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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05628/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eta(2._ 012,111.Ch:AL, dt-e A4(,-(_,/' 2-n-e cetyy_ r Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 13/11/2019, in riforma della sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Cassino il 13/3/2013 (già parzialmente riformata dalla stessa Corte di Appello con sentenza del 9/3/2017) ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dalla condotta distrattiva di ciui al capo Al) perché il fatto non sussiste e, con le attenuanti generiche prevalenti, tenuto conto della riduzione del rito, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 219, 22:3 e 216, comma L n. 1, R.D. 267/1942; Rilevato che nell'unico motivo di ricorso e con la memoria pervenuta il 9/1/2024 la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la pena irrogata, considerate le attenuanti riconosciute come prevalenti (in ciò essendo del tutto inconferente qualsivoglia considerazione circa la consistenza e sussistenza delle pur riconosciute aggravanti) e il rito, è la pena minima applicabile e che il giudice di merito ha pertanto dal:o sul punto adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale a questo riconosciuto e che non è consentito sul punto alcun sindacato (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 2760E12); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eta(2._ 012,111.Ch:AL, dt-e A4(,-(_,/' 2-n-e cetyy_ r Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 13/11/2019, in riforma della sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Cassino il 13/3/2013 (già parzialmente riformata dalla stessa Corte di Appello con sentenza del 9/3/2017) ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dalla condotta distrattiva di ciui al capo Al) perché il fatto non sussiste e, con le attenuanti generiche prevalenti, tenuto conto della riduzione del rito, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 219, 22:3 e 216, comma L n. 1, R.D. 267/1942; Rilevato che nell'unico motivo di ricorso e con la memoria pervenuta il 9/1/2024 la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la pena irrogata, considerate le attenuanti riconosciute come prevalenti (in ciò essendo del tutto inconferente qualsivoglia considerazione circa la consistenza e sussistenza delle pur riconosciute aggravanti) e il rito, è la pena minima applicabile e che il giudice di merito ha pertanto dal:o sul punto adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale a questo riconosciuto e che non è consentito sul punto alcun sindacato (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 2760E12); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 05628/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris