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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38648/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 ottobre 2020 ha integral- mente confermato la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso re- sponsabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione marijuana e hashish, fatto commesso il 31 maggio 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge.

2.1. Sotto il primo profilo denunzia il mancato, riconoscimento nel caso di specie dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2.2. Con il secondo motivo si duole dalla mancata applicazione della sospen- sione condizionale della pena, richiesta nell'atto di appello.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Entrambe le riferite doglianze, infatti, sono assertive, generiche e meramente reiterative di temi già posti nell'impugnazione di merito e già affrontati e risolti - con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 3-4 della sentenza), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 ottobre 2020 ha integral- mente confermato la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso re- sponsabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione marijuana e hashish, fatto commesso il 31 maggio 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Sotto il primo profilo denunzia il mancato, riconoscimento nel caso di specie dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.2. Con il secondo motivo si duole dalla mancata applicazione della sospen- sione condizionale della pena, richiesta nell'atto di appello. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le riferite doglianze, infatti, sono assertive, generiche e meramente reiterative di temi già posti nell'impugnazione di merito e già affrontati e risolti - con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 3-4 della sentenza), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensor
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