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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17408/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5205-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.S. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E D'[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - C011troricorrente- avverso la sentenza n. 1144/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 05205 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- .Rg 5205/2019 [OSCURATO:PERSONA] NS del Rifugio opere pie riunite C/ Azienda multiservizi e di igiene urbana [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] NS del Rifugio opere pie riunite aveva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova la cartella di pagamento pervenuta il 4 gennaio 2013, per TARSU/TIA relativa all'anno 2007; la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo non maturata la prescrizione quinquennale, in quanto la fattura relativa alla TIA 2007 era stata affidata al servizio postale il 31 dicembre 2012, escludendo pertanto che si fosse maturata alcuna prescrizione o decadenza.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che la notifica si fosse perfezionata alla data di spedizione al destinatario, applicandosi i principi della scissione della notifica che per il notificante, si perfeziona con la consegna del plico all'ufficio postale, avvenuta tempestivamente, nel termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c..

Resiste con controricorso Azienda multiservizi e di igiene urbana [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentanl:e pro tempore, ritenendo non prescritta l'annualità 2007, in quanto la cartella contenente la relativa fattura era stata consegnata per la spedizione in data 31.12.2012, e quindi nel termine quinquennale previsto dalla legge.

La ricorrente deposita memoria, ribadendo la fondat:ezza del ricorso, vertendosi in ipotesi di prescrizione e non di decadenza.

Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 2934, 2948, 2943 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1334 e 1335 c.c., non avendo la CTR ritenuto prescritto il credito di AMIU, pur essendo pervenuto il primo atto impositivo dopo lo spirare del termine di cinque anni.

Considerato che: Il ricorso implica la soluzione dell'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di tali atti sul quale questa Corte, Sez.

Un. n.12332/2017, Rv. 644252-01, in tema tuttavia di notifica di sanzioni amministrative, ha statuito che il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo.

La indicata pronuncia è stata seguita da Cass., n. 3560/2019. che, però solo come obiter dictum, ha statuito l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per effetto della mera consegna dell'atto impositivo all'ufficio postale, richiamando Cass. n. 9749/18, e la citata Sez. un.n. 12332/17, in tema di procedimento sanzionatorio).

Non vi è pertanto una giurisprudenza consolidata in relazione agli effetti della notifica sulla prescrizione degli atti tributari, per cui il Collegio, preso atto che trattasi di questione di rilievo nomofilattico sulla quale non vi è un orientamento consolidato, ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia alla sez. 5 civ. per la trattazione della causa in pubblica udienza, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni adernpimenti.

Roma, 12 aprile 2022 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5205-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.S. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E D'[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - C011troricorrente- avverso la sentenza n. 1144/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 05205 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- .Rg 5205/2019 [OSCURATO:PERSONA] NS del Rifugio opere pie riunite C/ Azienda multiservizi e di igiene urbana [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] NS del Rifugio opere pie riunite aveva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova la cartella di pagamento pervenuta il 4 gennaio 2013, per TARSU/TIA relativa all'anno 2007; la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo non maturata la prescrizione quinquennale, in quanto la fattura relativa alla TIA 2007 era stata affidata al servizio postale il 31 dicembre 2012, escludendo pertanto che si fosse maturata alcuna prescrizione o decadenza. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che la notifica si fosse perfezionata alla data di spedizione al destinatario, applicandosi i principi della scissione della notifica che per il notificante, si perfeziona con la consegna del plico all'ufficio postale, avvenuta tempestivamente, nel termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.. Resiste con controricorso Azienda multiservizi e di igiene urbana [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentanl:e pro tempore, ritenendo non prescritta l'annualità 2007, in quanto la cartella contenente la relativa fattura era stata consegnata per la spedizione in data 31.12.2012, e quindi nel termine quinquennale previsto dalla legge. La ricorrente deposita memoria, ribadendo la fondat:ezza del ricorso, vertendosi in ipotesi di prescrizione e non di decadenza. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 2934, 2948, 2943 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1334 e 1335 c.c., non avendo la CTR ritenuto prescritto il credito di AMIU, pur essendo pervenuto il primo atto impositivo dopo lo spirare del termine di cinque anni. Considerato che: Il ricorso implica la soluzione dell'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di tali atti sul quale questa Corte, Sez. Un. n.12332/2017, Rv. 644252-01, in tema tuttavia di notifica di sanzioni amministrative, ha statuito che il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. La indicata pronuncia è stata seguita da Cass., n. 3560/2019. che, però solo come obiter dictum, ha statuito l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per effetto della mera consegna dell'atto impositivo all'ufficio postale, richiamando Cass. n. 9749/18, e la citata Sez. un.n. 12332/17, in tema di procedimento sanzionatorio). Non vi è pertanto una giurisprudenza consolidata in relazione agli effetti della notifica sulla prescrizione degli atti tributari, per cui il Collegio, preso atto che trattasi di questione di rilievo nomofilattico sulla quale non vi è un orientamento consolidato, ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.. P.Q.M. Rinvia alla sez. 5 civ. per la trattazione della causa in pubblica udienza, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni adernpimenti. Roma, 12 aprile 2022 Il P
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