CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 13478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE. APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dr.ssa M.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsitinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 1 luglio 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 17 maggio 2022,, che: ha confermato la responsabilità penale dell'imputato, affermata con sentenza del tribunale di Cagliari del 23 novembre 2017, con la quale il medesimo, in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal tribunale di Cagliari con sentenza del 31 gennaio 2013, è stato condannato alle pene di legge per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - capo A - e per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose - capo B - con le circostanze aggravanti di cui all'art. 219, comma 1 e comma 2 n. 1 del r.d. n. 267/42; ha ridotto le pene accessorie di cui all'art. 216 ult. co . del r.d. n. 267/42, rideterminandole in anni cinque per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.222 del 25 settembre 2018. 1. Con un primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.606 comma 1 lett.c) e e) cod. proc. pen. per Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione, avendo la Corte di merito ignorato i motivi di appello, appiattendosi sulla decisione di primo grado. 2. Con un secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione, ex art. 606 co. 10 lett.b) cod. proc. pen.. Afferma, al riguardo, che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo, che deve determinare un depauperamento scientemente ingiustificato delle risorse dell'impresa; l'imputato ha concluso un affare vantaggioso per l'impresa e per il fallimento, tacitando un ex dipendente, [OSCURATO:PERSONA], creditore privilegiato della società per spettanze insolute, con la consegna dei due automezzi oggetto della contestazione di bancarotta patrimoniale. 3. Con un terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione, ex art. 606 co. 1° lett.b) cod. proc. pen., con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a causa dell'accertata "sottrazione" dell'impianto contabile. Sostiene, sul punto, che il reato contestato esige il dolo specifico, consistente nello scopo di recare pregiudizio ai creditori,di cui non si scorgerebbe prova appagante. 4. Con un quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione, ex art. 606 co. 10 lett.b) cod. proc. pen., con riferimento all'affermata responsabilità per il delitto di bancarotta impropria ex art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267/42, in quanto il dissesto si è delineato prima che il Manca assumesse il ruolo di amministratore, che l'imputato non ha concretamente realizzato alcuna operazione diretta ad incrementare o depauperare il patrimonio della società - fatta eccezione per la cessione al lavoratore di mezzi vecchi e di scarso valore; e, infine, che il passivo fallimentare - realizzato nel periodo in cui l'imputato non era amministratore - si è rivelato "abbastanza limitato"; al più, sarebbe ravvisabile condotta inquadrabile nella fattispecie di bancarotta semplice. 5. Con un quinto ed ultimo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione, ex art. 606 co. 10 lett.b) cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto la sentenza impugnata ha condiviso il giudizio di non particolare gravità dei fatti e di scarsa intensità di dolo e capacità a dellinquere senza farne discendere conclusioni coerenti nella quantificazione della pena. Le già concesse attenuanti generiche avrebbero meritato una stima di prevalenza sulle applicate aggravanti, con il contenimento della pena nei limiti della sospensione condizionale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è meramente enunciativo ed indeterminato, non consentendo a questa Corte di cogliere se e in quali parti i motivi di appello siano stati disattesi attraverso l'asserita "accettazione supina" delle ragioni esposte della sentenza di primo grado; ed è anche manifestamente infondato, solo a dar lettura dell'ampia, articolata e dettagliata motivazione della sentenza della Corte di merito, che ha puntualmente esaminato ogni profilo delle doglianze difensive contro la sentenza di primo grado. 2. Il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, perché poggiato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; la sentenza impugnata ha ben esplicitato le ragioni dell'integrale inaffidabilità ed illogicità della versione difensiva poggiata sulla deposizione del teste Ena, secondo cui quest'ultimo avrebbe accettato, poco prima del fallimento della società, una forma di "datio in solutum" a "compensazione" di un assunto - e non provato - credito da lavoro dipendente molto risalente nel tempo e, comunque, di entità ben maggiore rispetto al valore di mercato degli automezzi oggetto della contestazione di bancarotta patrimoniale senza, peraltro, che il presunto trasferimento di proprietà dei beni fosse stato formalizzato con l'iscrizione nei pubblici registri. 3. Il terzo motivo è parimenti aspecifico e manifestamente infondato, in nulla si confronta con le ragioni ampiamente e logicamente esposte nella sentenza impugnata, che ha illustrato come la sottrazione dell'impianto contabile - in uno con l'altrettanto censurabile, omesso deposito dei bilanci d'esercizio a partire dal subentro dell' imputato nella veste di amministratore - abbia influito sulla possibilità di ricostruire tutti gli accadimenti aziendali, tra i quali i fatti oggetto della bancarotta per dissipazione e tutte le operazioni svolte sino alla data del fallimento, rimaste nel complesso oscure. Tali considerazioni consentono di affermare che l'amministratore della società abbia agito con l'intento preciso di occultare i fatti gestionali più significativi attraverso la mancata ostensione della documentazione contabile, come riscontrato dal curatore del fallimento. 4. Il quarto motivo è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto omette di considerare che l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta impropria - capo B - si è fondata precipuamente - in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità - sulla accertata condotta di sistematico, deliberato, omesso adempimento dei debiti erariali, con ingravescente aggravamento di un dissesto già delineatosi al momento dell'assunzione del ruolo di amministratore da parte dell'imputato, come riconosciuto dal medesimo ricorrente che, invero, ha espressamente ammesso nel ricorso come, prima del suo subentro, "il passivo fallimentare" fosse "abbastanza limitato"(sez.5, n.24752 del 19/2/18, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273337; sez. 5, n.15281 del 8/11/16, Bottiglieri, Rv. 270046; sez. 5, n.47621 del 25/9/14, Prandini e altri, Rv. 261684). 5.11 quinto motivo è meramente assertivo, in parte puramente ripropositivo di un motivo di appello già respinto - in assenza di confronto con il provvedimento impugnato - ed è anche manifestamente infondato, in quanto all'imputato è stato inflitto il minimo della pena edittale e infine - con specifico riguardo al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse in prime cure con stima di equivalenza, sulle aggravanti - persino inammissibile ex art. 606 comma 3 c.p.p. in quanto questione non dedotta coi motivi di appello. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escluderne profili di colpa, il ricorrente - oltre al pagamento delle spese del procedimento - deve essere altresì condannato al pagamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so