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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 09685/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 25 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa il 21 marzo 2023 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Catania, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 11.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989; fatti commessi in Catania nelle date del 12 maggio, 6 giugno, 28 luglio, 29 luglio, 9 agosto e del 19 agosto del 2018.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto rípropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4-5), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la abitualità del comportamento del ricorrente, per come desumibile sia dalla pregressa commissione da parte dell'imputato di reati aventi come presupposto la violazione di prescrizioni etero-imposte, sia dalla molteplicità degli episodi di inottemperanza all'obbligo di comparizione presso il Commissariato competente ascritti in questo giudizio a [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 25 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa il 21 marzo 2023 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Catania, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 11.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989; fatti commessi in Catania nelle date del 12 maggio, 6 giugno, 28 luglio, 29 luglio, 9 agosto e del 19 agosto del 2018. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto rípropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4-5), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la abitualità del comportamento del ricorrente, per come desumibile sia dalla pregressa commissione da parte dell'imputato di reati aventi come presupposto la violazione di prescrizioni etero-imposte, sia dalla molteplicità degli episodi di inottemperanza all'obbligo di comparizione presso il Commissariato competente ascritti in questo giudizio a [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.
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