CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 29 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Bari, che ha riformato – limitatamente al trattamento sanzionatorio –la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen.Secondo l’originaria ipotesi accusatoria, l’imputato si sarebbe impossessato«di energia elettrica, nel periodo compreso dal 01/05/2013 al 05/02/2015, per untotale di 34.577 Kwh, attraverso la manomissione del gruppo di misura». Con «leaggravanti di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose e su cose esposteper necessità alla pubblica fede».All’udienza del 14 febbraio 2024, il pubblico ministero aveva, poi, contestatol'aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per «aver commesso ilfatto su cose destinate a pubblico servizio» (che rende il reato procedibiled’ufficio).2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale, in relazione agli artt. 129 e 521 cod. proc. pen.Osserva che: per effetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 150 del 2022, lafattispecie originariamente contestata rientrava tra quelle divenute perseguibili aquerela; alla scadenza del termine previsto dal regime transitorio dettato dall'art.85 del d.lgs. citato, non era stata presentata alcuna istanza di punizione da partedella persona offesa; l’inutile decorso del termine relativo alla proposizione dellaquerela imponeva l'immediata declaratoria dell’improcedibilità̀ dell'azione penale.Sostiene che i giudici di merito non avrebbero dovuto prendere inconsiderazione la contestazione suppletiva effettuata, all’udienza del 14 febbraio2024, dal pubblico ministero, in quanto intervenuta quando era già definitivamentedecorso il termine per la proposizione della querela.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullaresenza rinvio la sentenza impugnata.4. L’ avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte,con le quali ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato l’unico motivo di ricorso.1.1. Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato opluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) èdivenuto punibile a querela della persona offesa. Il “nuovo” comma 3 dell’art. 624,però, prevede la procedibilità d’ufficio nei seguenti casi: se la persona offesa èincapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art.625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede(il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su coseesistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o apignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa oreverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dellasuddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che iltermine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1,cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesaha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trovaapplicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, datadi entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.1.2. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commessoprima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; ilpubblico ministero, all’udienza del 14 febbraio 2024, ha contestato l’aggravante diavere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio. Il ricorrente, però,sostiene che non sarebbe rilevante ed efficace la contestazione suppletivadell'aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in quantoeffettuata dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine concesso allapersona offesa per sporgere querela.1.3. Va rilevato che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, sisono formati nella giurisprudenza di questa Corte diversi orientamentiinterpretativi.Secondo un primo orientamento, una volta decorso il termine previsto dalcitato art. 85, il giudice, preso atto della mancata proposizione della querela, ètenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, nonessendo più consentita al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art.517 cod. proc. pen., mediante contestazione di un’aggravante che rendaperseguibile d’ufficio un reato che risultava privo della necessaria condizione diprocedibilità (cfr. Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647; Sez.5, n. 13775 del 24/01/2024, Lenares, Rv. 286224; Sez. 5, n. 20093 del24/01/2024, Battaglia, Rv. 286460).Secondo un diverso orientamento, anche quando il termine previsto dall’art.85 d.lgs. n. 150 del 2022 sia decorso senza proposizione della querela, sarebbeancora consentito al pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza,mediante la contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7,cod. pen., essendo il pubblico ministero investito del potere-dovere di esercitarel’azione penale per un reato effettivamente circostanziato (cfr. Sez. 4, n. 50258del 22/11/2023, Gentile, Rv. 285471; Sez. 4, n. 14700 del 07/12/2023, Piscicelli,Rv. 286123; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 02). Intalune pronunce, tuttavia, si è sostenuto che la contestazione suppletivadell’aggravante sarebbe consentita al pubblico ministero solo entro la primaudienza dibattimentale, successiva alla scadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs.n. 150 del 2022 (cfr. Sez. 5, n. 19209 del 11/04/2024, Lombardo, n.m.; Sez. 5,n. 43083 del 30/09/2024, Sciarra, Rv. 287243; Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287361).La Quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre2025, ha rimesso la questione controversa alle Sezioni Unite, formulando ilseguente quesito: «se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art.85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta la querela, alpubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7, cod.pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi dellavigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevareimmediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite si sono pronunciate il 26 marzo 2026. Come risultadall’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che: «in tema di furto,ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senzache sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di nonprocedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».1.4. Applicando al caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite, lasentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato risultaimprocedibile per mancanza di querela.Nel caso di specie, infatti, il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022è decorso senza che sia stata proposta querela e i giudici di merito, invece dirilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen., hanno ritenuto rilevante ed efficacel’aggravante contestata dal pubblico ministero solo all’udienza del 14 febbraio2024, ritenendo conseguentemente il reato procedibile d’ufficio.Applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite, invece, deve ritenersipriva di efficacia la contestazione suppletiva dell’aggravante, atteso che il giudicedi primo grado avrebbe dovuto rilevare immediatamente, ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen., la causa di non procedibilità per mancanza di querela.2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio,perché il reato è improcedibile per difetto di querela. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non potevaessere proseguita per difetto di querela.Così deciso, il 17 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]