CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00293/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/04/2025 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ; che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], con la formula «perché il fatto non sussiste» dal reato a lui ascritto ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per essere stato trovato in possesso, nella sua abitazione, di 20 dosi termosaldate contenti complessivi grammi 29,00 lordi di sostanza stupefacente di natura anfetaminica, altri grammi 7,50 della stessa sostanza parzialmente triturata, di ulteriori grammi 69 della stessa sostanza (in due distinte confezioni di grammi 33 e 36)r oltre al materiale per il confezionamento.2. Nel ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge, travisamento del fatto e vizio della motivazione. Si assume che — sebbene dagli esiti delle analisi tossicologiche risulti che i reperti nn. 1 e 2 contengano talentandolo (medicinale analgesico oppioide antagonista) del quale non è stato possibile determinare il principio attivo, né il numero delle dosi ricavabili (mentre il terzo reperto contiene mannitolo, che non rientra tra le sostanze contemplate nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 309/1990) — i reperti nn. 1 e 2. sono certamente sostanze stupefacenti. Al riguardo, si argomenta che la sostanza contenutavi deriva da un farmaco somministrabile solo sotto prescrizione medica e cedibile solo a persona (quale non è l'imputato) che sia sottoposta a una terapia; inoltre, la sostanza si presentava già sminuzzata e preparata in dosi termosaldate mentre il mannitolo (reperto n. 3) è sostanza da taglio del narcotico. Si osserva/che il Tribunale avrebbe potuto e dovuto attivarsi ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. con l'audizione del consulente tossicologo e con la eventuale formulazione di ulteriori quesiti. 3. Il ricorso per cassazione che denuncia anche il vizio di motivazione della sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato non può essere proposto per saltum, perché questo contrasta con il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione, e quindi, se proposto, deve essere convertito in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, Rv. 242789). Il ricorso in esame, proposto per saltum in cassazione, adduce come vizio della sentenza impugnata sia una violazione di legge che un travisamento del fatto e un vizio di motivazione e non soltanto in termini formali ma anche per il concreto contenuto delle argomentazioni sviluppate a suo sostegno. Pertanto, esso va convertito in appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il