CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 08285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28714/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MESSINA , [OSCURATO:PERSONA], N. 58, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 648/2018 depositata il 29/06/2018. Ric. 2018n. 28714sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del 6 maggio 1997 [OSCURATO:PERSONA] chie deva al Pretore di Lipari di reintegrarla nel possesso di un suo piccolo rudere in Stromboli, del quale era stata spogliata dal proprietario dell'immobile costruito in aderenza, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva realizzato tra i due fabbricati un'apertura che li metteva in comunicazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, sostenendo di possedere il rudere da anni, di averlo ricevuto da sua madre e che parimenti da molti anni i due fabbricati erano comunicanti. 3. [OSCURATO:PERSONA], assunte informazioni testimoniali, con ordinanza negavala tutela sommaria e disponeva la prosecuzione della causa per il merito. Con la sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto Sezione distaccata di Lipari (subentrato per legge all'ufficio del pretore), la domanda della ricorrente era invece accolta e l'Utano era condannato alla reintegra mediante chiusura del varco tra le due proprietà. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. La Corte d ’Appello d i Messina acco glieva l'appello, escludendo che l'appellata avesse fornito prova sicur a del suo possesso del rudere e del conseguente spoglio. La decisione si fondava sull’esame delle testimonianze raccolte valorizzando, in particolare, la circostanza che il rudere era completamente circondato da terreno appartenente all'Utano, e dunque la Laquidara, per accedervi, doveva attraversare detto Ric. 2018n. 28714sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 terreno; sicché la stessa, per esercitare atti di possesso sul rudere, doveva avere la possibilità di passare attraverso la proprietà Utano, ma non aveva dedotto in giudizio tale circostanza. 6. Avverso la sentenza di appello la Laquidara ricorreva per cassazione articolando tre motivi, cui resisteva Utano con controricorso. 7. Questa Corte accoglieva il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrenteaveva denunciato vizio di motivazione in ordine allacircostanza che il rudere era interamente circondato da terreno appartenente all'Utano e, pertanto , non era accessibile dalla Laquidara. La motivazione della sentenza di cassazione con rinvio era la seguente: Il motivo è fondato per l'assorbente ragione, dedotta dalla ricorrente, che la proprietà in capo all'Utano di tutto il terreno circostante il rudere è affermata dalla Corte di appello in maniera apodittica e senza tener conto di quanto dichiarato dal teste Crisafulli -l'unico che accenni al tema dell a proprietà del terreno - secondo il quale "per arrivare al rudere si accedeva, da terreno prospiciente la finestra, di proprietà Laquidara, che veniva ogni anno ripulito per consentire l'accesso alla finestra". 8. L'accoglimento d el motivo assorb iva ogni altro rilievo contenuto sia nel primo sia negli altri motivi di ricorso. 9. Il giudizio veniva riassunto da [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva la conferma della sentenza del Tribunale di Lipari del 14 gennaio 2003. 10. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] a quanto chiesto, dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa. Ric. 2018n. 28714sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 11. La Corte d’Appello di Messina evidenziava che la sentenza di rinvio aveva tracciato chiaramente il percorso motivazionale. Conseguentemente, in mancanza della prova della proprietà esclusiva del terreno sul quale si doveva passare per giungere al rudere dell’Utano, doveva ritenersi provato che la Laquidara accedeva comunque al rudere di sua proprietà e che,a tale scopo, il terreno su cui passava era oggetto di pulizia al fine di consentirne l’agevole passaggio. Chiariti i termini della questione non v’era dubbio che, in ossequio a lla sentenza di cassazione , doveva annullarsi la sentenza della Corte d'Appello con conferma della sentenza di primo grado 12. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 13. [OSCURATO:PERSONA] ha resist ito con controricorso e ha depositato memoria in prossimità dell’udienza insistendo per l’inammissibilità o infondatezzadel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 383, 112, 115, 132, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza perché il giudice del rinvio non ha proceduto a un nuovo esame della causa e non havagliato l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado nelle deduzioni, domande ed eccezioni rispettive delle parti, nelle risultanze istruttorie e non ha motivato la propria decisione in modo da palesare e rendere intellegibile la giuridica correttezza della formazione del suo convincimento. Ric. 2018n. 28714sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c. oltre che dell’articolo 1168, comma 1,c.c. La sentenza della Corte d’Appello avrebbe ritenuto fondata la domanda di reintegra nel possesso proposta dall’originaria attrice in violazione della regola sull’onere della prova ex articolo 2697 c.c. Il ricorrente aveva contestato la sussistenza di tutti i presupposti quali l’attualità del possesso e la clandestinità dello spoglio la reazione entro l’anno dalla scoperta e la controparte non aveva provato in giudizio la sua situazione possessoria.In particolare, con la comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio Utano aveva contestato le asserzioni della Laquidara deducendo che non aveva mai posseduto il bene. A fondamento della sentenza, infatti , è posto solo l’errato convincimento che per ritenere l’effettiva sussistenza del possesso fossesufficiente considerare che agli atti di causa non vi era prova dirimente della proprietà esclusiva in capo al ricorrente del terreno circostanteil rudere e che un teste aveva riferito che tale terreno era fatto periodicamente oggetto di polizia per potervi passare. In conclusione, la Laquidara non avrebbe assolto l’onere probatorio del suo possesso. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa fatti decisivi il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente, il rudere oggetto di causa, in linea e in aderenza comunicante con la sua casa di abitazione e con la veranda chiusa di tale casa, aveva come unico accesso quello dall’interno della casa di abitazione attraverso una porta ad arco e Ric. 2018n. 28714sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 una scala in legno che portavano a finestra del rudere prospiciente al terreno di proprietà del ricorrente medesimo. La possibilità di accedere al rudere attraverso la sua porta ad arco se non passando dall’interno della casa di abitazione del ricorrente era definitivamente venuta meno con la costruzione della veranda realizzataa chiusura del preesistente terrazzo libero di detta casa. Ciò risultava oltre che dalle rispettive deduzioni delle parti, dalle dichiarazioni rese dagli informatori,dalle deposizioni testimoniali in primo grado, dalle fotografie dei luoghi depositate sin dal primo grado nel giudizio. Oggetto del giudizio,dunque, era la possibilità per l’attrice di possedere il rudere accendendovi dalla finestra e non dalla porta. Nessun esame diretto dell’accertamento di tale fatto risultava dalla sentenza impugnata nonostante tutti i testimoni avessero riferito che la porta ad arco di comunicazione tra la casa del ricorrente e il rudere oggetto di causa esisteva già da oltre 10 anni. Tale circostanza non esaminata dalla Corte d’Appello sarebbe decisiva perché evidenzierebbe l’intempestiv i tà dell’azione possessoria. Nessuna rilevanza poteva avere la testimonianza sull’intonaco come aveva evidenziato la Corte d’Appello di Messina nella prima sentenza essendo riferita a una ristrutturazione. L’unico testimone a favore della controparte era dipendente da oltre vent’anni del marito della medesima attrice. 4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Il ricorrente in sostanza deduce con tutti e tre i motivi, sotto diversi profili,che il giudice del rinvio non ha riesaminato la vicenda Ric. 2018n. 28714sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 complessivamente considerata e, tuttavia , non afferma di aver riproposto le medesime questioni in sede di giudizio di rinvio con il suo atto di costituzione e anche la sentenza non fa alcun riferimento alfatto che il ricorrente ha rip r oposto le suddette questioni. Si legge nella sentenza solo che l’Utano si costituiva nel giudizio di rinvio contestando che le conseguenze della sentenza della Corte di Cassazione fossero quelle indicate dalla Laquidara. In base alleregole del giudizio di rinvio, U tano aveva l’onere di riproporre specifiche questionie di indicare le ragioni per le quali le stesseerano ancora sub iudice dopo la cassazione con rinvio. L’unicacircostanza controversa, infatti, da quanto risulta dalla sentenza di rinvio (che non riporta neanche il contenuto degli altri motivi di ricorso proposti dalla Laquidara) era quella della prova del possesso della Laquidara del rudere sul quale l’Utano aveva effettuato lo spoglio costruendo un'apertura in aderenza con un suo fabbricato. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che l'obbligo del giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione presuppone che esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, atteso il carattere chiuso di tale giudizio, nel quale dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando ildictum della Cassazione ad un materiale già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione anteriore alla sentenza cassata (Sez.L, Sentenza n. 24093 del 2013 ; n. 90/2007 ) . Nel caso di specie, tuttavia, l’Utano con i motivi di ricorso si limita a lamentare il mancato esame de lle sue domande ed Ric. 2018n. 28714sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 eccezioni precedentemente proposte senza alcun a indicazione specifica di quali di queste erano state ripropost e nel giudizio di rinvioe in quali termini. Non risulta neanche riportato il contenuto originario dei motivi di appello. In altri termini, i l ricorrente ha mancato di indicare , sia pure nelle sue linee fondamentali, trattandosi di uno specifico onere di deduzione nell'atto riassunzione, quali questioni ha ripropost o nel giudizio di rinvio, con l'indicazione delle ragioni per le quali le stesse erano ancora in contestazione. Il mancato assolvimento dell'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non consente a questa Corte di accedere agli atti del processo di merito, come pure sarebbe consentito dalla natura processuale della violazione denunciata con il primo motivo (cfr. fra le tante Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). Deve, pertanto , farsi applicazi one del seguente principio di diritto: In sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione. (Sez. 3, Ordinanza n. 30184 del 22/11/2018, Rv. 651851 -01) 5. Il ricorso è inammissibile. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo Ric. 2018n. 28714sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato