Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:175
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993C0432
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate l'8 giugno 1995 (
*1
)
1.
[OSCURATO:PERSONA] of Appeal, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo 3 giugno 1971 (
1
), invita la Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 36, 37 e 38 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (
2
), come modificata dalla convenzione di adesione del 1978 (
3
) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), nel contesto di un «ricorso per motivi di diritto» (o «in cassazione» secondo i termini stessi della [OSCURATO:PERSONA]) proposto da una parte contro la quale è stata autorizzata l'esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] di una sentenza francese.
2.
Gli autori della [OSCURATO:PERSONA], istituendo in conformità all'obiettivo stabilito dall'art. 220 del Trattato CEE un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni, si ponevano come esigenza primaria la rapidità dei procedimenti. La complessità procedurale raggiunta nella presente causa potrebbe indurre a dubitare del fatto che quest'obiettivo sia stato conseguito, se non trovasse una parziale spiegazione nell'errata applicazione delle norme della [OSCURATO:PERSONA] operata dai vari giudici interessati. Ne esamineremo lo svolgimento dopo aver ricordato le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] applicabili al caso di specie.
Procedura di exequatur prevista dalla [OSCURATO:PERSONA]
3.
[OSCURATO:PERSONA] istituisce un sistema unificato di determinazione della competenza giurisdizionale ([OSCURATO:PERSONA] II), accompagnato da un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti ([OSCURATO:PERSONA] III), rese nelle materie che rientrano nell'ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] I). [OSCURATO:PERSONA] III («Del riconoscimento e dell'esecuzione») è volto a garantire la «libera circolazione delle sentenze» (
4
), facilitando il riconoscimento (Sezione 1) e l'esecuzione (Sezione 2) delle sentenze straniere. La Sezione 2 del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (artt. 31-45) prevede quindi un procedimento sommario di exequatur che presenta le caratteristiche esposte qui di seguito.
4.
La prima fase del procedimento non prevede contraddittorio (
5
). Il procedimento si apre su
istanza
di una parte interessata, diretta ad ottenere nello Stato richiesto la dichiarazione di exequatur — o, nel [OSCURATO:PERSONA], la «registrazione ai fini dell'esecuzione» (
6
) — della decisione
esecutiva
resa nello Stato d'origine (art. 31). L'istanza viene presentata al giudice designato dall'art. 32 (
7
), il quale decide senza poter riesaminare nel merito la decisione straniera (art. 34). La sua decisione può essere soltanto di due tipi: può concedere l'esecuzione o rifiutarla. Per negare l'esecuzione, esso può fondarsi soltanto su uno dei motivi specificati negli artt. 27 e 28 (
8
) o sull'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 31 (carattere esecutivo della decisione nello Stato d'origine), 32 e 33 (giudici designati e requisiti formali) della [OSCURATO:PERSONA]. Se l'istanza viene respinta, il richiedente dispone di un mezzo di impugnazione (artt. 40 e segg.).
5.
Se l'esecuzione viene concessa, la parte contro la quale è stata chiesta può opporsi, proponendo quindi
un'opposizione
(art. 36) entro un termine stabilito (
9
). In questa fase il procedimento diventa contraddittorio. L'opposizione viene proposta davanti al giudice designato dall'art. 37, n. 1 (
10
). Non si può procedere all'esecuzione finché non sia trascorso il termine per proporre l'opposizione e fino a quando non sia intervenuta una decisione su di essa; il richiedente può far eseguire soltanto provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è stata chiesta l'esecuzione (art. 39).
Il giudice investito dell'opposizione può prendere due tipi di decisione:
—
negare l'esecuzione, in base ai medesimi motivi previsti per la prima fase del procedimento che si svolge senza contraddittorio (specificati negli artt. 27 e 28, p 31);
—
concedere l'esecuzione, confermando così la decisione resa sull'istanza.
In forza dell'art. 38, al giudice dell'opposizione vengono offerte altre due possibilità:
—
la possibilità di sospendere il procedimento (art. 38, primo comma), subordinata a due condizioni cumulative: la sospensione deve essere stata chiesta dalla parte che ha proposto l'opposizione e inoltre la decisione straniera deve essere stata impugnata con un mezzo «ordinario» di ricorso o deve ancora poter formare l'oggetto di un tale ricorso (
11
);
—
la possibilità di subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia (art. 38, terzo comma).
6.
[OSCURATO:PERSONA] prevede infine il possibile svolgimento di una terza fase del procedimento (art. 37, secondo comma) (
12
). Si tratta, a seconda degli ordinamenti giuridici nazionali, di un
«ricorso in cassazione»
(ad esempio in [OSCURATO:PERSONA]) o di un
«ricorso per motivi di diritto»
(ad esempio nel [OSCURATO:PERSONA]). Un ricorso siffatto, o un mezzo di impugnazione analogo, può essere esperito soltanto contro una «decisione resa sull'opposizione». Orbene, se è vero che la decisione con cui il giudice investito del ricorso di cui all'art. 37, n. 1, concede o nega l'esecuzione costituisce senza alcun dubbio una siffatta «decisione resa sull'opposizione», come definire le decisioni prese ai sensi dell'art. 38 di sospensione del procedimento o di costituzione di una garanzia? È appunto questa una delle questioni sottoposte dal giudice di rinvio, chiamato a pronunciarsi su una controversia sorta nel contesto descritto qui di seguito.
Fatti e svolgimento del procedimento
7.
Ľ8 aprile 1987 la SISRO, società francese stabilita in [OSCURATO:PERSONA], ottiene dal [OSCURATO:PERSONA] de grande instance di Parigi una
sentenza provvisoriamente esecutiva
di condanna della [OSCURATO:PERSONA], società olandese stabilita nei [OSCURATO:PERSONA], al risarcimenti dei danni per violazione del diritto d'autore della SISRO su alcuni programmi informatici (
13
). [OSCURATO:PERSONA] si appella quindi contro tale sentenza alla Cour d'appel di Parigi; tale giudizio è tuttora pendente, essendo stato sospeso dalla Cour d'appel in attesa dell'esito di alcuni procedimenti penali instaurati parallelamente (
14
).
8.
Su
istanza
della SISRO e conformemente alle norme della [OSCURATO:PERSONA], in data 15 dicembre 1987 la [OSCURATO:PERSONA] of Justice autorizza la «registrazione» della sentenza francese ai fini della sua esecuzione in [OSCURATO:PERSONA], dove la [OSCURATO:PERSONA] è titolare di attività patrimoniali.
9.
[OSCURATO:PERSONA] propone quindi
un'opposizione
contro la decisione resa sull'istanza, invocando l'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Tale opposizione, proposta l'8 aprile 1988, è, in linea di principio, irricevibile, considerato il termine fissato dall'art. 36. Ciononostante la [OSCURATO:PERSONA] of Justice la dichiara ricevibile.
Su istanza della [OSCURATO:PERSONA],
il giudice dell'opposizione sospende il procedimento
il 9 ottobre 1989, in attesa dell'esito dei giudizi pendenti in [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della facoltà che gli attribuisce l'art. 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello respinge successivamente, l'11 maggio e il 21 dicembre 1989, due domande presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] dirette ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] de grande instance. La sentenza francese è quindi ancora esecutiva e continua pertanto a soddisfare i requisiti di cui all'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA].
10.
Il 9 maggio 1990 la SISRO impugna dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal l'ordinanza 9 ottobre 1989 che dispone la sospensione del procedimento. Alla luce dell'ultima decisione del giudice francese di appello che negava la sospensione dell'esecuzione della sentenza del 1987, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal autorizza la SISRO a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice la revoca della sospensione del procedimento disposta il 18 dicembre 1990.
11.
In data 23 gennaio 1992 la [OSCURATO:PERSONA] of Justice, adita su rinvio della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal, si pronuncia su due punti:
—
revoca la sospensione del procedimento
precedentemente disposta, ritenendo di doversi conformare, per motivi di «comity» (
15
), alla decisione del giudice francese che aveva respinto «nel merito» la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza del 1987;
—
respinge l'opposizione
proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza di registrazione (si tratta in questo caso di una «decisione resa sull'opposizione», ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]).
12.
[OSCURATO:PERSONA] presenta quindi due ricorsi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal, uno contro la revoca della sospensione, l'altro contro il rigetto della sua opposizione al provvedimento di «registrazione» (ricordiamo che questo giudice, chiamato a pronunciarsi su un
«ricorso per motivi di diritto»,
è competente a statuire, a norma dell'art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], sulla «decisione resa sull'opposizione»).
13.
[OSCURATO:PERSONA] of Appeal ha sospeso entrambi i procedimenti e sottopone oggi le tre questioni pregiudiziali seguenti:
«1)
Se la parte che ha proposto nel [OSCURATO:PERSONA] un'opposizione ai sensi dell'art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia legittimata a chiedere il beneficio previsto dall'art. 38, qualora non sia in grado di invocare fondatamente uno dei motivi elencati dagli artt. 27 e 28 per il rigetto di una domanda di registrazione ai fini dell'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato contraente e, in caso affermativo, quale sia “il procedimento” che può essere sospeso.
2)
Se il fatto che la sospensione dell'esecuzione di una decisione è stata negata nello Stato in cui tale decisione è stata resa, sia
i)
pertinente, e/o
ii)
decisivo, per quanto riguarda le modalità di esercizio del potere, previsto dall'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA], di sospendere il procedimento di registrazione.
3)
Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dell'art. 36 della [OSCURATO:PERSONA], uno dei giudici indicati dall'art. 37, n. 1, della medesima [OSCURATO:PERSONA]:
i)
neghi la sospensione del procedimento, o
ii)
revochi una sospensione precedentemente disposta,
se il giudice dinanzi al quale è proposto ricorso per motivi di diritto ai sensi dell'art. 37, n. 2, sia competente a ordinare, o a ordinare nuovamente, tale sospensione».
Osservazioni preliminari
14.
Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso alcuni dubbi sulla competenza della Corte nel caso di specie. Benché il suo rappresentante abbia ritirato in udienza le riserve formulate, mi sembra utile rimuovere ogni ambiguità che possa sussistere al riguardo.
15.
[OSCURATO:PERSONA] si è interrogata innanzi tutto sull'applicabilità
ratione temporis
della [OSCURATO:PERSONA].
16.
Poiché il [OSCURATO:PERSONA] non ha aderito sin dall'inizio alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, soltanto la versione modificata dalla convenzione di adesione del 1978 poteva essere applicata tra le due nazioni all'epoca dei fatti in esame. La detta [OSCURATO:PERSONA] è entrata in vigore il 1° novembre 1986 in [OSCURATO:PERSONA], Stato d'origine, e il 1
o
gennaio 1987 nel [OSCURATO:PERSONA], Stato richiesto. Orbene, nell'ambito delle disposizioni transitorie, l'art. 34, terzo comma, della convenzione di adesione stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] si applica alle decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], a seguito di azioni proposte prima di tale data (come nel caso di specie), se il giudice dello Stato d'origine aveva fondato la propria competenza su norme conformi alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] II modificato o su disposizioni previste da una convenzione in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.
17.
Si tratta quindi di chiarire se il giudice francese aveva fondato la propria competenza su norme conformi alle disposizioni del titolo II modificato o su disposizioni di una convenzione in vigore tra i due Stati.
18.
Questo punto è stato esaminato dalla Cour d'appel di Parigi nella sentenza 11 maggio 1989, che ha ammesso la competenza dei giudici francesi in base sia alla [OSCURATO:PERSONA] di Berna (
16
) sia alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Non spetta quindi a questa Corte, e nemmeno ai giudici dello Stato richiesto, verificare la corretta applicazione delle norme della [OSCURATO:PERSONA] ad opera dei giudici dello Stato d'origine, se non a costo di tradire la ratio stessa della [OSCURATO:PERSONA]: la fiducia data al giudice dello Stato d'origine al fine di agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. Questa Corte ha fatto propria tale concezione allorquando ha precisato nella sentenza Brasserie du Pêcheur «(...) che la Corte risolve la questione sottopostale indipendentemente dal fatto che la convenzione si applichi o no, a norma del suo art. 54 (
17
), (al caso di specie)» (
18
).
19.
Infine, l'osservazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, se la [OSCURATO:PERSONA] of Justice non avesse disatteso il termine fissato dall'art. 36 della [OSCURATO:PERSONA], la causa non sarebbe giunta dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal ed i quesiti sollevati con le questioni pregiudiziali non si sarebbero posti è senz'altro esatta, ma non è idonea a mettere in discussione il principio della competenza di questa Corte nel caso di specie.
20.
Di conseguenza, non vanno messe in dubbio né l'applicabilità della [OSCURATO:PERSONA] al caso di specie né la competenza di questa Corte. Veniamo quindi all'esame delle questioni sottoposte.
Sulla soluzione delle questioni
21.
Poiché le questioni sottoposte vertono tutte nella sostanza sull'interpretazione dell'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa alla sospensione del procedimento, occorre esaminare anzitutto se il giudice a quo, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 37, n. 2, su un «ricorso per motivi di diritto» sia competente a statuire su tale sospensione. Risolveremo quindi in primo luogo la terza questione.
Sulla terza questione
22.
L'art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] così recita:
«La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di:
—
ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia, Lussemburgo e nei [OSCURATO:PERSONA];
(...)
—
unico ricorso per motivi di diritto, nel [OSCURATO:PERSONA]».
23.
Alla luce di tale testo, la questione sottoposta alla Corte è quindi volta a chiarire se la decisione di revocare un provvedimento di sospensione del procedimento precedentemente disposto, adottata in base all'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA] dal giudice dell'opposizione, costituisca una «decisione resa sull'opposizione», che è l'unica passibile di ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. Una soluzione negativa sembra doversi desumere tanto dalle relazioni sulla [OSCURATO:PERSONA] quanto dalla giurisprudenza di questa Corte.
24.
Secondo la relazione [OSCURATO:PERSONA], gli autori della [OSCURATO:PERSONA] si erano posti l'obiettivo di evitare «La molteplicità delle impugnazioni (...) [che] costituirebbe in definitiva un ostacolo alla libera circolazione delle sentenze a cui mira la convenzione» (
19
). A tal scopo è stato previsto che «Solo il giudice investito dell'opposizione può sospendere il procedimento (...)» (
20
).
A contrario,
sembrerebbe quindi preclusa la facoltà di sospendere il procedimento sia al giudice adito con l'istanza sia al giudice investito di un ricorso in cassazione o di un'impugnazione analoga. La relazione [OSCURATO:PERSONA] è ancora più chiara. Vi si definisce con grande precisione la natura dell'impugnazione proponibile davanti al giudice designato nell'art. 37, n. 2: «(...) nell'interesse di una rapida esecuzione (...) [la norma sancita dall'art. 37 limita] il numero dei mezzi di impugnazione a un primo ricorso comportante la possibilità di un pieno controllo dei fatti
e a un secondo limitato a un controllo di cassazione».
La relazione precisa altresì che soltanto la «(...) decisione dell'organo giurisdizionale che si è
pronunciato in merito all'impugnativa
del debitore o del creditore (...)» può essere oggetto di un secondo ricorso (
21
).
25.
Sembrerebbe quindi che sia prevalsa, nell'intento dei relatori, un'interpretazione restrittiva degli artt. 37, n. 2, e 38 della [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, è in questo senso che la Corte ha interpretato tali disposizioni in due sentenze che riguardavano questioni sostanzialmente identiche a quella in esame.
26.
Così, nella causa che si è conclusa con la sentenza Brennero (
22
), il Bundesgerichtshof, adito ai sensi dell'art. 37, n. 2, si era interrogato sulla propria competenza a conoscere di una «Rechtsbeschwerde» proposta contro la decisione che imponeva la costituzione di una garanzia, adottata a norma dell'art. 38, secondo comma. La Corte ha interpretato l'art. 37, n. 2, ispirandosi alla «(...) struttura generale della [OSCURATO:PERSONA] e alla luce di uno dei suoi scopi principali, cioè la semplificazione dei procedimenti nello Stato in cui l'esecuzione viene chiesta (...)»,
dichiarando che:
«(...) detta disposizione non può essere interpretata estensivamente in modo da consentire un gravame contro una decisione diversa da quella emessa sull'opposizione, per esempio, l'impugnazione di un provvedimento preparatorio o interlocutorio con cui si dispongano mezzi istruttori» (
23
).
27.
Benché l'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] avesse già precisato nelle sue conclusioni che una siffatta «decisione resa sull'opposizione» o che «statuisce sull'opposizione» va intesa come la «decisione che statuisce in via definitiva sull'opposizione» (
24
), alla Corte era rimasto il compito di precisare il significato di tale espressione, per stabilire se potesse comprendere le decisioni adottate ai sensi dell'art. 38. Era questo l'obiettivo perseguito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
25
), che ha dato modo alla Corte di confermare la soluzione raggiunta nella sentenza Brennero, dianzi citata. La causa che si è conclusa con quella sentenza presenta tali similitudini con la questione in esame che merita di essere ricordata.
28.
L'exequatur di una sentenza emessa in Belgio era stato concesso nei [OSCURATO:PERSONA]. Il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi opposizione contro tale decisione ai sensi dell'art. 36, chiedendo inoltre che venisse sospeso il procedimento in attesa dell'esito del giudizio di appello instaurato in Belgio. Il giudice adito dichiarava l'opposizione infondata, respingeva la domanda di sospensione del procedimento e ordinava la costituzione di una garanzia (
26
). Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in cassazione. Il giudice a quo, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 37, n. 2, ha quindi chiesto alla Corte se fosse competente a conoscere di una decisione siffatta, che negava la sospensione del procedimento conformemente all'art. 38.
29.
La Corte, richiamando nuovamente l'obiettivo essenziale della rapidità perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], ha dato un'interpretazione restrittiva dell'espressione «decisione resa sull'opposizione» escludendo fermamente ogni possibilità di impugnare, a norma dell'art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], le decisioni adottate ai sensi dell'art. 38:
«(...) tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] tende a facilitare la libera circolazione delle sentenze, istituendo una procedura semplice e rapida nello Stato contraente in cui l'esecuzione di una decisione straniera viene chiesta, l'espressione “decisione resa sull'opposizione”, che figura nell'art. 37, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA], deve essere intesa nel senso che essa
riguarda solo le decisioni con cui si statuisce sulla fondatezza dell'opposizione
proposta contro una decisione che accorda l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giurisdizionale resa in un altro Stato contraente,
ad esclusione di quelle adottate ai sensi dell'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA]»
(
27
).
30.
Di conseguenza, la soluzione della questione sottoposta nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal deve essere la stessa di quella formulata in quell'occasione e diretta al giudice olandese. Essa è infatti redatta in termini sufficientemente generali da poter essere considerata alla stregua di una enunciazione di principi:
«(...)
una decisione adottata ai sensi dell'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA],
con cui il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento (...) non costituisce una “decisione resa sull'opposizione” ai sensi dell'art. 37, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] e
non può
pertanto
costituire oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo»
(
28
).
31.
Quest'interpretazione deve essere condivisa (
29
), e ciò a maggior ragione in quanto, nel caso di specie, la parte che si oppone all'esecuzione della sentenza non ha fatto altro che moltiplicare le impugnazioni, come traspare dalla lunghezza e dalla complessità procedurale, al fine — vi sono motivi per temerlo — di ritardare ogni decisione definitiva, sia nello Stato di origine sia nello Stato richiesto. Se si ammettesse che essa può ancora una volta adire la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal con un ricorso analogo al ricorso in cassazione contro una decisione di revoca della sospensione del procedimento, non si terrebbe in alcun conto l'avvertimento formulato nella relazione [OSCURATO:PERSONA] nei termini seguenti: «La molteplicità delle impugnazioni, permettendo alla parte soccombente di impiegarle a fini puramente dilatori, costituirebbe in definitiva un ostacolo alla libera circolazione delle sentenze a cui mira la [OSCURATO:PERSONA]» (
30
).
32.
È per questa ragione che non mi sembra si possa accogliere favorevolmente l'obiezione avanzata dal governo del [OSCURATO:PERSONA] in nome della specificità del suo diritto nazionale.
33.
Per giustificare una soluzione affermativa della terza questione, questo governo fa valere che il ricorso in cassazione contemplato dall'art. 37, n. 2, per cinque dei sei Stati contraenti originari, si discosterebbe dalla nozione di «unico ricorso per motivi di diritto» applicabile al [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, un giudice di cassazione che annullasse la sentenza pronunciata da un giudice di grado inferiore avrebbe la possibilità di rinviare la causa ad un altro giudice di pari grado competente ai sensi dell'art. 37, n. 1, a pronunciarsi nel merito. Quest'ultimo giudice potrebbe di conseguenza statuire nuovamente ai sensi dell'art. 38. Orbene, ciò non sarebbe possibile nel [OSCURATO:PERSONA] dove il giudice di grado superiore (nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal) non può rinviare la causa, ma decide sempre nel merito e dovrebbe quindi avere la possibilità di pronunciarsi sulla sospensione (
31
).
34.
È vero, come ha sottolineato il relatore [OSCURATO:PERSONA], che «[OSCURATO:PERSONA] europea si basa implicitamente, in ampia misura, su un patrimonio giuridico comune degli Stati fondatori della CEE» e che «rispetto ad esso il diritto dei nuovi Stati membri presenta alcune evidenti particolarità strutturali» (
32
). Tuttavia, la convenzione di adesione del 1978 mirava proprio a realizzare «gli adattamenti necessari» (
33
) all'adesione del [OSCURATO:PERSONA]. Così, si è dovuto, ad esempio, rivedere la distinzione operata dagli artt. 30 e 38 tra mezzi di impugnazione ordinari e straordinari (
34
), o il sistema di exequatur, rispetto al quale è stata data preferenza, in quest'ultimo Stato, ad un sistema di «registrazione» delle decisioni (
35
). Del pari, è stato precisato che la [OSCURATO:PERSONA] può imporre che non vengano applicate alcune norme comuni di diritto interno: è questo il caso della «doctrine of the forum conveniens» (
36
).
35.
Più precisamente, e come ha ammesso lo stesso relatore, «Ha sollevato difficoltà (...) l'adattamento dell'art. 37, secondo comma». Infatti, la delimitazione tra questione di diritto e questione di fatto che troviamo nei diritti continentali non è altrettanto netta nel [OSCURATO:PERSONA]. È stato pertanto deciso che «Ai fini dell'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] (...) il [OSCURATO:PERSONA] dovrà modificare il suo sistema dei mezzi di impugnazione», considerando che «Per il diritto di questo Stato la migliore traduzione della limitazione dei motivi di impugnazione alle violazioni del diritto (in contrapposizione agli erronei apprezzamenti dei fatti), limitazione tipica della “Rechtsbeschwerde” in diritto tedesco e dei ricorsi in cassazione degli ordinamenti giuridici degli altri Stati fondatori della Comunità, è il termine “appeal on a point of law” (...)» (
37
).
36.
Poiché, quindi, le nozioni di «ricorso in cassazione» e di «ricorso per motivi di diritto» non coincidono esattamente, il giudice adito ai sensi dell'art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] dovrà statuire agendo come farebbe qualsiasi altro giudice nazionale in qualità di giudice di cassazione. Nello specifico, benché nel sistema giurisdizionale britannico la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal sia di regola chiamata a pronunciarsi nel merito nella sua qualità di giudice di appello, il ruolo di giudice di cassazione che le è attribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è ben diverso, ed essa non può quindi pronunciarsi, a questo titolo, su motivi di impugnazione che non siano direttamente connessi ad una violazione di diritto, come nel caso della sospensione di un procedimento.
37.
Questa è l'unica soluzione che consente di garantire efficacemente il rispetto della supremazia della [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai diritti nazionali, supremazia che la Corte ha così giustificato: «(...) il principio della certezza del diritto nell'ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'art. 220 del Trattato, sul quale essa si fonda, esigono che vengano applicate uniformemente in tutti gli Stati membri le nozioni e le qualificazioni giuridiche elaborate dalla Corte nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA]» (
38
).
La Corte ha già precisato che la Sezione 2 del [OSCURATO:PERSONA] III
nel suo complesso
costituisce specificamente un sistema autonomo indipendente dai vari diritti nazionali:
«(...) la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un procedimento d'exequatur che costituisce un complesso autonomo e completo, ivi compreso il campo dei mezzi di impugnazione» (
39
).
Per questa ragione la tesi del governo del [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla specificità del suo diritto nazionale, non può essere accolta.
38.
Mi sia consentita un'ultima osservazione riguardo alle argomentazioni britanniche. Come nel caso del riconoscimento (artt. 26-30), e conformemente alla giurisprudenza Hoffmann (
40
), la decisione straniera deve avere l'autorità e l'efficacia che avrebbe nello Stato d'origine, ma non può avere un'efficacia maggiore rispetto alle decisioni locali del medesimo tipo. Orbene, nel caso di specie, la sentenza francese è esecutiva nello Stato d'origine, ma, non essendosi concluso il giudizio d'appello, non ha acquisito l'autorità del giudicato. Ciò significa, in concreto, che il creditore, nella fattispecie la SISRO, può chiedere l'adozione di provvedimenti esecutivi in [OSCURATO:PERSONA], ma
a suo rischio e pericolo.
Se si procede all'esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza viene successivamente riformata, essa dovrà provvedere a ripristinare la situazione. Lo stesso deve accadere in [OSCURATO:PERSONA]. Così, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal non possa pronunciarsi sulla revoca della sospensione di un procedimento non espone le parti a rischi maggiori in [OSCURATO:PERSONA] che non in [OSCURATO:PERSONA], anche nell'ipotesi in cui la sentenza francese venisse successivamente annullata. La SISRO può, avvalendosi della «registrazione» della sentenza francese in [OSCURATO:PERSONA], procedere all'esecuzione, ma ciò avverrà, come in [OSCURATO:PERSONA],
a suo rischio e pericolo.
39.
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal, competente ai sensi dell'art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], può essere chiamata a pronunciarsi soltanto su censure relative ad una violazione di legge, ad esclusione delle impugnazioni proposte contro una decisione che nega la sospensione di un procedimento o che revoca un provvedimento di sospensione precedentemente disposto.
40.
Veniamo ora all'esame delle altre due questioni.
Sidle prime due questioni
41.
Essendo giunti alla conclusione che il giudice designato dall'art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] non è competente a statuire su una decisione in materia di sospensione del procedimento, l'esame delle altre due questioni, volte in sostanza a precisare l'ambito di esercizio del potere di sospendere il procedimento, è puramente ipotetico. Presento quindi le mie osservazioni al riguardo soltanto in via sussidiaria, poiché gli argomenti qui di seguito sviluppati si applicano in ogni caso soltanto al giudice investito dell'opposizione di cui all'art. 37, n. 1.
42.
L'art. 38, primo e secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] così recita:
«Il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può rissare un termine per proporre tale impugnazione.
Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine è considerato “impugnazione ordinaria” ai sensi del primo comma».
Sulla prima questione
43.
Con la prima questione, il giudice a quo chiede alla Corte se il beneficio della sospensione del procedimento instaurato con l'opposizione (art. 38) può essere chiesto anche qualora non si possano invocare motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza straniera (artt. 27 e 28).
44.
S'impone, a mio parere, una soluzione affermativa.
45.
Ho già ricordato (
41
) che la parte contro la quale viene chiesta l'esecuzione di una decisione deve invocare uno dei motivi di rifiuto tassativamente elencati negli artt. 27 e 28,
affinché il giudice dell'opposizione statuisca nel merito, ai sensi dell'art. 36,
e neghi l'esecuzione della decisione straniera nello Stato richiesto. È forse possibile ritenere, stabilendo — come ha suggerito la richiedente — un parallelo con quest'ultima situazione, che, allo stesso modo, la parte contro cui è chiesta l'esecuzione debba far valere uno dei motivi di rifiuto tassativamente elencati negli artt. 27 e 28,
affinché il giudice dell'opposizione disponga, ai sensi dell'art. 38, la sospensione del procedimento
?
46.
Non sono di questo parere, per tre ragioni almeno.
47.
Innanzi tutto, sarebbe vana la ricerca di un argomento letterale a sostegno dell'interpretazione suggerita dalla SISRO. Al contrario, la lettura della [OSCURATO:PERSONA] dà forza al mio convincimento. Infatti, il testo dell'art. 38 non opera alcun rinvio agli artt. 27 e 28, diversamente dall'art. 34, secondo comma (di cui ho già evidenziato il nesso con l'art. 36), il quale dispone quanto segue: «L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28». Ritengo che non vi si debba ravvisare una dimenticanza degli autori della [OSCURATO:PERSONA], giacché peraltro — come ho ricordato (
42
) — essi hanno avuto cura di subordinare la possibilità di sospendere il procedimento, di cui all'art. 38, a due condizioni ben precise. Mi pare quindi che se gli autori della [OSCURATO:PERSONA] avessero inteso subordinare il potere di sospendere il procedimento ad una terza condizione, come l'esistenza di un motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione, ne avrebbero fatto menzione nel testo dell'art. 38. Quest'opinione è avvalorata dal testo delle relazioni sulla [OSCURATO:PERSONA] (
43
) e dalla giurisprudenza della Corte (
44
): né le prime né la seconda consentono di ipotizzare l'esistenza di un tale requisito.
48.
Al di là di quest'analisi dei testi, ritengo sia utile in ogni caso distinguere accuratamente l'art. 38 dall'art. 36. Ciascuna di queste due disposizioni attribuisce al giudice investito dell'opposizione due poteri autonomi, che possono essere esercitati in momenti diversi e implicano l'esame di fatti e di questioni ben distinti.
Il giudice designato dall'art. 37, n. 1, è competente, ai sensi dell'art. 36, a statuire sull'opposizione proposta contro la decisione di esecuzione pronunciata su istanza di parte. Esso
deve
accogliere l'opposizione se sussiste uno dei motivi di rifiuto elencati negli artt. 27 e 28, e respingerla in caso contrario.
A norma dell'art. 38, questo stesso giudice
può
sospendere il procedimento instaurato con l'opposizione, ma, come ha precisato la Corte, non è in alcun modo tenuto a farlo: «(...) il giudice (...) dell'esecuzione ha semplicemente la facoltà di sospendere il procedimento, ma non vi è obbligato» (
45
). Tale disposizione infatti, diversamente dalla precedente, non riguarda affatto la richiesta di una pronuncia nel merito. Essa persegue un obiettivo diverso, che la Corte ha così richiamato: «(...) [l'art.] 38 si [propone] specificamente di impedire che siano obbligatoriamente riconosciute ed eseguite in altri Stati contraenti pronunzie ancora suscettibili d'annullamento o di riforma nello Stato d'origine» (
46
).
49.
D'altra parte, la causa [OSCURATO:PERSONA] ha offerto alla Corte l'opportunità di sottolineare la differenza tra le due ipotesi. Seguendo le conclusioni dell'avvocato generale (
47
), essa ha voluto sottolineare che:
«(...) i procedimenti avviati rispettivamente all'art. 36 e all'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA] [hanno] un diverso oggetto».
La Corte ha poi precisato:
«Infatti, la procedura di ricorso contemplata dall'art. 36 riguarda la
questione giuridica
se, in considerazione dei motivi tassativamente indicati agli artt. 27 e 28 della [OSCURATO:PERSONA], l'autorizzazione all'esecuzione sia stata giustamente concessa, mentre la decisione relativa alla sospensione del procedimento o alla costituzione di una garanzia a norma dell'art. 38 costituisce una
misura accessoria,
destinata a disciplinare l'ulteriore svolgimento del procedimento (...)» (
48
).
50.
Infine, vorrei trarre uno spunto per l'argomentazione
dall'effetto utile
dell'art. 38. Se venisse applicato il ragionamento sviluppato dalla SISRO e si ammettesse che, per beneficiare della sospensione del procedimento di opposizione, è necessario poter invocare uno dei motivi di rifiuto di cui agli artt. 27 e 28, non è chiaro quale sarebbe allora l'utilità dell'art. 38. Supponiamo infatti che la parte contro cui si chiede l'esecuzione di una decisione possa invocare fondatamente uno dei suddetti motivi di rifiuto. Non vi è dubbio che essa se ne avvarrebbe per proporre un'opposizione ai sensi dell'art. 36. In questo caso, come ho già ricordato, il giudice investito dell'opposizione avrebbe l'obbligo di negare l'esecuzione della decisione nello Stato richiesto. Orbene, dal momento che l'opposizione viene giudicata nel merito, la questione della sospensione del procedimento relativo a tale opposizione viene a cadere
ipso facto
e l'art. 38 perde ogni significato.
51.
Per questi motivi, sono dell'opinione che l'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA] può essere invocato indipendentemente dall'assenza di motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione straniera, quali previsti dagli artt. 27 e 28 della [OSCURATO:PERSONA].
Sulla seconda questione
52.
Con la seconda questione, il giudice di rinvio vi chiede se il rifiuto dei giudici dello Stato d'origine di concedere la sospensione dell'esecuzione della decisione vincoli il giudice dello Stato richiesto quando è chiamato a pronunciarsi su una domanda di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA].
53.
Vorrei ricordare ancora una volta che il potere di sospendere il procedimento di cui all'art. 38 è soltanto una
facoltà
lasciata alla discrezionalità del giudice dello Stato richiesto (
49
), di modo che «(...) [la] libertà di valutazione [del giudice dell'esecuzione] è implicita nel meccanismo stesso dell'art. 38 (...)» (
50
). La decisione del giudice dello Stato d'origine che nega la sospensione dell'esecuzione della decisione non può quindi essere in alcun caso
decisiva
per quanto riguarda le modalità di esercizio del potere di sospendere il procedimento nello Stato richiesto, salvo rimettere in discussione tale potere discrezionale (
51
).
54.
Tale decisione del giudice dello Stato d'origine deve invece ritenersi
pertinente?
55.
L'obiettivo perseguito dall'art. 38 è quello di consentire al giudice dell'opposizione di «(...) riservare la propria decisione ogniqualvolta abbiano a sorgere ragionevoli dubbi circa la sorte definitiva della decisione dello Stato d'origine (...)» (
52
). L'esercizio di tale facoltà deve quindi permettere al giudice di «(...) tutelare il debitore contro i danni che potrebbero derivare dall'esecuzione di sentenze non ancora passate in giudicato e suscettibili di essere modificate» (
53
). Così, nell'esercizio di tale facoltà di sospendere il procedimento, il giudice è di fatto indotto a prendere in considerazione le possibilità di un esito positivo dell'opposizione proposta nello Stato d'origine. A tale scopo, considerare il fatto che il giudice dello Stato d'origine neghi, mentre è pendente un giudizio di opposizione, l'esecuzione della decisione costituisce a mio parere un elemento che può essere pertinente per il giudice dello Stato richiesto nella valutazione delle possibilità di un esito positivo dell'opposizione che esso si trova a dover effettuare.
56.
Considero quindi che il rifiuto di sospendere l'esecuzione nello Stato d'origine non sia mai decisivo ai fini del potere del giudice dello Stato richiesto di sospendere il procedimento, ma possa essere pertinente.
57.
Alla luce di tali considerazioni, suggerisco quindi di risolvere le questioni nel modo seguente:
«Il giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso limitato all'esame dei soli motivi di diritto, ai sensi dell'art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non è competente ad ordinare o ad ordinare nuova- mente la sospensione del procedimento il cui beneficio era stato negato o revocato da uno dei giudici di cui all'art. 37, n. 1.
In via sussidiaria:
—
La persona che ha proposto in uno degli Stati contraenti un'opposizione ai sensi dell'art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] può chiedere la sospensione del procedimento a norma dell'art. 38 anche qualora essa non sia in grado di avvalersi di uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione previsti agli artt. 27 e 28.
—
Il rifiuto di sospendere l'esecuzione di una decisione nello Stato d'origine, senza essere mai decisivo, può essere pertinente per l'esercizio della facoltà di sospendere il procedimento, di cui all'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA], spettante al giudice investito dell'opposizione nello Stato richiesto».
(
*1
) Lingua originale: il francese.
(
1
)
GU 1975, L 204, pag. 28
.
(
2
)
GU 1972, L 299, pag. 32
.
(
3
) [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'Irlanda c del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c Irlanda del Nord (
GU L 304, pag. 1
e — testo emendato — pag. 77).
(
4
) Sentenza 4 febbraio 1988, causa
145/86, Hoffmann (Racc, pag. 645, in particolare pag. 666)
; relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, detta «relazione [OSCURATO:PERSONA]» (
GU 1979, C 59, pag. 1
, in particolare pag. 42).
(
5
) Ciò per consentire «(...) l'effetto di sorpresa che deve avere il giudizio di exequatur se si vuole evitare che il convenuto abbia la possibilità di sottrarre i suoi beni ad ogni procedimento esecutivo (...)» (relazione [OSCURATO:PERSONA], pag. 50).
(
6
) Sulle ragioni di questa caratteristica che contraddistingue il [OSCURATO:PERSONA], vedi la relazione sulla [OSCURATO:PERSONA], detta «relazione [OSCURATO:PERSONA]» (
GU 1979, C 59, pag. 71, punto 208
).
(
7
) [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] of Justice.
(
8
) Sono previsti all'art. 27 i casi di contrasto con l'ordine pub-blico dello Stato richiesto (art. 27, n. 1), di un'irregolarità procedurale nello Stato d'origine che abbia determinato una violazione dei diritti della difesa (art. 27, n. 2), di una decisione che contrasti con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto (art. 27, n. 3), della mancata applicazione del diritto internazionale privato dello Stato richiesto (art. 27, n. 4), di contrasto della decisione con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo in uno Stato non contraente che sia passibile di riconoscimento nello Stato richiesto (art. 27, n. 5). L'art. 28 vieta il riconoscimento delle decisioni rese in violazione delle regole di competenza stabilite in materia di assicurazione (Sezione 3, [OSCURATO:PERSONA] II), di contratti conclusi con i consumatori (Sezione 4, [OSCURATO:PERSONA] II), di competenze esclusive (Sezione 5, [OSCURATO:PERSONA] II), di convenzioni con gli Stati terzi (art. 59).
(
9
) Il termine decorre dalla notifica della decisione. È fissato di regola in un mese, che diventano due se la parte contro cui è stata chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello in cui è stata emessa la decisione che autorizza l'esecuzione, senza possibilità di proroghe per ragioni inerenti alla distanza.
(
10
) [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] of Justice.
(
11
) V., in tal senso, Gaudcmet-Tallon, H.: Les conventions de Bruxelles et de Lugano, L.G.D.J., 1993, punto 402.
(
12
) [OSCURATO:PERSONA] non designa il giudice competente in [OSCURATO:PERSONA], ma il [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] del 13 luglio 1982, che ha dato attuazione alla [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinamento giuridico britannico, attribuisce tale competenza, per l'[OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal.
(
13
) [OSCURATO:PERSONA] de grande instance di Parigi si sarebbe dichiarato competente in base al privilegio di giurisdizione di cui godono i cittadini francesi in forza dell'art. 14 del code civil, sebbene tale criterio di attribuzione della competenza sia escluso dall'ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del suo art. 3, secondo comma, quinto trattino.
(
14
) Il provvedimento di sospensione si fonda verosimilmente sul principio del diritto francese secondo cui «le pénal tient le civil en l'état».
(
15
) Questo termine fa riferimento, nel presente contesto, ad un principio generale di rispetto dei giudici stranieri e delle loro decisioni cui devono attenersi i giudici inglesi (v. ordinanza di rinvio, pag. 5 del testo francese).
(
16
) [OSCURATO:PERSONA] di Berna sulla protezione del diritto d'autore, in vigore tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] dal 10 luglio 1974.
(
17
) Art. 54 relativo alle disposizioni transitorie nel testo emen-dato della [OSCURATO:PERSONA], identico nella sostanza all'art. 34 della convenzione di adesione.
(
18
) Sentenza 2 luglio 1985, causa
148/84, Brasserie du Pêcheur (Racc. pag. 1981, punto 9)
.
(
19
) [OSCURATO:PERSONA], pag. 52, sub art. 37.
(
20
) Ibidem, pag. 52 , sub art. 38. L'espressione «il giudice inve-stito dell'opposizione» qui indica il giudice adito con l'impugnazione di cui all'art. 37, n. 1 (v. pagg. 48 e 51 della relazione).
(
21
) [OSCURATO:PERSONA], punto 217; il corsivo è mio.
(
22
) Sentenza 27 novembre 1984, causa
258/83, Brennero/Wendel (Race. pag. 3971)
.
(
23
) Sentenza Brennero, citata, punto 15.
(
24
) V. pag. 3990 delle conclusioni nella causa Brennero, citata.
(
25
) Sentenza 4 ottobre 1991, causa
C-183/90, [OSCURATO:PERSONA] c a. (Racc. pag. I-4743)
.
(
26
) Nella causa in esame, la [OSCURATO:PERSONA] non ha precisamente respinto una domanda di sospensione, ma ha revocato una sospensione precedentemente disposta, il che è di fatto equivalente; essa non ha neppure ordinato la costituzione di una garanzia. Le due cause si differenziano quindi su questi due punti, che non sono tuttavia determinanti ai fini dell'istituzione di un parallelo.
(
27
) [OSCURATO:PERSONA] e a., citata, punto 21.11 corsivo è mio.
(
28
) Ibidem, punto 1 del dispositivo. Il corsivo c mio.
(
29
) In questo senso, vedi il commento a tale sentenza della signora H. Gaudemet-Tallon, Revue critique de droit international privé, gennaio-marzo 1992, pag. 117.
(
30
) [OSCURATO:PERSONA], pag. 52.
(
31
) Osservazioni del [OSCURATO:PERSONA], punti 36 e segg.
(
32
) [OSCURATO:PERSONA], punto 16.
(
33
) Art. 3, n. 2, dell'Atto di adesione.
(
34
) [OSCURATO:PERSONA], punti 195 e segg.
(
35
) Ibidem, punto 208.
(
36
) Ibidem, punti 77 e 78.
(
37
) Ibidem, punto 217.
(
38
) Sentenza 14 luglio 1977, cause riunite
9/77 e 10/77, Eurocontrol (Racc. pag. 1517, punto 4)
.
(
39
) Sentenza Brasserie du Pêcheur, citata, punto 17.
(
40
) Sentenza Hoffmann, citata, pag. 666.
(
41
) V., supra, paragrafi 4 c 5.
(
42
) V., supra, paragrafo 5, n. 3, primo trattino.
(
43
) [OSCURATO:PERSONA], pag. 52; relazione [OSCURATO:PERSONA], punti 195 e segg.
(
44
) V. le sentenze che riguardano ľart. 38 della [OSCURATO:PERSONA]: sentenze 22 novembre 1977, causa
43/77, Riva (Racc. pag. 2175)
, Brennero e [OSCURATO:PERSONA] e a., citate.
(
45
) Sentenza Riva, citata (nota precedente), punto 32.
(
46
) Ibidem, punto 30.
(
47
) Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] per la sen-tenza [OSCURATO:PERSONA] e a., citata, paragrafo 13.
(
48
) [OSCURATO:PERSONA] e a., citata, punti 22 c 23. Il corsivo e mio.
(
49
) Sentenza Riva, citata (nota 44), punto 33.
(
50
) Ibidem, punto 41.
(
51
) Potrebbe essere decisiva soltanto la decisione di concedere la sospensione dell'esecuzione della decisione, poiché, in questo caso, non ricorrerebbe il requisito relativo al carattere esecutivo della decisione, di cui agli artt. 31 e 47, n. 1.
(
52
) Sentenza Riva, citata (nota 44), punto 33.
(
53
) [OSCURATO:PERSONA], pag. 52.