CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00280/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. nel delitto di furto o di appropriazione di cose smarrite e il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) la qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 648 cod. pen. deve ritenersi corretta in quanto non è emerso alcun elemento concreto da cui poter inferire che fu proprio [OSCURATO:PERSONA] a sottrarre l'assegno bancario nel corso della sua spedizione postale, non essendo, peraltro, stata resa alcuna dichiarazione da parte dell'imputato; b) la richiesta di rinnovazione istruttoria deve ritenersi inammissibile posto che il difensore non ha indicato quale attività istruttoria dobba essere svolta nel giudizio di appello ad integrazione di quella svolta nel giudizio di primo grado; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P