CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 16852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano con sentenza del 11/1/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati di ricettazione, con la conseguente condanna alle pene ritenute di giustizia. Hanno presentato ricorso per cassazione entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: - il vizio di motivazione con riferimento al reato configurato ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: - il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.379 cod. pen.; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'esclusione della recidiva. I ricorsi sono inammissibili. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie le doglianze di entrambi i ricorrenti in ordine alla ritenuta loro responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto sono inammissibili perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Anche la richiesta di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 379 cod. pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti è giustificata da motivazione fondata sui numerosi precedenti penali dei ricorrenti ed è pertanto esente da manifesta illogicità e quindi insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). L'esclusione della recidiva ipotizzata da [OSCURATO:PERSONA], infine, nemmeno risulta dedotta con l'atto di appello. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'est sore [OSCURATO:PERSONA] • penali Giovan