso per cassazione, indicare dettagliatamente le circostanze che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza ed a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza.

8. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alto privato ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20308/’17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A26 H501H), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, piazzale Clodio, n. 14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40B17 D211X), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 134; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 541/2017 (pubblicata il 26 gennaio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della notificazione di un decreto ingiuntivo emesso il 18 agosto 2009 dal Tribunale di Roma su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 74.160,00 (oltre spese ed accessori), richiesto a titolo di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 corrispettivo per l’esecuzione di un appalto, come risultante dalla fattura Numero sezionale 623/2022 Numero di raccolta generale 11125/2022 n. 22 del 10 ottobre 2008, l’ingiunto [OSCURATO:PERSONA] proponeva Data pubblicazione 06/04/2022 opposizione avverso tale provvedimento monitorio, deducendo di aver pagato la somma effettivamente dovuta come regolarmente saldata con la sottoscrizione di apposita quietanza da parte dello stesso Franciolini a tutto il 30 novembre 2007, senza che fossero stati successivamente eseguiti dal medesimo altri lavori in suo favore. Nel costituirsi l’opposto disconosceva la dicitura “a saldo” risultante apparentemente apposta a detta quietanza e, in ogni caso, faceva presente che aveva eseguito ulteriori lavori oggetto di appalto successivamente alla citata data del 30 novembre 2007, come riscontrato dai documenti prodotti comprovanti l’acquisto di altri materiali per quel cantiere e il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti addetti al compimento delle relative opere. A seguito dell’espletata istruzione probatoria, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22687/2014, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il citato decreto ingiuntivo, ritenendo non dovuta la somma oggetto del ricorso monitorio sia per l’accertata autenticità dell’annotazione dichiarativa recante la dicitura “a saldo dei lavori” apposta alla prodotta quietanza sia in quanto non era stata provata dal Franciolini l’esecuzione di ulteriori lavori successivamente all’anzidetta data del 30 novembre 2007. 2. Decidendo sull’appello formulato dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 541/2017 (emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e depositata il 26 gennaio 2017), riformava la gravata sentenza e, di conseguenza, rigettava l’originaria opposizione a decreto ingiuntivo, perciò confermato, condannando il Sammarco alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte laziale rilevava, innanzitutto, che il giudice di primo grado, invertendo i ruoli delle parti in causa e rapportando tale inversione agli esiti della c.t.u. grafologica, aveva erroneamente ricondotto l’attribuibilità dell’annotazione “a saldo” apposta alla prodotta quietanza al Franciolini, che l’aveva tempestivamente disconosciuta, poiché la stessa avrebbe dovuto essere, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 Numero sezionale 623/2022 invece, imputata al Sammarco, committente dei lavori (il quale, perciò, Numero di raccolta generale 11125/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 aveva, in tale qualità, attestato che la somma dallo stesso versata era da intendersi “a saldo” del pagamento dei lavori effettuati entro il 10 novembre 2007, circostanza, invece, contestata dall’appaltatore, sul presupposto che tale adempimento poteva, al limite, intendersi solo come acconto corrisposto). Con riferimento alla pretesa creditoria del Franciolini relativa all’esecuzione dei lavori dopo la citata data del 10 novembre 2007, la Corte territoriale riteneva che non era stata offerta dal Sammarco alcuna idonea prova idonea da far emergere che detta esecuzione non fosse proseguita successivamente a tale data, che, invece, era stata realizzata per opere ulteriori rispetto a quelle di mero rifacimento dell’immobile interessato. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 116 c.p.c., sostenendo l’erroneità della valutazione compiuta dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto che l’inversione dei nomi delle parti ad opera del giudice di primo grado aveva comportato la conseguente inversione del ruolo delle parti, essendosi trattato di un mero disguido materiale, ininfluente sulla decisione, dovendosi ritenere, ad avviso dello giudice di secondo grado, che - conformemente alla sentenza del giudice di primo grado ed in adesione alle conclusioni del c.t.u. - la contestata annotazione “a saldo” riferita alla quietanza prodotta in giudizio non poteva dimostrare, di per sé sola, l’avvenuta estinzione delle obbligazioni, per cui sarebbe stato necessario esaminare la domanda avanzata dall’opposto Franciolini in ordine alla verifica della sussistenza o meno della prova relativa all’esecuzione dei lavori riportati nella fattura azionata in sede monitoria. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento Numero sezionale 623/2022 Numero di raccolta generale 11125/2022 all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 2697, 2727 e Data pubblicazione 06/04/2022 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., affermando l’inesistenza di gravi, precisi e concordanti elementi atti a comprovare il credito del Franciolini, siccome ricondotti ai soli preventivi dallo stesso predisposti, riguardanti opere diverse da quelle indicate nella fattura posta a fondamento del ricorso monitorio (del 10 ottobre 2008), alle buste paga dei dipendenti e alle fatture di acquisto di materiali, da ritenersi, invece, irrilevanti sul piano probatorio. 3. Con la terza ed ultima doglianza il ricorrente ha, in subordine, prospettato – avuto riguardo ancora all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., rappresentando l’erroneità dell’impugnata sentenza di appello, laddove, nel ravvisare la sussistenza di elementi documentali tali da considerare provata la pretesa creditoria del Franciolini, aveva ignorato le sue contestazioni, senza, soprattutto, dare ingresso alle prove articolate in proposito, ed in particolare a quella testimoniale, la cui richiesta era stata rinnovata anche in appello. 4. Rileva il collegio che occorre, innanzitutto, respingere l’eccezione, formulata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per asserito difetto di specificità, poiché, al contrario, esso risulta strutturato nell’osservanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c. e – con riferimento alla specifica contestazione addotta dal difesa del Franciolini - anche nel rispetto di quello previsto dal n. 4 del comma 1 di detta norma, poiché le violazioni di legge sono adeguatamente denunciate, con l’indicazione sia delle relative norme, che ne costituiscono oggetto, che dello sviluppo delle relative argomentazioni giuridiche allegate a supporto. 5. Ciò premesso, il collegio ritiene che il primo motivo del ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. Invero, la Corte di appello laziale non è affatto incorsa nella denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c., dal momento che ha esercitato legittimamente il suo prudente apprezzamento relativamente alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite, risultando inammissibile la sollecitazione del ricorrente a ripercorrere il percorso argomentativo in questa sede per il perseguimento di un diverso risultato valutativo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 Numero sezionale 623/2022 conseguente all’adeguata esplicazione del libero convincimento da parte Numero di raccolta generale 11125/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 del giudice di secondo grado. In particolare, non può ritenersi che – per effetto dell’errore materiale (compiuto dal giudice di primo grado) rilevato circa l’inversione delle parti con riferimento alla circostanza dell’accertata falsità dell’annotazione della dicitura “a saldo” – la citata Corte non abbia valutato le prove con la corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. . Al riguardo, il giudice di appello ha rilevato che, sulla scorta del giusto apprezzamento degli esiti della relazione grafologica del c.t.u., l’apposizione della dicitura “a saldo” sul documento n. 8 era da ricondursi al Sammarco, committente delle opere appaltate, e non al Franciolini (come erroneamente ravvisato dal Tribunale), quale appaltatore, nel sol quale caso avrebbe avuto il valore (confessorio) di dichiarazione di quietanza liberatoria in favore dello stesso Sammarco ai fini del riscontro dell’assolvimento del suo obbligo di pagamento. Per effetto di tale valutazione la Corte di appello ha legittimamente rilevato che occorreva procedere alla verifica della correttezza o meno della sentenza di primo grado con riferimento alla sussistenza della prova relativa all’esecuzione del lavori di cui alla fattura posta a fondamento del ricorso monitorio dal Franciolini e, in caso positivo, di quella riguardante – quale fatto estintivo - l’avvenuto pagamento integrale del corrispettivo da parte del Sammarco in favore dell’appaltatore. 6. Anche il secondo motivo è privo di fondamento e va, perciò, disatteso. Infatti, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte di appello ha fondato il suo convincimento circa la sussistenza della pretesa creditoria del Franciolini riconducibile alla completa esecuzione dei lavori appaltati su presunzioni assistite dagli elementi della precisione, della univocità e della concordanza, in tal modo ritenendo che lo stesso aveva assolto l’onere probatorio, su di lui incombente, sulla sussistenza del fatto costitutivo di detta pretesa. Al riguardo il giudice di secondo grado - diversamente da quello di prime cure – ha esercitato legittimamente il suo prudente apprezzamento in relazione alla valutazione degli acquisiti esiti probatori, basando il suo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 convincimento su plurimi elementi indiziari fondanti delle presunzioni Numero sezionale 623/2022 Numero di raccolta generale 11125/2022 munite dei predetti caratteri, quali le risultanze delle buste paga dei Data pubblicazione 06/04/2022 propri dipendenti relativi al periodo in contestazione, della correlata documentazione attestante l’acquisto di materiali per lo stesso intervallo temporale con annotazioni – si badi – indicanti quale destinatario il cantiere riportato nel preventivo dei lavori appaltati, essendo rimasta altresì pacificamente accertata la circostanza che il Franciolini non aveva ricevuto altre somme successivamente al 20 novembre 2007, non risultando, peraltro, emergente alcuna prova contraria, né – per quanto detto con riferimento al primo motivo – essendo stata prodotta alcuna quietanza, sottoscritta dal Franciolini, attestante l’avvenuto saldo definitivo comprovante l’integrale soddisfacimento del credito dallo stesso vantato. Da questi elementi la Corte territoriale ne ha fatto legittimamente derivare la conseguenza inferenziale che i lavori di cui alla contestata fattura n. 22 del 10 ottobre 2008 (riferentisi non solo ad opere di mero rifacimento ma di vera e propria costruzione), peraltro regolarmente trascritta nei registri contabili vidimati, non erano stati effettivamente pagati dall’odierno ricorrente, in difetto, peraltro, di qualsiasi prova estintiva contraria riconducibile anche all’addotto incarico relativo all’attività di completamento dei lavori ad altre ditte (oltretutto nemmeno indicate dal Sammarco). Per effetto della corretta valorizzazione del rilevato quadro presuntivo la Corte laziale ha evidenziato che le precedenti fatture dal Franciolini erano da imputarsi solo ad acconti e che i lavori erano stati, in effetti, dallo stesso ultimati, senza ottenere l’integrale pagamento del corrispettivo spettantegli. Pertanto, il ragionamento presuntivo svolto dalla Corte di appello è del tutto legittimo, logico e rispondente ai presupposti di legge (previsti dagli artt. 2727 2729 c.c.), e, perciò, pienamente giustificativo della soluzione adottata nel merito per la definizione della controversia, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 7. Il terzo ed ultimo motivo del ricorso è propriamente inammissibile per Numero sezionale 623/2022 Numero di raccolta generale 11125/2022 difetto di specificità, non riportandosi in esso le precise circostanze sulle Data pubblicazione 06/04/2022 quali il ricorrente avrebbe voluto far ammettere la prova per testi e, in ogni caso, per effetto del suddetto ragionamento complessivo operato, la Corte di appello ha ritenuto l’irrilevanza dell’assunzione di altre prove (di tipo costituendo) o, comunque, la non decisività delle stesse. In proposito è agevole rilevare la pacificità della giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che – allorché nel ricorso per cassazione sia denunciata la mancata ammissione di un mezzo istruttorio - è necessario che il ricorrente non si limiti ad una censura generica, ma specifichi invece gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando il contenuto e le finalità della richiesta istruttoria; più in particolare si è univocamente affermato che, ove trattisi di una prova per testi, è onere del ricorrente, in virtù del principio di necessaria specificità del ricorso per cassazione, indicare dettagliatamente le circostanze che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza ed a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza. 8. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20308/2017 Numero sezionale 623/2022 del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Numero di raccolta generale 11125/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3
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