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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20601/2024

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024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'av- vocatoRoberto Smedile, domiciliato a Roma presso lo studio dell’av- vocatoLuca Vianello; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Milano n. 1427/2020 del 26/6/2019.

Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 202 4 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2017 il Condominio ottiene dal Tribunale di Lodi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condomino in forza di acquisto di un’unità immobiliare il 26/2/2015, un decreto ingiuntivo di pagamento di spese condominiali.

In sede di udienza di prima trattazione nel giu- dizio di opposizione, l’ingiunto eccepisce la nullità della delibera del 2di 5 – 29016/2020 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] di approvazione del consuntivo e di ripartizione d elle spese di gestione del 2016.

In tale delibera il Condominio ha imputato a Monti un importo di circa € 16.688 con la causale «saldo esercizio precedente», computando spese maturate anteriormente al biennio precedente la data di acquisto dell’immobile.

Il condomino fa valere la violazione dell'art. 63 co. 4 disp. att. c.c.

Il Tribunale accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo.

La Corte di ap- pello conferma.

Ricorre in cassazione il Condominio con cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste il condomino con controricorso.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 8) censura ex art. 1137 c.c. che la Corte di appello, in sede di opposizione al correlativo decreto ingiuntivo , abbia accertato la nullità della delibera condominiale (non impugnata nei termini ex art. 1137 c.c.) relativa alla ripartizione delle spese condominiali.

Il secondo motivo (p. 12) denuncia la violazione degli artt. 1137 c.c. e 63 disp. att. c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che l'errata imputazione di una spesa a carico di un condomino costitui- sca vizio di nullità della delibera, anziché di annullabilità.

Si fa valere che si tratta di un errore in concreto, non di una modifica dei criteri generali di ripartizione.

1.1. -I primi due motivi sono fondati.

Nella parte censurata (p. 6) la sentenzasostiene che sono nulle per impossibilità dell'oggetto (e non già annullabili) le delibere as- sembleari adottate in violazione dei criteri normativi di ripartizione delle spese, poiché la maggioranza condominiale non può incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condòmini, ove tale misura sia fissatada una espressa disposizione (in questo caso legislativa): cfr., tra le molte: Cass. 19832/19, 470/19, 33039/18).

Il giudice di 3di 5 – 29016/2020 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. appello conferma che l’ applicazione di tale principio conduce a di- chiarare la nullità della delibera per violazione dell’art. 63co. 4 disp. att. c.c.

Tale interpretazione non è condivisibile, poiché - alla stregua di Cass.

SU 9839/2021 - le delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, emanate in violazione dei criterinormativi (legali o negoziali), sono nulle solo se l'assemblea (a maggioranza) abbia manifestato l’intendimento di modificarli programmaticamente per il futuro.

In altre parole, l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare i criteri di ripartizione previsti dalla legge o dall’accordo unanime dei condomini opera in difetto assoluto di attribuzioni, men- tre non esorbita dalleproprie attribuzioni l'assemblea che (come in questo caso) si limiti a ripartire le spese condominiali per il caso og- getto della delibera, anche se la ripartizione venga effettuata (con- sapevolmente) in violazione dei criteri legali o negoziali.

Una delibera di quest’ultimo tipo non ha carattere normativo (cioè, non incide su tali criteri generali, valevoli per il futuro), né è contraria a norme imperative.

Pertanto, tale delibera è semplicemente an nullabile e pertanto ha da essere impugnata, a pena di decadenza, entro il ter- mine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 co. 2 c.c.

In questo senso, Cass. 20009/2022, tra le altre pronunce successive a Cass.

SU 9839/2021.

I primi due motivi sono accolti. 2.- Il terzo motivo (p. 16) denuncia che il primo giudice non ha letto la motivazione al termine della discussione, ma solo il disposi- tivo, e ha depositato la motivazione con la data del giorno prima (25/6/19), cosicché è evidente che la sentenza è stata scritta prima della discussione.

Si deduce la nullità della sentenza nella parte in cui ha rigettato tale motivo di appello.

Si denuncia la violazione degli artt. 281-sexies, 1 e 132 c.p.c. 4di 5 – 29016/2020 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo è rigettato.

Non può essere pronunciata la nullità della sentenza emessa ex art. 281-sexies c.p.c. senza osservare le forme previste dal codice , poiché la nullità non è comminata dalla legge (art. 156 co. 1 c.p.c.).

Ove tale comminatoria vi fosse, la nullità non potrebbe essere pro- nunciata in questo caso, poiché è stato raggiunto lo scopo dell’atto (art. 156 co. 3 c.p.c.), cheCass. 19338/2020 coglie nella immodifi- cabilità della sentenza (da parte del giudice che l’ha emessa) e del carattere conseguenziale del suo contenuto rispetto alle ragioni che il giudice ha ritenutorilevanti all'esito della discussione.

3. - Il quarto (p. 21) e il quinto motivo (p. 24) censurano che la Corte di appello ha mancato di rilevare il carattere di novità della domanda di nullità della delibera, proposta in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 163, 183 co. 6, 101 c.p.c.; il quinto motivo denuncia l’omesso esame circa fatto decisivo).

Il quarto e il quinto motivo sonoaccolti.

La parte censurata della sentenza muove dalla ricognizione cor- retta di una regola: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume il ruolo di attore sostanziale, con onere dellaprova dei fatti costitutivi.

Segue una constatazione di due fatti processuali: (a) il Condominio creditore ha allegato la delibera di ap- provazione del consuntivo 2016, assunta il 27/3/17; (b) all'udienza di prima trattazione l’opponente ha fatto valere che il Condominio non ha contestato che i pagamenti richiesti si riferiscono agli anni 2012 e precedenti ed ha eccepito la nullità della delibera.

Erronea è peròla conclusione che il giudice di merito ne trae, ci oè che ciò non determini ilmutamento della domanda.

Infatti, si può riportare quanto argomentato da Cass.

SU 9839/2021(p. 16 ss.) con richiamo a regole generali d el giudizio di 5di 5 – 29016/2020 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. opposizione a decreto ingiuntivo: l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, egli può contestare il dirittoazionato con il ricorsoper decreto ingiuntivo anche per via d i proposizione di una domanda riconvenzionale, ma – prosegue Cass.

SU 9839/2021 , p. 20- ha l’onere di farlo , a pena di decadenza, con l'atto introduttivo del giudizio diopposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto ex art. 167c.p.c.

3. -In sintesi, sono accolti il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, è rigettatoil terzo motivo, è cassata la sentenza in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causaalla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, rigetta il terzomotivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'av- vocatoRoberto Smedile, domiciliato a Roma presso lo studio dell’av- vocatoLuca Vianello; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Milano n. 1427/2020 del 26/6/2019. Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 202 4 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2017 il Condominio ottiene dal Tribunale di Lodi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condomino in forza di acquisto di un’unità immobiliare il 26/2/2015, un decreto ingiuntivo di pagamento di spese condominiali. In sede di udienza di prima trattazione nel giu- dizio di opposizione, l’ingiunto eccepisce la nullità della delibera del 2di 5 – 29016/2020 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] di approvazione del consuntivo e di ripartizione d elle spese di gestione del 2016. In tale delibera il Condominio ha imputato a Monti un importo di circa € 16.688 con la causale «saldo esercizio precedente», computando spese maturate anteriormente al biennio precedente la data di acquisto dell’immobile. Il condomino fa valere la violazione dell'art. 63 co. 4 disp. att. c.c. Il Tribunale accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo. La Corte di ap- pello conferma. Ricorre in cassazione il Condominio con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste il condomino con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 8) censura ex art. 1137 c.c. che la Corte di appello, in sede di opposizione al correlativo decreto ingiuntivo , abbia accertato la nullità della delibera condominiale (non impugnata nei termini ex art. 1137 c.c.) relativa alla ripartizione delle spese condominiali. Il secondo motivo (p. 12) denuncia la violazione degli artt. 1137 c.c. e 63 disp. att. c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che l'errata imputazione di una spesa a carico di un condomino costitui- sca vizio di nullità della delibera, anziché di annullabilità. Si fa valere che si tratta di un errore in concreto, non di una modifica dei criteri generali di ripartizione. 1.1. -I primi due motivi sono fondati. Nella parte censurata (p. 6) la sentenzasostiene che sono nulle per impossibilità dell'oggetto (e non già annullabili) le delibere as- sembleari adottate in violazione dei criteri normativi di ripartizione delle spese, poiché la maggioranza condominiale non può incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condòmini, ove tale misura sia fissatada una espressa disposizione (in questo caso legislativa): cfr., tra le molte: Cass. 19832/19, 470/19, 33039/18). Il giudice di 3di 5 – 29016/2020 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. appello conferma che l’ applicazione di tale principio conduce a di- chiarare la nullità della delibera per violazione dell’art. 63co. 4 disp. att. c.c. Tale interpretazione non è condivisibile, poiché - alla stregua di Cass. SU 9839/2021 - le delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, emanate in violazione dei criterinormativi (legali o negoziali), sono nulle solo se l'assemblea (a maggioranza) abbia manifestato l’intendimento di modificarli programmaticamente per il futuro. In altre parole, l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare i criteri di ripartizione previsti dalla legge o dall’accordo unanime dei condomini opera in difetto assoluto di attribuzioni, men- tre non esorbita dalleproprie attribuzioni l'assemblea che (come in questo caso) si limiti a ripartire le spese condominiali per il caso og- getto della delibera, anche se la ripartizione venga effettuata (con- sapevolmente) in violazione dei criteri legali o negoziali. Una delibera di quest’ultimo tipo non ha carattere normativo (cioè, non incide su tali criteri generali, valevoli per il futuro), né è contraria a norme imperative. Pertanto, tale delibera è semplicemente an nullabile e pertanto ha da essere impugnata, a pena di decadenza, entro il ter- mine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 co. 2 c.c. In questo senso, Cass. 20009/2022, tra le altre pronunce successive a Cass. SU 9839/2021. I primi due motivi sono accolti. 2.- Il terzo motivo (p. 16) denuncia che il primo giudice non ha letto la motivazione al termine della discussione, ma solo il disposi- tivo, e ha depositato la motivazione con la data del giorno prima (25/6/19), cosicché è evidente che la sentenza è stata scritta prima della discussione. Si deduce la nullità della sentenza nella parte in cui ha rigettato tale motivo di appello. Si denuncia la violazione degli artt. 281-sexies, 1 e 132 c.p.c. 4di 5 – 29016/2020 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo è rigettato. Non può essere pronunciata la nullità della sentenza emessa ex art. 281-sexies c.p.c. senza osservare le forme previste dal codice , poiché la nullità non è comminata dalla legge (art. 156 co. 1 c.p.c.). Ove tale comminatoria vi fosse, la nullità non potrebbe essere pro- nunciata in questo caso, poiché è stato raggiunto lo scopo dell’atto (art. 156 co. 3 c.p.c.), cheCass. 19338/2020 coglie nella immodifi- cabilità della sentenza (da parte del giudice che l’ha emessa) e del carattere conseguenziale del suo contenuto rispetto alle ragioni che il giudice ha ritenutorilevanti all'esito della discussione. 3. - Il quarto (p. 21) e il quinto motivo (p. 24) censurano che la Corte di appello ha mancato di rilevare il carattere di novità della domanda di nullità della delibera, proposta in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 163, 183 co. 6, 101 c.p.c.; il quinto motivo denuncia l’omesso esame circa fatto decisivo). Il quarto e il quinto motivo sonoaccolti. La parte censurata della sentenza muove dalla ricognizione cor- retta di una regola: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume il ruolo di attore sostanziale, con onere dellaprova dei fatti costitutivi. Segue una constatazione di due fatti processuali: (a) il Condominio creditore ha allegato la delibera di ap- provazione del consuntivo 2016, assunta il 27/3/17; (b) all'udienza di prima trattazione l’opponente ha fatto valere che il Condominio non ha contestato che i pagamenti richiesti si riferiscono agli anni 2012 e precedenti ed ha eccepito la nullità della delibera. Erronea è peròla conclusione che il giudice di merito ne trae, ci oè che ciò non determini ilmutamento della domanda. Infatti, si può riportare quanto argomentato da Cass. SU 9839/2021(p. 16 ss.) con richiamo a regole generali d el giudizio di 5di 5 – 29016/2020 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. opposizione a decreto ingiuntivo: l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, egli può contestare il dirittoazionato con il ricorsoper decreto ingiuntivo anche per via d i proposizione di una domanda riconvenzionale, ma – prosegue Cass. SU 9839/2021 , p. 20- ha l’onere di farlo , a pena di decadenza, con l'atto introduttivo del giudizio diopposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto ex art. 167c.p.c. 3. -In sintesi, sono accolti il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, è rigettatoil terzo motivo, è cassata la sentenza in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causaalla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, rigetta il terzomotivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa
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