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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 19152/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Foggia, emessa il 24 maggio 2022 per quanto inerente alla condanna dell'imputato per il reato di ricettazione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. t/[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore in data antecedente alla proposizione del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.03.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOSITATO 1,1 CANe..E.[OSCURATO:PERSONA] 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Foggia, emessa il 24 maggio 2022 per quanto inerente alla condanna dell'imputato per il reato di ricettazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. t/[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore in data antecedente alla proposizione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.03.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOSITATO 1,1 CANe..E.[OSCURATO:PERSONA] 1
Sentenza Cassazione n. 19152/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris