CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/6/2022 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chietsto l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] sull'Amo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia si pronunciava in sede di rinvio a seguito dell'annullamento (disposto da Sez.2, n.39575 del 20/10/2021) della sentenza di secondo grado emessa il 2/7/2019, con la quale era stata riformata quella di primo grado che aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione della condotta di riciclaggio contestata al capo A) punto n.1, avente ad oggetto l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile (sito in [OSCURATO:PERSONA] sull'Arno), mediante il reimpiego di parte delle consistenti rimesse di denaro fornite da [OSCURATO:PERSONA], cognato del ricorrente, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1997 (per circa 22 miliardi di lire). Con la sentenza emessa in sede di rinvio veniva confermata l'intervenuta prescrizione del capo A) punto n. 1, così come già dichiarata dal giudice di primo grado. La Corte di appello disponeva la confisca dell'immobile acquistato con il reimpiego dei proventi illeciti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod.pen. e 578 — bis cod.proc.pen. 2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen., nonché dell'art. 578-bis cod.proc.pen. in relazione agli artt. 25 Cost. e 2 cod.pen. eccependo l'illegittimità della confisca disposta nonostante l'intervenuta prescrizione del reato (capo A, punto 1), ritenendo non applicabile la previsione contenuta all'art. 578-bis cod.proc.pen. Il motivo si articola in una pluralità di censure, la prima delle quali attiene alla mancanza di una sentenza di merito che abbia pronunciato la condanna in relazione al reato rispetto al quale sia stata successivamente dichiarata la prescrizione e disposta la confisca ex art. 578-bis cod.proc.pen. Il ricorrente sottolinea come la sentenza emessa dal giudice di primo grado, proprio perché già dichiarava la prescrizione del reato di cui al punto n. 1 del capo A), non aveva disposto la confisca dell'immobile. La confisca, invece, veniva adottata solo dopo che la prima pronuncia della Corte di appello riformava la sentenza di primo grado, escludendo l'intervenuta prescrizione della condotta in esame, ma tale decisione era stata successivamente annullata dalla Cassazione. La confisca ex art. 240-bis cod.pen. poteva essere valutata, secondo le indicazioni contenute nella sentenza rescindente, solo con riguardo a quelle ipotesi di reato per le quali non fosse intervenuto, fin dal primo grado, il proscioglimento per prescrizione. La Corte di appello aveva completamente omesso di compiere tale valutazione, limitandosi a dar atto dell'intervenuta prescrizione del reato contestato sub n.1 capo A) e, in tal modo, violando le indicazioni contenute nella sentenza rescindente. Si assume, inoltre, che la previsione contenuta all'art. 578-bis cod.proc.pen., nella parte in cui consente, oltre alla confisca diretta, anche quella per equivalente a fronte dell'intervenuta prescrizione del reato, ha natura di norma penale sostanziale, in quanto tale sottoposta al divieto di retroattività della previsione sfavorevole, come recentemente affermato dalle Sezioni unite. 2.2. Con il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione in ordine al motivo di impugnazione concernente la confisca dei beni mobili, disposta con provvedimento del g.i.p. adottato in data 11 gennaio 2017. Sostiene il ricorrente di aver dedotto, con il primo ricorso in cassazione, l'omessa motivazione in ordine alla sproporzione reddituale specificamente riferita agli investimenti finanziari e agli acquisti di beni mobili. La sentenza rescindente si limitava ad affermare l'infondatezza del terzo motivo di ricorso in relazione alla ritenuta sproporzione redittuale e gli acquisti immobiliari, affermando che «resta irrevocabile l'accertamento del fatto sub 5...(omissis)...cui legittimamente consegue la confisca allargata anche dei beni immobili» (p.8 sentenza Sez.2, cit.). Si assume che la sentenza rescindente avrebbe ritenuto assorbito lo specifico motivo di ricorso relativo alla confisca dei beni mobili, con conseguente devoluzione del tema al giudice del rinvio, non potendosi altrimenti giustificare l'assenza di qualsiasi riferimento alle questioni concernenti la confisca dei beni mobili che, infatti, non venivano in alcun modo citati nella richiamata pronuncia. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso pone questioni di ordine diverso, insuscettibili di trattazione congiunta. Partendo dall'esame della problematica di più agevole soluzione, si ritiene che nel caso di specie non venga in rilievo il principio recentemente affermato dalle Sezioni unite, secondo cui la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez.U, n. 4145 del 29/9/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 ). Nei confronti del ricorrente, infatti, è stata disposta la confisca per sproporzione che, per consolidata giurisprudenza, non ha natura sanzionatoria, consistendo in una misura di sicurezza patrimoniale. 3. Risulta fondata, invece, l'ulteriore doglianza sollevata con il primo motivo.L'istituto della "confisca senza condanna", per come delineato inizialmente dalla giurisprudenza (Sez.0 "Lucci") e poi con l'introduzione dell'art. 578-bis cod.proc.pen., presuppone che sia intervenuta una sentenza di condanna quanto meno in primo grado, a fronte della quale l'intervenuta prescrizione nelle successive fasi processuali non preclude l'adozione della misura ablatoria, salvo restando la verifica incidentale in ordine all'effettiva sussistenza del reato per il quale era stata pronunciata condanna (sul punto si richiamano i principi recentemente affermati da Sez.0 "Perroni"). Nel caso di specie, tale sequenza processuale non è stata rispettata. incontroverso, infatti, che la prescrizione del reato di riciclaggio contestato al punto 1 del capo A) è stata dichiarata fin dal primo grado di giudizio, tant'è che il g.u.p. non disponeva la confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] sull'Arno. La condanna per il suddetto reato e la conseguente confisca sono state pronunciate solo dalla prima sentenza di appello che, tuttavia, è stata annullata con rinvio proprio in relazione alla necessità di verificare - secondo i principi indicati nella sentenza rescindente - se si fosse o meno in presenza di una pluralità di fatti di riciclaggio, circostanza in relazione alla quale il giudice dell'appello avrebbe dovuto rivalutare anche il profilo inerente all'intervenuta prescrizione. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello ha ritenuto che la prescrizione in ordine al reato di cui al capo A) n.1 fosse già maturata, confermando sul punto la sentenza del giudice di primo grado. Quanto detto comporta che, nel caso di specie, in relazione al reato di cui al capo A) punto 1, non è mai stata pronunciata sentenza di condanna, né in primo e né in secondo grado, non potendosi a tal fine valorizzare la sentenza di appello oggetto di annullamento e che aveva dichiarato la sussistenza del reato, in quanto la stessa deve ritenersi tamquan non esset. 3.1. Una volta venuto meno il presupposto richiesto dall'art. 578-bis cod.proc.pen. e, cioè, che quanto meno in primo grado sia stata pronunciata sentenza di condanna, ne consegue l'inapplicabilità della previsione che consente - in via eccezionale - di mantenere ferma la confisca anche qualora nel giudizio di appello o di cassazione venga dichiarata l'intervenuta prescrizione. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza rescindente, nell'esaminare il terzo motivo concernente la sussistenza della sproporzione reddituale con riguardo anche alla confisca dei beni mobili, ha reso una motivazione essenzialmente riferita alla legittimità della confisca degli immobili indicati ai punti nn.2, 3 del capo A), circostanza dalla quale il ricorrente ne vorrebbe desumere che la valutazione nel merito della confisca dei beni mobili sarebbe stata nuovamente rimessa al giudice del rinvio.Invero, tale interpretazione collide con il chiaro tenore della sentenza rescindente, lì dove afferma testualmente che «resta irrevocabile l'accertamento de/fatto sub 5....cuí legittimamente consegue la "confisca allargata" anche dei beni immobili». La pronuncia, nello specificare che si riferisce "anche" ai beni immobili, implicitamente ritiene che la conferma riguardi in primo luogo i beni mobili, in relazione ai quali, del resto, non viene in alcun modo specificata la necessità di una rivalutazione nel merito. A ciò occorre aggiungere che il motivo formulato con il primo ricorso in cassazione in relazione alla confisca dei beni mobili atteneva, essenzialmente, a profili motivazionali inerenti alla sussistenza o meno della sproporzione reddituale rispetto al patrimonio di cui poteva disporre il ricorrente. Il presupposto della sproporzione, tuttavia, è stato compiutamente esaminato e la motivazione resa sul punto è stata giudicata immune da censure, il che corrobora ulteriormente la conclusione secondo cui la Seconda Sezione, sia pur con motivazione sintetica ed al più imprecisa, lì dove si è riferita principalmente ai beni immobili, ha in realtà valutato e deciso il motivo relativo alla sproporzione reddituale ritenendolo infondato. La riprova di quanto detto, infine, la si ricava dall'enunciato contenuto a pg. 10 della sentenza rescindente, lì dove al giudice di appello si demanda essenzialmente la rivalutazione in ordine alla unitarietà o meno del fatto-reato, con le conseguenti valutazioni in ordine alla possibilità di disporre la confisca (diretta o ex art. 240-bis cod.pen.) dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] sull'Amo. La delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio e la mancanza di qualsivoglia riferimento agli ulteriori beni confiscati con la sentenza annullata, comporta che su tali aspetti si è formato il giudicato. 5. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] sull'Arno, di cui va disposta la restituzione agli aventi diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca della villa sita in [OSCURATO:PERSONA] sull'Amo (Firenze) [OSCURATO:PERSONA] 4, di cui dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.pro