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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 09110/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9110/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 25461/2025* *ha pronunciato la seguenteSul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/06/2025 della Corte d appello di Genovaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto il rigettodel ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe la Corte d appello di Genova ha dichiaratoinammissibile l appello proposto dall imputato * * per violazione dell art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. nel testo vigente ratione temporis prima della suaabrogazione intervenuta con la legge n. 114 del 2024 ovvero per la mancata elezione didomicilio ivi allora prevista.2.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione * * a mezzo dirituale ministero difensivo deducendo un unico motivo.2.1.

Con tale motivo denuncia la violazione di legge in relazione all art. 581 comma 1 tercod. proc. pen. nel testo vigente ratione temporis prima della sua abrogazione intervenutacon la legge n. 114 del 2024 deducendo che l elezione di domicilio ritualmente accettata daldifensore era stata effettuata dall imputato in sede di convalida dell arresto e che taledomicilio era stato già ritenuto valido per provvedere alla notifica del decreto di citazionedell udienza con rito cartolare in Corte d appello ove poi è stata dichiarata l inammissibilitàdel gravame nonostante la notifica fosse realmente avvenuta.

Si richiama su tale puntoquanto affermato così come avvenuto nel caso di specie da * U n. 13808 del24/10/2024 dep. 2025 * 287855 – 02 secondo la quale in tema di impugnazioni l oneredel deposito dell elezione o della dichiarazione di domicilio previsto a pena diinammissibilità dell atto d impugnazione dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. puòessere assolto anche con il richiamo espresso e specifico in esso contenuto a unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale tale da consentire l immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione.È stata depositata una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratoregenerale con la quale si ribadiscono le ragioni già esposte nel motivo di ricorso.3.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

La legge 9 agosto 2024 n. 114 a decorrere dal 25 agosto 2024 ha abrogato l art. 581comma 1 ter cod. proc. pen.In ossequio al principio tempus regit actum la disposizione previgente che prescriveval obbligo della dichiarazione o elezione di domicilio in sede di impugnazione ai fini dellanotificazione del decreto di citazione a giudizio deve tuttavia trovare applicazione nel caso inesame * U n. 13808 del 24/10/2024 dep. 2025 * 287855 01 secondo cui ladisciplina abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n. 114 in vigore dal 25 agosto 2024 continuaad applicarsi come nel caso di specie alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 .3.

La dichiarazione o elezione di domicilio da depositare unitamente all atto d appello apena di inammissibilità dell impugnazione non deve necessariamente essere materialmenteunita all atto di impugnazione o ivi contenuta potendo essere soltanto in esso richiamata acondizione però che tale richiamo sia chiaro specifico inequivoco e permetta senzadifficoltà o necessità di indagini di individuarle con immediatezza nel fascicolo processualesì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio diappello come effettivamente avvenuto nel caso di specie e da assicurare la salvaguardiadelle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all art. 581 comma 1 tercod. proc. pen. in tal senso tra le altre * 3 n. 34328 del 04/06/2024 n.m. .La previsione di ulteriori oneri quale l allegazione materiale della dichiarazione o elezionedi domicilio all atto d impugnazione non necessari in presenza di una indicazione chepresenti le suddette caratteristiche si risolverebbe per l imputato in un inutile aggravio taleda rendere più oneroso il suo diritto di accesso al giudice dell impugnazione e così propriosulla base di quanto affermato da * U n. 13808 del 24/10/2024 dep. 2025 * 287855 –02 l onere del deposito dell elezione o della dichiarazione di domicilio previsto a pena diinammissibilità dell atto d impugnazione dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. puòessere assolto anche con il richiamo espresso e specifico in esso contenuto ad unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale tale da consentire l immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione così come avvenuto nel ricorso in appello dichiarato inammissibileche riportava l indicazione dell elezione di domicilio avvenuta in sede di convalida dell arrestoe già utilizzata per la notifica del decreto che aveva disposto il giudizio d appello.4.

In considerazione del rilievo di sufficiente specificità dell atto di appello e del fatto chelo scopo che la norma di cui all art. 581 ter cod. proc. pen. aveva di mira la correttacitazione dell imputato nel giudizio di impugnazione era stato raggiunto l ordinanzaimpugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova per la celebrazione delgiudizio di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9110/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 25461/2025* *ha pronunciato la seguenteSul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/06/2025 della Corte d appello di Genovaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto il rigettodel ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe la Corte d appello di Genova ha dichiaratoinammissibile l appello proposto dall imputato * * per violazione dell art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. nel testo vigente ratione temporis prima della suaabrogazione intervenuta con la legge n. 114 del 2024 ovvero per la mancata elezione didomicilio ivi allora prevista.2.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione * * a mezzo dirituale ministero difensivo deducendo un unico motivo.2.1.

Con tale motivo denuncia la violazione di legge in relazione all art. 581 comma 1 tercod. proc. pen. nel testo vigente ratione temporis prima della sua abrogazione intervenutacon la legge n. 114 del 2024 deducendo che l elezione di domicilio ritualmente accettata daldifensore era stata effettuata dall imputato in sede di convalida dell arresto e che taledomicilio era stato già ritenuto valido per provvedere alla notifica del decreto di citazionedell udienza con rito cartolare in Corte d appello ove poi è stata dichiarata l inammissibilitàdel gravame nonostante la notifica fosse realmente avvenuta.

Si richiama su tale puntoquanto affermato così come avvenuto nel caso di specie da * U n. 13808 del24/10/2024 dep. 2025 * 287855 – 02 secondo la quale in tema di impugnazioni l oneredel deposito dell elezione o della dichiarazione di domicilio previsto a pena diinammissibilità dell atto d impugnazione dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. puòessere assolto anche con il richiamo espresso e specifico in esso contenuto a unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale tale da consentire l immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione.È stata depositata una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratoregenerale con la quale si ribadiscono le ragioni già esposte nel motivo di ricorso.3.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

La legge 9 agosto 2024 n. 114 a decorrere dal 25 agosto 2024 ha abrogato l art. 581comma 1 ter cod. proc. pen.In ossequio al principio tempus regit actum la disposizione previgente che prescriveval obbligo della dichiarazione o elezione di domicilio in sede di impugnazione ai fini dellanotificazione del decreto di citazione a giudizio deve tuttavia trovare applicazione nel caso inesame * U n. 13808 del 24/10/2024 dep. 2025 * 287855 01 secondo cui ladisciplina abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n. 114 in vigore dal 25 agosto 2024 continuaad applicarsi come nel caso di specie alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 .3.

La dichiarazione o elezione di domicilio da depositare unitamente all atto d appello apena di inammissibilità dell impugnazione non deve necessariamente essere materialmenteunita all atto di impugnazione o ivi contenuta potendo essere soltanto in esso richiamata acondizione però che tale richiamo sia chiaro specifico inequivoco e permetta senzadifficoltà o necessità di indagini di individuarle con immediatezza nel fascicolo processualesì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio diappello come effettivamente avvenuto nel caso di specie e da assicurare la salvaguardiadelle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all art. 581 comma 1 tercod. proc. pen. in tal senso tra le altre * 3 n. 34328 del 04/06/2024 n.m. .La previsione di ulteriori oneri quale l allegazione materiale della dichiarazione o elezionedi domicilio all atto d impugnazione non necessari in presenza di una indicazione chepresenti le suddette caratteristiche si risolverebbe per l imputato in un inutile aggravio taleda rendere più oneroso il suo diritto di accesso al giudice dell impugnazione e così propriosulla base di quanto affermato da * U n. 13808 del 24/10/2024 dep. 2025 * 287855 –02 l onere del deposito dell elezione o della dichiarazione di domicilio previsto a pena diinammissibilità dell atto d impugnazione dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. puòessere assolto anche con il richiamo espresso e specifico in esso contenuto ad unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale tale da consentire l immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione così come avvenuto nel ricorso in appello dichiarato inammissibileche riportava l indicazione dell elezione di domicilio avvenuta in sede di convalida dell arrestoe già utilizzata per la notifica del decreto che aveva disposto il giudizio d appello.4.

In considerazione del rilievo di sufficiente specificità dell atto di appello e del fatto chelo scopo che la norma di cui all art. 581 ter cod. proc. pen. aveva di mira la correttacitazione dell imputato nel giudizio di impugnazione era stato raggiunto l ordinanzaimpugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova per la celebrazione delgiudizio di impugnazione. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di*Così è deciso 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di*Così è deciso 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9110/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 25461/2025* *ha pronunciato la seguenteSul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/06/2025 della Corte d appello di Genovaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto il rigettodel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe la Corte d appello di Genova ha dichiaratoinammissibile l appello proposto dall imputato * * per violazione dell art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. nel testo vigente ratione temporis prima della suaabrogazione intervenuta con la legge n. 114 del 2024 ovvero per la mancata elezione didomicilio ivi allora prevista.2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione * * a mezzo dirituale ministero difensivo deducendo un unico motivo.2.1. Con tale motivo denuncia la violazione di legge in relazione all art. 581 comma 1 tercod. proc. pen. nel testo vigente ratione temporis prima della sua abrogazione intervenutacon la legge n. 114 del 2024 deducendo che l elezione di domicilio ritualmente accettata daldifensore era stata effettuata dall imputato in sede di convalida dell arresto e che taledomicilio era stato già ritenuto valido per provvedere alla notifica del decreto di citazionedell udienza con rito cartolare in Corte d appello ove poi è stata dichiarata l inammissibilitàdel gravame nonostante la notifica fosse realmente avvenuta. Si richiama su tale puntoquanto affermato così come avvenuto nel caso di specie da * U n. 13808 del24/10/2024 dep. 2025 * 287855 – 02 secondo la quale in tema di impugnazioni l oneredel deposito dell elezione o della dichiarazione di domicilio previsto a pena diinammissibilità dell atto d impugnazione dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. puòessere assolto anche con il richiamo espresso e specifico in esso contenuto a unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale tale da consentire l immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione.È stata depositata una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratoregenerale con la quale si ribadiscono le ragioni già esposte nel motivo di ricorso.3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La legge 9 agosto 2024 n. 114 a decorrere dal 25 agosto 2024 ha abrogato l art. 581comma 1 ter cod. proc. pen.In ossequio al principio tempus regit actum la disposizione previgente che prescriveval obbligo della dichiarazione o elezione di domicilio in sede di impugnazione ai fini dellanotificazione del decreto di citazione a giudizio deve tuttavia trovare applicazione nel caso inesame * U n. 13808 del 24/10/2024 dep. 2025 * 287855 01 secondo cui ladisciplina abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n. 114 in vigore dal 25 agosto 2024 continuaad applicarsi come nel caso di specie alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 .3. La dichiarazione o elezione di domicilio da depositare unitamente all atto d appello apena di inammissibilità dell impugnazione non deve necessariamente essere materialmenteunita all atto di impugnazione o ivi contenuta potendo essere soltanto in esso richiamata acondizione però che tale richiamo sia chiaro specifico inequivoco e permetta senzadifficoltà o necessità di indagini di individuarle con immediatezza nel fascicolo processualesì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio diappello come effettivamente avvenuto nel caso di specie e da assicurare la salvaguardiadelle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all art. 581 comma 1 tercod. proc. pen. in tal senso tra le altre * 3 n. 34328 del 04/06/2024 n.m. .La previsione di ulteriori oneri quale l allegazione materiale della dichiarazione o elezionedi domicilio all atto d impugnazione non necessari in presenza di una indicazione chepresenti le suddette caratteristiche si risolverebbe per l imputato in un inutile aggravio taleda rendere più oneroso il suo diritto di accesso al giudice dell impugnazione e così propriosulla base di quanto affermato da * U n. 13808 del 24/10/2024 dep. 2025 * 287855 –02 l onere del deposito dell elezione o della dichiarazione di domicilio previsto a pena diinammissibilità dell atto d impugnazione dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. puòessere assolto anche con il richiamo espresso e specifico in esso contenuto ad unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale tale da consentire l immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione così come avvenuto nel ricorso in appello dichiarato inammissibileche riportava l indicazione dell elezione di domicilio avvenuta in sede di convalida dell arrestoe già utilizzata per la notifica del decreto che aveva disposto il giudizio d appello.4. In considerazione del rilievo di sufficiente specificità dell atto di appello e del fatto chelo scopo che la norma di cui all art. 581 ter cod. proc. pen. aveva di mira la correttacitazione dell imputato nel giudizio di impugnazione era stato raggiunto l ordinanzaimpugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova per la celebrazione delgiudizio di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9110/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 25461/2025* *ha pronunciato la seguenteSul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/06/2025 della Corte d appello di Genovaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto il rigettodel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe la Corte d appello di Genova ha dichiaratoinammissibile l appello proposto dall imputato * * per violazione dell art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. nel testo vigente ratione temporis prima della suaabrogazione intervenuta con la legge n. 114 del 2024 ovvero per la mancata elezione didomicilio ivi allora prevista.2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione * * a mezzo dirituale ministero difensivo deducendo un unico motivo.2.1. Con tale motivo denuncia la violazione di legge in relazione all art. 581 comma 1 tercod. proc. pen. nel testo vigente ratione temporis prima della sua abrogazione intervenutacon la legge n. 114 del 2024 deducendo che l elezione di domicilio ritualmente accettata daldifensore era stata effettuata dall imputato in sede di convalida dell arresto e che taledomicilio era stato già ritenuto valido per provvedere alla notifica del decreto di citazionedell udienza con rito cartolare in Corte d appello ove poi è stata dichiarata l inammissibilitàdel gravame nonostante la notifica fosse realmente avvenuta. Si richiama su tale puntoquanto affermato così come avvenuto nel caso di specie da * U n. 13808 del24/10/2024 dep. 2025 * 287855 – 02 secondo la quale in tema di impugnazioni l oneredel deposito dell elezione o della dichiarazione di domicilio previsto a pena diinammissibilità dell atto d impugnazione dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. puòessere assolto anche con il richiamo espresso e specifico in esso contenuto a unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale tale da consentire l immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione.È stata depositata una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratoregenerale con la quale si ribadiscono le ragioni già esposte nel motivo di ricorso.3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La legge 9 agosto 2024 n. 114 a decorrere dal 25 agosto 2024 ha abrogato l art. 581comma 1 ter cod. proc. pen.In ossequio al principio tempus regit actum la disposizione previgente che prescriveval obbligo della dichiarazione o elezione di domicilio in sede di impugnazione ai fini dellanotificazione del decreto di citazione a giudizio deve tuttavia trovare applicazione nel caso inesame * U n. 13808 del 24/10/2024 dep. 2025 * 287855 01 secondo cui ladisciplina abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n. 114 in vigore dal 25 agosto 2024 continuaad applicarsi come nel caso di specie alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 .3. La dichiarazione o elezione di domicilio da depositare unitamente all atto d appello apena di inammissibilità dell impugnazione non deve necessariamente essere materialmenteunita all atto di impugnazione o ivi contenuta potendo essere soltanto in esso richiamata acondizione però che tale richiamo sia chiaro specifico inequivoco e permetta senzadifficoltà o necessità di indagini di individuarle con immediatezza nel fascicolo processualesì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio diappello come effettivamente avvenuto nel caso di specie e da assicurare la salvaguardiadelle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all art. 581 comma 1 tercod. proc. pen. in tal senso tra le altre * 3 n. 34328 del 04/06/2024 n.m. .La previsione di ulteriori oneri quale l allegazione materiale della dichiarazione o elezionedi domicilio all atto d impugnazione non necessari in presenza di una indicazione chepresenti le suddette caratteristiche si risolverebbe per l imputato in un inutile aggravio taleda rendere più oneroso il suo diritto di accesso al giudice dell impugnazione e così propriosulla base di quanto affermato da * U n. 13808 del 24/10/2024 dep. 2025 * 287855 –02 l onere del deposito dell elezione o della dichiarazione di domicilio previsto a pena diinammissibilità dell atto d impugnazione dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. puòessere assolto anche con il richiamo espresso e specifico in esso contenuto ad unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale tale da consentire l immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione così come avvenuto nel ricorso in appello dichiarato inammissibileche riportava l indicazione dell elezione di domicilio avvenuta in sede di convalida dell arrestoe già utilizzata per la notifica del decreto che aveva disposto il giudizio d appello.4. In considerazione del rilievo di sufficiente specificità dell atto di appello e del fatto chelo scopo che la norma di cui all art. 581 ter cod. proc. pen. aveva di mira la correttacitazione dell imputato nel giudizio di impugnazione era stato raggiunto l ordinanzaimpugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova per la celebrazione delgiudizio di impugnazione. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di*Così è deciso 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di*Così è deciso 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *